Parere su uni schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a...
Parere su uni schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a riformare l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione - 17 aprile 2026 [10249112]
[doc. web n. 10249112]
Parere su uni schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a riformare l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione - 17 aprile 2026
Registro dei provvedimenti
n. 297 del 17 aprile 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a riformare l'accesso alla professione di agente d'affari in mediazione. Il decreto è adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. .
Tale disposizione ha previsto due distinti percorsi di accesso alla professione: il primo basato sulla frequenza di un corso di formazione e sul superamento di un esame; il secondo fondato sullo svolgimento di un periodo di praticantato di almeno dodici mesi, accompagnato da un apposito corso di formazione professionale. Essa poi demanda, appunto, ad apposito decreto (di natura regolamentare: arg. ex art. 11, c.1) la disciplina delle modalità e caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti.
Tale disciplina è stata adottata con il D.M. 21 febbraio 1990, n. 300, successivamente modificato dal D.M. 589 del 1993, limitatamente, tuttavia, al primo percorso, nulla disponendo sul praticantato. Il regolamento vigente risulta, peraltro, oggi superato sia per effetto delle modifiche intervenute sulla legge n. 39/1989, sia per il mutato quadro costituzionale in materia di formazione professionale e professioni, ridisegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Lo schema di decreto, dunque, disciplina per la prima volta l’accesso alla professione mediante praticantato e, sostituendo integralmente il D.M. 21 febbraio 1990, n. 300, delinea in modo organico i requisiti dei titoli formativi, le modalità dell’esame e la struttura del registro dei praticanti.
L’intervento si coordina poi con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, che introduce principi di semplificazione e proporzionalità nell’accesso alle attività economiche, raccordandosi anche con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in materia di qualifiche professionali, nonché con la più recente Comunicazione della Commissione sul mercato unico dei servizi.
RILEVATO
Lo schema di decreto si compone di dieci articoli e quattro allegati definendo, all’articolo 1, la disciplina delle modalità, delle caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e della tenuta del registro dei praticanti per l’iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (infra: “REA”) degli agenti d'affari in mediazione.
L’articolo 2 individua i requisiti per l’abilitazione alla professione di “agente d’affari in mediazione”, delineando un sistema a doppio binario per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.
I due percorsi alternativi previsti alle lett. a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 sono, rispettivamente: un percorso tradizionale, fondato sulla frequenza di un corso di formazione di 150 ore, con relativo attestato di profitto, seguito da un esame di accertamento delle competenze presso le Camere di Commercio (CCIAA); un percorso basato sullo svolgimento di un periodo di pratica professionale continuativa di almeno dodici mesi, previa iscrizione nel nuovo registro dei praticanti.
Particolare interesse assume l’articolo 5 che, al comma 1, prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un registro telematico dei praticanti, nel quale sono iscritti coloro che svolgono, ai fini dell'abilitazione all’esercizio della professione di agente di affari in mediazione, un periodo di pratica di almeno dodici mesi. L'effettiva operatività di tale registro viene però subordinata all'emanazione di un successivo decreto ministeriale, teso a disciplinare le specifiche tecniche della piattaforma informatica che conformerà il registro stesso.
In questo contesto, le CCIAA hanno il compito di promuovere e sostenere la disponibilità degli agenti già iscritti ad agire come “soggetti ospitanti” (c. 2), assicurando che la formazione dei praticanti avvenga sotto la supervisione di un tutor qualificato, individuato nel titolare dell’impresa individuale o nel legale rappresentante della società ospitante, ovvero un loro preposto all’attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del D.M. 26 ottobre 2011.
Per agevolare concretamente l’incontro tra domanda e offerta, il comma 3 dispone inoltre la pubblicazione, da parte delle CCIAA, di un elenco digitale di mediatori iscritti disponibili a ospitare i praticanti e un elenco di aspiranti praticanti secondo le modalità indicate nel decreto, di cui al comma 1, recante le specifiche tecniche della piattaforma informatica.
Il quarto comma disciplina le modalità di iscrizione. La relativa domanda deve essere presentata, segnatamente, alla Camera di Commercio della provincia di residenza, corredata dalle dichiarazioni sostitutive riguardanti il titolo di studio e la residenza, dalla prova del pagamento dei diritti di segreteria e dalla documentazione di una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi del praticante, il cui onere economico ricade interamente sul soggetto ospitante.
Il comma 5, infine, prevede che una volta accolta l’istanza, nel registro venga generato per ogni iscritto un fascicolo digitale (“fascicolo del praticante”) in cui confluiscono le generalità dell'iscritto, i titoli posseduti, le date di inizio e fine del praticantato e l’indicazione dei soggetti ospitanti. Tale fascicolo deve, inoltre, registrare il conseguimento dell'attestato del corso di formazione obbligatorio e conservare digitalmente tutte le attestazioni periodiche e finali validate dal soggetto ospitante accreditato, mantenendo traccia di eventuali interruzioni del percorso fino alla cancellazione finale dal registro.
L’articolo 6 definisce le modalità di svolgimento del praticantato. Il comma 10 ne consente l’interruzione per un periodo massimo di nove mesi, con obbligo di attestazione, con idonea documentazione (escluse dichiarazioni sostitutive), dei relativi giustificati motivi (gravidanza; assistenza a familiari con handicap; “motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità”).
L’articolo 7 sostituisce integralmente l’allegato B del DM 26.10.2011 – recante il Modello intercalare “Requisiti” - con il nuovo modello di cui all’allegato 4 dello schema di decreto.
L’articolo 10 abroga il D.M. 21 febbraio 1990, n. 300, mentre l’Allegato 3 reca la modulistica (Modelli A e B) per la certificazione del tirocinio, includendovi dati relativi alle ore svolte, alle competenze acquisite e al compenso percepito a titolo di rimborso spese.
RITENUTO
Lo schema di decreto, pur nel complesso coerente con la norma di rango primario di cui costituisce attuazione, evidenzia taluni profili di criticità in termini di protezione dei dati personali, tali da suggerire modifiche volte ad assicurarne la piena conformità ai parametri normativi evincibili dal Regolamento e dal Codice.
Preliminarmente, si rileva l’assenza di una norma che disciplini organicamente il trattamento dei dati personali funzionale alla gestione del registro, indicando espressamente le finalità del trattamento, le tipologie di dati oggetto di raccolta, nonché le operazioni eseguibili e le relative garanzie. E’, dunque, necessaria un’integrazione dell’articolato che, in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, tipizzi compiutamente i trattamenti connessi all’istituzione e alla gestione dei registri, individuando altresì le garanzie per i soggetti coinvolti.
Va, inoltre, indicato in modo puntuale il ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento, individuando le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali titolari del trattamento dei dati personali dei praticanti iscritti nei registri di propria competenza e, invece, del gestore della piattaforma informatica centralizzata quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
Con riferimento all’istituzione di un registro telematico dei praticanti, l’art. 5, comma 1, demanda la definizione delle “specifiche tecniche della piattaforma informatica” a un successivo decreto ministeriale che, dovendo incidere anche sulle modalità operative del trattamento e sulle misure di sicurezza del sistema centralizzato, è opportuno sottoporre al parere del Garante, integrando la norma in tal senso.
Il comma 5 dell’articolo, infine, disciplina il fascicolo del praticante senza, tuttavia, definire nel dettaglio le caratteristiche del trattamento (relativamente, ad esempio, al termine per la conservazione dei dati e ai motivi di cancellazione dal registro, che potrebbero anche sottendere una variazione nella posizione giudiziaria del soggetto). Tali profili dovrebbero essere disciplinati nel decreto di cui all’art. 5, comma 1, il cui oggetto dovrebbe dunque essere esteso in parte qua.
L’articolo 6, comma 10, nel disciplinare l’interruzione del tirocinio per motivi quali gravidanza o gravi patologie, richiede che tali eventi vengano “adeguatamente attestati da idonea documentazione”, con esclusione di certificazione sostitutiva, da inserire a cura del praticante nel registro telematico. Il trattamento di tali dati, cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata (art. 9 del Regolamento) appare eccedere le esigenze sottese, apparendo al riguardo sufficiente l’attestazione, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c del Regolamento), della sola causale di assenza, epurata da informazioni concretamente riconducibili allo stato di salute degli interessati. La norma dev’essere, dunque, riformulata specificando che la documentazione da presentare a sostegno dell’attestazione d’interruzione dovrà limitarsi a indicare i soli dati relativi alla durata della prognosi o dell’impedimento, senza indicazione alcuna della specifica patologia o diagnosi clinica.
Le garanzie da adottare rispetto a tali dati (in particolare: accesso selettivo, limitato a personale specificamente autorizzato della CCIAA; protezione mediante tecniche di cifratura) dovrebbero, anch’esse, essere disciplinate nell’ambito del decreto di cui all’articolo 5, comma 1.
Infine, la natura esclusivamente digitale della tenuta del registro (art. 5, c. 1), unitamente al trattamento sistematico di dati personali su larga scala (alcuni dei quali anche riconducibili alle categorie di cui all’art. 9 del Regolamento), configura un trattamento che, per natura, contesto e finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Sarebbe pertanto necessario, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, effettuare, prima dell'inizio delle attività di trattamento, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati volta a identificare e mitigare i rischi specifici per gli interessati.
In termini di drafting residua, infine, da correggere, nel “Modello intercalare “REQUISITI” di cui all’allegato 4)”, il testo dell’informativa. Essa reca, infatti, l’erroneo richiamo all’articolo 13 del Codice quale parametro normativo di riferimento - in luogo di quello di cui all’articolo 13 del Regolamento- e un testo non del tutto adeguato ai requisiti prescritti dalla norma unionale (richiamo a presupposti di liceità, tempi di conservazione, diritti degli interessati ecc.)
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento esprime, sullo schema di decreto, parere nei termini di cui in motivazione, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:
a) integrare l’articolato con la previsione delle caratteristiche del trattamento dei dati personali sotteso alla funzionalità del registro e l’indicazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali titolari del trattamento dei dati personali dei praticanti iscritti nei registri e del gestore della piattaforma informatica centralizzata quale responsabile del trattamento;
b) integrare l’articolo 5, comma 1, con la previsione del parere del Garante sul decreto ministeriale ivi richiamato e l’estensione dell’oggetto di tale atto alla disciplina di dettaglio del trattamento dei dati funzionale alla gestione del fascicolo del praticante;
c) riformulare l’articolo 6, comma 10 conformemente al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento, come esposto in motivazione e demandando al decreto di cui all’articolo 5, comma 1, la previsione delle garanzie da adottare rispetto a tale trattamento;
d) prevedere che l'operatività del sistema informativo del registro sia subordinata alla previa redazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
e) adeguare il testo dell’informativa, contenuta nell’allegato 4, alla disciplina unionale sopravvenuta (art. 13 del Regolamento).
Roma 17 aprile 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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