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Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2026 [10247744]

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[doc. web n. 10247744]

Provvedimento del 17 aprile 2026

Registro dei provvedimenti
n.  238 del 17 aprile 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria risulta che, a seguito della richiesta di verifica al predetto Comune da parte di un cittadino «delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi degli artt. 41, 63 e 69 TUEL» rimasta inevasa, è stata inoltrata una richiesta di accesso civico avente a oggetto i seguenti documenti:

- 1. «Documenti relativi alla verifica delle condizioni degli eletti: • Verbale della seduta consiliare di convalida degli eletti ai sensi dell’art. 41 TUEL. • Eventuali relazioni istruttorie predisposte dal Segretario Comunale o dagli uffici competenti. • Elenco degli atti utilizzati per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità»;

- 2. «Documenti relativi a eventuali debiti verso l’Ente da parte degli amministratori. Per ciascun amministratore: • Attestazione dell’eventuale esistenza di debiti verso il Comune alla data di insediamento. • Eventuali pagamenti effettuati successivamente alla proclamazione. • Eventuali piani di rateizzazione concessi dal Comune.• Stato aggiornato delle rateizzazioni (regolari, irregolari, decadute, estinte)»;

- 3. «Atti relativi a eventuali procedure di incompatibilità:• Eventuali segnalazioni interne agli uffici o al Segretario comunale. • Eventuali atti di contestazione ex art. 69 TUEL.• Eventuali comunicazioni agli interessati. • Eventuali deliberazioni del Consiglio in materia».

Il Comune in tale occasione ha riscontrato il soggetto istante, evidenziando di avere preso in carico la segnalazione e di avere avviato «le verifiche istruttorie previste dalla normativa vigente». Lo stesso ha inoltre fornito un accesso parziale tramettendo, in relazione al punto n. 1, la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 30/6/2024 avente a oggetto: «Insediamento consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti», in cui è menzionata «la circostanza del deposito da parte di tutti i componenti il consiglio comunale di XX della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale». È stato inoltre specificato che dalla data della predetta deliberazione «non risultano atti di contestazione formali ex art.69 T.u.e.l. afferenti la compagine amministrativa per come individuata nella deliberazione di consiglio [e che] non risultato, a fortiori, deliberazioni di consiglio in subjecta materia».

Quanto agli altri documenti richiesti, l’amministrazione «ritiene indispensabile operare una distinzione tra procedimento richiesto e dati fiscali» e ha negato l’accesso civico per il limite della tutela dei dati personali, rappresentando che i documenti oggetto dell’istanza sono riferibili alla posizione debitoria tributaria riferibile agli amministratori comunali che, in alcuni casi, «riguardano dati personali, dati relativi alla situazione economico-patrimoniale, informazioni idonee a incidere sulla reputazione e sulla sfera privata del soggetto interessato».

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego parziale al RPCT insistendo nelle proprie richieste. In particolare, è stato – fra l’altro – contestato che:

- i dati richiesti non sarebbero «dati fiscali personali», ma informazioni riguardanti «rapporti economici tra amministratori e Comune, direttamente rilevanti ai fini degli artt. 41, 63 e 69 TUEL, che disciplinano: la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità; • la morosità verso il Comune come causa di ineleggibilità/incompatibilità; • la procedura di contestazione e decadenza»;

- la motivazione del provvedimento di diniego sarebbe generica anche considerando che non è stata valutata la possibilità di procedere a un «oscuramento selettivo» dei dati eventualmente eccedenti (es. codice fiscale, IBAN, indirizzo di residenza, recapiti personali; estremi di documenti d’identità);

- la «morosità verso il Comune è una causa di ineleggibilità/incompatibilità (art. 63 TUEL) [e la] verifica della posizione debitoria degli amministratori è quindi un atto funzionale alla regolarità della carica pubblica [per cui la] tutela dei dati personali non può essere invocata per impedire l’accesso a documenti che incidono direttamente sulla legittimità dell’organo consiliare». 

Dagli atti risulta che il soggetto istante ha successivamente integrato la richiesta di riesame chiedendo in particolare di ricevere:  • «eventuali verifiche svolte dagli uffici prima della convalida; • eventuali note interne, richieste di controllo o riscontri degli uffici; • eventuali autodichiarazioni rese dai consiglieri al momento della convalida; • eventuali rateizzazioni in essere alla data della convalida; • eventuali rateizzazioni non rispettate; • eventuali posizioni debitorie pregresse; • eventuali posizioni di coobbligazione o obbligazione solidale; • eventuali rapporti giuridici indiretti rilevanti ai fini della convalida; • eventuali posizioni di dipendenti di ditte che operano per conto del Comune • «eventuali pendenze; • eventuali rateizzazioni attive; • eventuali rateizzazioni non rispettate; • eventuali posizioni di coobbligazione; • eventuali rapporti giuridici rilevanti». 

