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Parere su uno schema di regolamento volto a disciplinare i requisiti e le modalità di gestione dell’Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura - 17 aprile 2026 [10249143]

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[doc. web n. 10249143]

Parere su uno schema di regolamento volto a disciplinare i requisiti e le modalità di gestione dell’Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura - 17 aprile 2026

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 17 aprile 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Ministero dell’interno ha richiesto – su indicazione del Consiglio di Stato (Parere n. 292/2026) – il parere del Garante su di uno schema di regolamento volto a disciplinare i requisiti e le modalità di gestione dell’Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura. 

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 14-bis, comma16, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e s.m.i. che prevede, appunto, l’istituzione di un Albo di esperti per assistere le vittime di usura beneficiarie del mutuo di solidarietà (c. 2).

La norma, nell’introdurre un sistema organico di sostegno alle vittime beneficiarie dei mutui, prevede infatti che, fin dal momento della sua concessione, il soggetto beneficiario sia affiancato da un esperto – selezionato tra i professionisti iscritti nell’Albo istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario, aperto a revisori, contabili, avvocati e commercialisti – incaricato di fornire consulenza e assistenza per il rilancio della sua attività.

L’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione inerente all’assenza delle cause di divieto o sospensione previste dal Codice Antimafia (c. 3) e, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’esperto deve predisporre rendiconti periodici sulla attività svolta e una relazione annuale destinata al Prefetto che lo ha nominato, al Commissario straordinario e a CONSAP (c. 8).

Oltre all’osservanza delle cause di incompatibilità previste dal codice civile (c. 9) la norma vincola anche l’esperto al dovere di riservatezza sui fatti e sui documenti conosciuti nell’esercizio dell’incarico (c. 10).

In caso di dissenso tra vittima ed esperto, il Prefetto può convocare le parti per un ascolto diretto (c. 12) e in casi gravi l’esperto può essere revocato e cancellato dall’Albo, con eventuali sanzioni o con la segnalazione, da parte di CONSAP, di eventuali violazioni agli Ordini professionali competenti (c. 14).

Il comma 16, infine, demanda alla fonte regolamentare la disciplina dei requisiti per l'iscrizione all'albo, del limite numerico degli incarichi suscettibili di svolgimento, delle modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, così da assicurare la rotazione degli incarichi, delle modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo.

RILEVATO

Il provvedimento, strutturato in sedici articoli, istituisce l’Albo degli esperti per il sostegno agli operatori economici vittime di usura, prevedendone la tenuta in modalità esclusivamente digitale presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (art.1). Al Responsabile dell’Albo sono ascritte anche funzioni di vigilanza, mediante acquisizione di documenti e informazioni.

L’articolo 2, al comma 1, prevede che l’Albo sia articolato in sezioni provinciali e contenga, per ciascun iscritto, un insieme definito di dati anagrafici, professionali e amministrativi, tra cui: generalità (lett. a), PEC (lett. b), titolo di studio (lett. d), iscrizioni ad ordini professionali, esperienze rilevanti, preferenze territoriali, incarichi svolti con relative date e compensi (lett. e-h), nonché eventuali provvedimenti di cancellazione (lett. i). Il comma 3 prevede la pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale, con effetto di pubblicità legale.

L’articolo 3 legittima alla richiesta di iscrizione all’Albo i soggetti titolari di specifiche professionalità (es. revisori legali, avvocati e dottori commercialisti), in possesso di particolari requisiti di studio ed esperienza.

L’articolo 4 elenca i requisiti generali e di onorabilità necessari per l’iscrizione all’Albo, tra i quali l’assenza di misure di amministrazione di sostegno (lett. c), di cause di ineleggibilità (lett. d), di condanne penali irrevocabili (lett. e), di sentenze definitive, di procedimenti pendenti, misure di prevenzione, di sicurezza personali o cautelari (personali o patrimoniali) o di sanzioni disciplinari (lett. f. g. h, i), salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolitio criminis. 

L’articolo 5 disciplina le modalità di iscrizione, prevedendo controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (c. 2), mentre l’articolo 6 regola l’aggiornamento dell’Albo, imponendo agli iscritti l’obbligo di comunicare ogni variazione incidente sui requisiti pena la cancellazione e attribuendo al Responsabile il compito di aggiornare tali informazioni (c.2).

La norma sul conferimento dell’incarico (art. 8) prevede la comunicazione dei dati dell’esperto individuato all’Ufficio del Commissario e a CONSAP, nonché l’individuazione dell’esperto mediante scorrimento della graduatoria per garantire la rotazione degli incarichi.

