Parere su istanza di accesso civico - 12 agosto 2026 [10296664]
Parere su istanza di accesso civico - 12 agosto 2026 [10296664]
[doc. web n. 10296664]
Parere su istanza di accesso civico - 12 agosto 2026
Registro dei provvedimenti
n. 608 del 12 gosto 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Tutela della Salute Liguria, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda Tutela della Salute Liguria ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego riguardante un’istanza di accesso civico generalizzato.
Dagli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico, avente a oggetto un «verbale di conciliazione tra le parti» relativo a una causa instaurata da un dipendente avverso la predetta Azienda sanitaria, dinnanzi al giudice del lavoro.
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, richiamando, fra l’altro, il limite della protezione dei dati personali contenuti nel documento richiesto, nel quale sarebbero presenti anche informazioni concernenti lo stato di salute e dati di tipo giudiziario.
Il soggetto istante, ritenendo non corretto il provvedimento di diniego dell’amministrazione, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT, insistendo nelle proprie richieste.
OSSERVA
1. Introduzione
Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).
In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è “escluso”, nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3) ed è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).
In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che il RGPD definisce i «dati relativi alla salute» come i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35).
I dati relativi alla salute rientrano nelle «categorie particolari di dati personali», per i quali è previsto un divieto di trattamento dall’art. 9 del RGPD, a meno che non trovi applicazione uno dei casi descritti nelle lettere da a) a j) del comma 2 del medesimo articolo.
Inoltre, data la delicatezza dei predetti dati, il regolamento europeo prevede che gli Stati membri possono accordare ulteriori garanzie e «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di […] dati relativi alla salute» (ivi, comma 4).
In tale contesto normativo – anche a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1, del Codice) – il legislatore italiano ha mantenuto il “divieto di diffusione” dei “dati relativi alla salute”, ossia la norma che vieta la possibilità di darne «conoscenza […] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice). Il medesimo divieto è peraltro richiamato dalla disciplina statale in materia di trasparenza, nella parte in cui prevede che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
L’attuazione delle disposizioni citate ha conseguenze anche sulla disciplina dell’accesso civico e sulle valutazioni che l’amministrazione deve effettuare in via preliminare nel momento in cui riceve un’istanza che ha a oggetto dati relativi alla salute o documenti che li contengono. Essa, infatti, deve in primo luogo, verificare la sussistenza di eventuali divieti di divulgazione previsti dalla legge alla luce dei quali è tenuta a “escludere” l’accesso civico, senza necessità di effettuare ulteriori valutazioni ai sensi del ricordato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.
Quanto riportato è rafforzato dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico nella parte relativa alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, dove è indicato che «Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è precisato che «[…] alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice [oggi art. 2-septies, comma 8]; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
La questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità è di natura delicata, avendo a oggetto l’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico di un «verbale di conciliazione tra le parti» relativo a una causa di lavoro avverso l’Azienda sanitaria stessa.
Dall’analisi del documento oggetto di accesso civico, trasmesso dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che lo stesso contiene informazioni dettagliate riguardanti, fra l’altro, la causa promossa da un dipendente dell’ente con indicazione dell’entità del risarcimento chiesto, delle attività di lavoro espletate, nonché di informazioni sulla salute rientranti in categorie particolari di dati personali secondo l’art. 9 del RGPD che connotano il contenuto informativo di tutto il verbale di conciliazione.
Si rileva, pertanto, che un eventuale accoglimento dell’istanza di accesso civico in esame al verbale di conciliazione richiesto, comporterebbe l’ostensione generalizzata di “dati relativi alla salute” del dipendente controinteressato, per i quali come detto è previsto un espresso divieto di diffusione (art. 2-septies, comma 8, del Codice. Cfr. anche art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
La vicenda esaminata rientra, dunque, in un caso in cui l’accesso civico generalizzato è “escluso” direttamente dal legislatore secondo la disposizione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che sancisce espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» ossia tramite «una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali» (cfr. Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit., par. 6). Pertanto, trattandosi di un’«eccezione assoluta», l’amministrazione «è tenuta a rifiutare l’accesso» (ivi), senza necessità di dover svolgere ulteriori valutazioni di merito in ordine alla sussistenza di un eventuale pregiudizio concreto agli interessi del soggetto controinteressato (cfr., fra i tanti, i provvedimenti del Garante in materia di accesso civico a dati sulla salute: n. 358 del 31/10/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9830919; n. 137 del 22/4/2022, ivi, doc. web n. 9774019; n. 157 del 23/4/2021, ivi, doc. web n. 9582723; n. 188 del 10/4/2017, ivi, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848; n. 2 del 10/1/2019, ivi, doc. web n. 9084520).
Rispetto alle predette considerazioni risultano inconferenti le osservazioni presentate dal soggetto istante in sede di richiesta di riesame, laddove, a sostegno della propria domanda di accesso, ha rappresentato di avere avuto accesso ad alcuni documenti processuali in ragione del ruolo svolto nell’ambito del procedimento giudiziario e alla, conseguente, conoscenza dei fatti di causa.
Non risulta peraltro possibile accordare neanche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando il nominativo del soggetto controinteressato. Tale accorgimento, infatti, non rappresenta, nel caso in esame, una idonea tecnica di anonimizzazione, considerando che il soggetto istante già conosce l’identità del dipendente controinteressato e quest’ultimo potrebbe essere identificato indirettamente, anche all’interno del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nel documento richiesto.
In ogni caso, per completezza, si ricorda che resta ferma la possibilità che il documento per il quale è stato negato l’accesso civico generalizzato, possa essere reso ostensibile con i dati personali in chiaro tramite il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990). Ciò chiaramente laddove il soggetto istante dimostri che sussiste un interesse qualificato (ossia un interesse proprio «diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso») e che – considerando la circostanza che i documenti in esame contengono dati sulla salute – «la situazione giuridicamente rilevante che […] intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile» (artt. 22, 24, comma 7, l. n. 241/1990; art. 60, comma 1, del Codice). A tal fine, si rinvia alle garanzie indicate nel «Provvedimento generale sui diritti di “pari rango”», che fornisce specifiche indicazioni sulla valutazione dei diversi diritti in gioco (cfr. provv. 9 luglio 2003, in www.gpdp.it, doc. web n. 29832).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Tutela della Salute Liguria, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 12 agosto 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
Vedi anche (10)
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