È stato, inoltre, chiesto «che siano indicati anche gli elementi relativi alla situazione dei consiglieri [al 9 marzo 2026], evidenziando eventuali differenze rispetto alla situazione del 27 gennaio e specificando se siano intervenuti pagamenti successivi alla [propria] richiesta». Infine, è stato precisato che al «fine di distinguere correttamente tra debiti pregressi e regolarizzazioni successive», si desiderava ricevere «copia degli atti da cui risult[avano]: • le date esatte dei pagamenti eventualmente effettuati dai consiglieri; • l’eventuale esistenza di rateizzazioni non mantenute; • eventuali regolarizzazioni avvenute dopo il 27 gennaio; • eventuali regolarizzazioni avvenute dopo il 9 marzo».

Considerato, tuttavia, che dal provvedimento di diniego dell’accesso adottato dal Comune, non era possibile desumere la tipologia di documenti detenuti dal Comune e dei dati personali effettivamente in essi presenti, ai fini delle valutazioni di questa Autorità, l’Ufficio ha ritenuto necessario disporre un’integrazione della documentazione ricevuta, chiedendo al RPCT di «descrivere i documenti detenuti oggetto di accesso civico e [di] trasmettere in particolare copia: dei documenti oggetto di accesso civico o, se troppo voluminosi, di un estratto significativo degli stessi; [nonché] delle opposizioni eventualmente presentate dai soggetti controinteressati».

Il RPCT ha provveduto a trasmettere 5 file contenenti copia dei documenti di seguito denominati: 

1. «Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale»;

2. «Richiesta di dilazione di pagamento tributi con relativo provvedimento di dilazione di pagamento degli stessi»;

3. «Avviso di pagamento tari e idrico»;

4. «Reversali d’incasso attestanti il pagamento da parte degli amministratori»;

5. «attestazione del Responsabile Finanziario del 03/04/2026 di verifica delle posizioni debitorie degli amministratori comunali». 

Il medesimo RPCT ha chiesto inoltre di esprimersi sull’accessibilità alle informazioni riguardanti:

- «le date esatte dei pagamenti dei tributi effettuati dai Consiglieri Comunali con indicazione del nominativo»;

- «l’esistenza di rateizzazioni non mantenute con l’indicazione del singolo nominativo»;

- «le regolarizzazioni dei pagamenti effettuate dopo il 27 gennaio o il 9 marzo 2026».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). 

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD). 

Ciò premesso, occorre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

Occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Osservazioni

Dagli atti è emerso in primo luogo che i soggetti controinteressati non sono stati coinvolti nel procedimento di accesso civico, impedendogli la presentazione di un’eventuale opposizione motivata, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.

Nel merito, si evidenzia, in ogni caso, che, contrariamente a quanto affermato dal soggetto istante nella richiesta di riesame, i dati richiesti rientrano nella definizione di «dato personale» di cui all’art. 4, par. 1, n. 1 del RGPD, peraltro anche di natura fiscale, dei soggetti eletti. 

Ciò chiarito, la fattispecie sottoposta all’attenzione del Garante si segnala per la circostanza che i soggetti controinteressati nel procedimento relativo di accesso civico rivestono incarichi pubblici. Il ruolo ricoperto nella vita pubblica da Sindaco e Consiglieri o Assessori comunali, la connessa funzione pubblica esercitata e l’attività di pubblico interesse svolta, sono elementi che devono essere tenuti in considerazione al fine di verificare una “reale” esistenza del pregiudizio – che deve essere adeguatamente motivato – alla protezione dei dati personali di soggetti titolari di incarichi istituzionali che possa giustificare il rifiuto dell’accesso civico (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è espressamente indicato che per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché «il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» (cfr. par. 8.1).

A tal riguardo, rileva la circostanza che i dati sono stati chiesti nell’ambito delle verifiche riguardanti le condizioni di eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali secondo gli artt. 41, 63 e 69 del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». 

In tale contesto, si ricorda che la disciplina di settore prevede che «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale», fra l’altro, «colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (art. 63, comma 1, n. 6, d. lgs. n. 267/2000).

La medesima disciplina prevede anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione, sia che sopravvengano ad essa importano la decadenza dalle predette cariche» (art. 68, comma 2, ivi). 

Va inoltre ricordata la previsione che riconosce la possibilità di esercitare apposita «azione popolare», attraverso la quale «la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale» può «essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile» (art. 70, comma 1, ivi). Peraltro, anche il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio ha uno specifico regime di pubblicità, in quanto deve essere pubblicato per quindici giorni nell’albo dell’ente (art. 22, comma 6, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011).