L’articolo 9 disciplina l’attività dell’esperto e la documentazione relativa ai soggetti qualificati dei quali può avvalersi. Gli articoli 10 e 11 regolano, rispettivamente, la gestione dei conflitti e le ipotesi di rinuncia, dimissioni, revoca e sostituzione dell’incarico secondo il principio di rotazione, con ulteriori flussi informativi verso la Prefettura, il Commissario e CONSAP.

L’articolo 12, comma 1, lettera d), prevede la cancellazione in caso di violazione degli obblighi di riservatezza o di divulgazione non autorizzata di dati personali acquisiti nell’esercizio dell’incarico. I commi 2, 3 e 4 regolano il procedimento di contestazione, mentre il comma 5 prevede comunicazioni alla Prefettura e a CONSAP in caso di cancellazione di un esperto titolare di incarico.

L’articolo 14 disciplina il trattamento dei dati personali connesso all’Albo. Il comma 1 individua il Ministero dell’interno quale titolare del trattamento dei dati inseriti nell’Albo, attribuendo contestualmente ai prefetti la titolarità dei trattamenti effettuati sui dati necessari al conferimento degli incarichi. Il comma 2 circoscrive le finalità del trattamento alle esigenze correlate alla gestione dell’Albo, al conferimento degli incarichi e al loro monitoraggio. Il comma 3 riconosce agli iscritti l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e dal Codice (tra cui quello di “opposizione per motivi legittimi”) e il comma 4 dispone, infine, che le modalità di acquisizione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati personali devono essere definite nel rispetto del Regolamento e del Codice.

RITENUTO

Lo schema di regolamento suggerisce l’opportunità di alcuni correttivi volti ad adeguarne pienamente il contenuto alla disciplina di protezione dei dati personali.

In ordine al regime di pubblicità dell’Albo- correlata peraltro all’efficacia di pubblicità legale dal comma 3 dell’articolo 2- si potrebbe valutare l’opportunità di introdurre modalità di accesso differenziate, in ragione del ruolo svolto nell’ambito del procedimento di conferimento degli incarichi, alle informazioni caratterizzate da rilevanza non generale (es. punteggio conseguito, indirizzo PEC, sezione provinciale di preferenza). Tale soluzione consentirebbe di soddisfare le esigenze di trasparenza richiamate dalla norma primaria, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett.c) del Regolamento. 

L’articolo 4, nella parte in cui prevede il trattamento di dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, va integrato con la previsione delle garanzie prescritte dalla norma, anche tipizzando le modalità di accesso alle informazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, per impedirne accessi indebiti o, a fortiori, diffusioni illegittime. Va, inoltre, precisato che l’attestazione dei requisiti di onorabilità deve avvenire mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, maggiormente conforme al principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par.1, lett.c) del Regolamento.

L’articolo 14 va integrato- se del caso con rinvio a un atto successivo - con riferimento alle tipologie di dati suscettibili di trattamento, alle operazioni eseguibili, ai tempi di conservazione dei dati personali e dei log di accesso, alle misure di tutela degli interessati e all’obbligo di procedere a valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 del Regolamento, in ragione della rilevanza, qualitativa e quantitativa, del trattamento. 

Al comma 3, il riferimento ai “motivi legittimi” sottesi all’opposizione va corretto con quello ai motivi connessi alla “situazione particolare” dell’interessato di cui all’articolo 21 del Regolamento. 

E’, inoltre, opportuno precisare se il ruolo svolto dalla Consap S.p.A. nell’ambito del trattamento dei dati descritto sia riconducibile a quello di autonomo titolare o di responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento esprime, sullo schema di regolamento, parere nei termini di cui in motivazione, con:

a) le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:

1) integrare l'articolo 4 con la previsione delle garanzie per il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento e dell’effettuazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, dell’attestazione dei requisiti di onorabilità;

2) modificare l'articolo 14:

2.1) integrandolo, se del caso con rinvio a un atto successivo, con riferimento alle tipologie di dati suscettibili di trattamento, alle operazioni eseguibili, ai tempi di conservazione dei dati personali e dei log di accesso, alle misure di tutela degli interessati e all’obbligo di procedere a valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 del Regolamento; 

2.2.) sostituendo il riferimento ai “motivi legittimi” con quello ai motivi connessi alla “situazione particolare” dell’interessato di cui all’articolo 21 del Regolamento; 

2.3.)  precisando se il ruolo svolto dalla Consap S.p.A., nell’ambito del trattamento dei dati descritto, sia riconducibile a quello di autonomo titolare o di responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento;

b) l’osservazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa alla valutazione dell’opportunità di prevedere modalità di accesso all’Albo differenziate, nei termini descritti in motivazione. 

Roma 17 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori