Parere su uno schema di decreto in tema di anagrafi della popolazione...
Parere su uno schema di decreto in tema di anagrafi della popolazione residente - 17 aprile 2026 [10249174]
[doc. web n. 10249174]
Parere su uno schema di decrerto in tema di anagrafi della popolazione residente - 17 aprile 2026
Registro dei provvedimenti
n. 299 del 17 aprile 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha richiesto il parere urgente del Garante su di uno schema di decreto volto a modificare il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
Esso ha introdotto ulteriori disposizioni per la revisione delle anagrafi della popolazione residente, prevedendo la restituzione “in forma individuale”, ai Comuni, delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento (art. 2, comma 1, lett. a), di novella dell’art. 1, c. 233 della l. 27 dicembre 2017, n. 205) e rinviando alla fonte regolamentare le novelle del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 necessarie ad adeguarne il testo “alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici” (art. 2, c. 2).
Secondo quanto rappresentato, l’intervento proposto si correlerebbe al rinnovamento del sistema censuario, a seguito del passaggio da un meccanismo di censimento della popolazione di tipo tradizionale e a cadenza decennale, a un sistema di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a cadenza annuale (art. 3 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).
In particolare, per rendere possibile la restituzione alle anagrafi dei dati risultanti all’esito del censimento “in forma individuale” (art. 1, c. 233, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come novellato dall’art. 2, c. 1, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7), si propone di integrare i servizi dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente dedicati alla variazione dei registri anagrafici con le risultanze del sistema censuario, aggiornando la disciplina ai modelli e alle procedure in uso tra ISTAT e Comuni.
RILEVATO
Lo schema di regolamento si compone di due soli articoli, che si illustreranno nelle sole parti rilevanti in termini di protezione dei dati.
L’articolo 1, lettera a), nell’introdurre la lettera c-bis) al comma 1 dell’art. 11, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, concernente la procedura di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità, prevede la cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità tecniche indicate dall’ISTAT. La disposizione prevede un regime differenziato in caso di ricomparsa dell’interessato nello stesso comune entro un anno dalla cancellazione o successivamente. Nel primo caso, l’ufficiale di anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante annullamento della cancellazione, mentre nel secondo caso dispone una nuova iscrizione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto.
La lettera d) introduce il comma 1-bis all’articolo 15, prevedendo che gli accertamenti relativi ai casi di omessa dichiarazione delle parti in merito a fatti che comportano l'istituzione o la mutazione delle posizioni anagrafiche siano disposti anche sulla base delle risultanze del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
La lettera e), oltre a prevedere il costante aggiornamento delle schede individuali di cui all’articolo 20 del decreto, include tra i dati che esse devono contenere quelle inerenti alle attività legate alla revisione post censuaria.
La lettera n) apporta modifiche consequenziali, mentre la lettera p) novella l’articolo 48, in materia di rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente, inserendo le attività legate alla revisione post-censuaria tra i compiti da svolgersi a cura dell’ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'ISTAT.
La lettera q) sostituisce il comma 1 dell’articolo 50, stabilendo che nei comuni in cui esiste un ufficio di statistica organicamente distinto, la trasmissione di ulteriori dati richiesti dall'ISTAT rispetto a quelli di cui all’articolo 48 debba essere effettuata mediante tale ufficio, che deve altresì curare il controllo tecnico dei dati.
La lettera r), infine, aggiunge il comma 1-bis all’articolo 54, disponendo che l’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi possa essere esercitata anche in forma digitale, attraverso l’introduzione in ANPR di appositi indicatori di controllo sulla qualità dei dati registrati, da definire con linee guida emanate dall'ISTAT
RITENUTO
Lo schema di regolamento risulta coerente con il quadro normativo di settore (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 1, comma 233, della l. 27 dicembre 2017, n. 205), costituendo segnatamente attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
Tale norma – che ha modificato l’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo la restituzione “in forma individuale”, ai Comuni, dei dati raccolti nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a fini di aggiornamento/revisione dei registri anagrafici ed è stata adottata in assenza del parere del Garante ex art. 36, par. 4, del Regolamento – presenta, tuttavia, profili di dubbia compatibilità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, con l’articolo 105 del Codice.
Tale disposizione sancisce, in linea con i principi internazionali ed europei in materia (v. considerando 162 del Regolamento e 27 del Regolamento (CE) n. 2009/223, nonché art. 4 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (97)), il divieto di utilizzo dei dati personali trattati a fini statistici per finalità diverse, ivi inclusa – come ha precisato il Garante – la revisione di basi dati amministrative, quale l'anagrafe della popolazione residente (Parere 15 ottobre 2015 [doc. web n. 4481301]; Parere 29 ottobre 2015 [doc. web n. 4476104]; segnalazione al Parlamento e al Governo del 7 novembre 2017 [doc. web. n. 7447536] sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018).
In tale contesto, la restituzione in forma individuale, ai Comuni, dei dati personali raccolti durante il censimento – prevista dall’articolo 1, comma 233 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i. e di riflesso, coerentemente, dallo schema di regolamento in esame – contrasta con i divieti di cui agli articoli 9 del d. lgs. n. 322 del 1989 e 105 del Codice. Tale ultima disposizione, in particolare, benché di pari rango rispetto a quella di cui al citato comma 233, è da ritenersi su questa prevalente in quanto norma speciale ed espressione del principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, par.1, lett. b) del Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 57, par.1, lett.c) del medesimo Regolamento si segnala, pertanto, l’esigenza di una modifica dell’articolo 1, comma 233 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che lo renda conforme alle norme in materia di protezione dei dati su richiamate. In vista di tale iniziativa legislativa, che si auspica possa essere adottata, si suggerisce peraltro sin d’ora, quale misura prudenziale, di valutare il possibile stralcio dall’articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento, delle lettere a), cpv. c-bis); d); e); n) e p), in ragione del riferimento, ivi contenuto, all’utilizzo dei dati statistici raccolti in sede censuaria a fini di revisione e/o aggiornamento delle anagrafi comunali.
IL GARANTE
esaminato lo schema di regolamento in titolo, ai sensi degli articoli 36, par. 4 e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere nei termini di cui in motivazione.
Roma, 17 aprile 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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