Nel quadro normativo descritto, risulta quindi che la conoscibilità delle informazioni riguardanti il fatto che un soggetto titolare di un incarico politico (quali sindaco o consigliere comunale) abbia un debito liquido ed esigibile verso il comune ed è stato legalmente messo in mora (oppure, nel caso di mancato pagamento per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 602/1973) è strumentale rispetto alla possibilità di esercitare l’azione popolare prevista dal citato art. 70 per far dichiarare la decadenza derivante dalle situazioni di incompatibilità dall’incarico politico, disciplinate dall’art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267/2000. 

Per tali motivi – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità (provv. n. 102 del 27/2/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10112195) – si ritiene che l’accesso civico generalizzato alle predette informazioni non possa essere negato, richiamando generici riferimenti alla riservatezza dei soggetti interessati o il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali. Ciò tenendo in considerazione il regime di pubblicità e trasparenza rafforzato richiesto per coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico e l’attenuata aspettativa di confidenzialità in capo a coloro che rivestono incarichi pubblici quali gli amministratori di un ente locale (cfr. provv. n. 366 del 20/6/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10060992).

Nel caso in esame, però – dalla documentazione oggetto di accesso civico che è stata possibile visionare in quanto trasmessa dal RPCT al Garante ai fini delle proprie valutazioni – risulta che i numerosi atti richiesti sono di diversa natura e specie, per cui è necessario operare i dovuti distinguo in relazione ai principi di necessità e proporzionalità dei dati personali richiesti rispetto alle esigenze di trasparenza rappresentate dal soggetto istante per le verifiche delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi degli artt. 41, 63 e 69 del d. lgs. n. n. 267/2000. 

Nell’effettuare la predetta valutazione riguardante la possibilità di fornire tutti i dati personali richiesti deve in ogni caso essere rispettato il principio di «minimizzazione» dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), alla luce del quale i dati personali eventualmente forniti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza propria dell’istituto dell’accesso civico, in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone.

3. Conclusioni

Così inquadrata la fattispecie, limitatamente ai documenti trasmessi oggetto di accesso, si ritiene che in relazione ai documenti denominati «Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore locale» e «attestazione del Responsabile Finanziario del 03/04/2026 di verifica delle posizioni debitorie degli amministratori comunali […]» di cui supra ai nn. 1 e 5 del par. 2, dalla motivazione contenuta nel provvedimento di diniego parziale dell’accesso civico adottato dall’amministrazione, non emergono le ragioni per le quali la relativa ostensione, previo oscuramento dei dati eccedenti in conformità al richiamato principio di minimizzazione (es. data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, firma autografa), possa determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali degli amministratori locali, secondo l’art. 5, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Discorso diverso va fatto per i documenti denominati «Richiesta di dilazione di pagamento tributi con relativo provvedimento di dilazione di pagamento degli stessi», «Avviso di pagamento tari e idrico»; «Reversali d’incasso attestanti il pagamento da parte degli amministratori» di cui supra ai nn. 2, 3 e 4 del par. 2.

Dagli atti trasmessi risulta, infatti, una documentazione complessa riferita a anni diversi, con richieste e concessioni di dilazioni di pagamento con dati di dettaglio, reversali di incasso, ruoli con effettuazioni di pagamenti e dettagli sul canone idrico e tarsu (immobili posseduti, indirizzi, codici fiscali, tipi di tariffa, consumi rilevati, dettaglio utenze, ricevute di pagamento). Si tratta di dati personali riguardanti gli amministratori comunali la cui integrale conoscenza realizza un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, esponendo questi ultimi inutilmente a forme di curiosità e di invasione della sfera personale arrecando, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013). 

Quanto, invece all’accessibilità delle informazioni inerenti alle «date esatte dei pagamenti dei tributi effettuati dai Consiglieri Comunali con indicazione del nominativo»; all’«esistenza di rateizzazioni non mantenute con l’indicazione del singolo nominativo»; alle «regolarizzazioni dei pagamenti effettuate dopo il 27 gennaio o il 9 marzo 2026», si ritiene che laddove tali informazioni siano rilevanti ai fini delle verifiche riguardanti le condizioni di eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali secondo gli artt. 41, 63 e 69 del d. lgs. n. 267/2000 non possono essere richiamati motivi di protezione dei dati personali dei soggetti titolari di incarichi politici.

Spetta, pertanto, al Comune destinatario dell’istanza di accesso valutare l’ostensibilità delle informazioni richieste anche in relazione al riconoscimento del diritto di esercitare l’azione popolare per far dichiarare la decadenza, azionabile «da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile» secondo il citato art. 70, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000.

Per tutti i motivi sopra esposti, si invita l’amministrazione a rivalutare la richiesta di accesso civico ai documenti richiesti, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, e a riesaminare il provvedimento di diniego parziale dell’accesso civico generalizzato, fornendo nella risposta una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013.

Tale valutazione deve essere, inoltre, condotta rispetto ai singoli atti (o alle specifiche categorie di atti) richiesti alla luce delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, tenendo conto di quanto osservato nei precedenti paragrafi.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di XX, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 17 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori