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Nota di chiarimento in materia di trattamento dei documenti di identità degli ospiti di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive

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VEDI ANCHE Comunicato stampa del 29 aprile 2026

 

Alle associazioni di categoria

Nota di chiarimento in materia di trattamento dei documenti di identità degli ospiti di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive

1. Premessa.

Nell’ambito dell’attività dell'Ufficio, si è osservato, negli ultimi tempi, un considerevole aumento di segnalazioni, reclami e quesiti nell’ambito del trattamento dei dati personali effettuato da parte di alberghi e, più in generale, dalle strutture ricettive, con riferimento alla raccolta dei dati contenuti nei documenti di identità degli alloggiati.

Parallelamente, si è registrato anche un incremento degli episodi di violazione dei dati personali (data breach) in questo ambito, con eventi che hanno talvolta comportato l’esfiltrazione di una rilevante quantità di dati relativi a copie di documenti d’identità degli ospiti di strutture ricettive.

È stata oggetto di segnalazione anche la prassi delle strutture ricettive (in particolare, da parte dei proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze od affittacamere – cc.dd. “b&b”) di raccogliere (e archiviare) l’immagine dei documenti di identità, mediante l’effettuazione di foto con dispositivi mobili oppure l’invio attraverso servizi di messagistica istantanea (ad es. “whatsapp”).

Considerando che un approccio non corretto nella raccolta e conservazione dei dati connesso all'identificazione degli ospiti può comportare significative lesioni ai diritti e alle libertà degli interessati, in quanto aumenta considerevolmente il rischio di fenomeni illeciti connessi c.d. “furto d’identità”, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti, al fine limitare la circolazione delle copie di documenti di identità, allo stretto necessario per adempiere agli obblighi normativi in materia di identificazione degli alloggiati.

Ciò alla luce del fatto che l’Autorità ha, tra gli altri, anche il compito di promuovere “la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento” (art. 57, par. 1, lett. d), del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -di seguito, il “RGPD”).

2. La raccolta dei documenti di identità degli ospiti.

Come noto, sulla base di una normativa di settore, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Tale normativa trova fondamento, in particolare, nell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito “TULPS” o “T.U.”), che prevede l’obbligo, per gli albergatori e i gestori di strutture ricettive (proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze ed affittacamere “compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”), di trasmettere i dati identificativi degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.

Si tratta di un obbligo di legge che risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica in quanto i dati acquisiti attraverso le c.d. “schedine d’albergo” rivestono una intrinseca rilevanza non solo per le attività di "prevenzione generale" dei reati, ma per più articolati fini operativi di polizia, rivelandosi utili sia per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia per prevenire e reprimere fenomeni criminali.

In proposito, la Corte Costituzionale (sentenza del 16 luglio 1970, n. 144) ha infatti affermato che "la sistematica annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone soggiornano, effettuata ai sensi dell'articolo 109 del TULPS mira ad agevolare l 'Autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia in quell'opera di vigilanza sulle persone, che è connessa al dovere di ricercare latitanti o soggetti in genere sospettati di reati... ", evocando in tal modo le attività operative tipicamente svolte dalle Forze di Polizia.

In particolare, la norma stabilisce che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con un decreto del Ministro dell’Interno (cfr. sul punto anche il decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno del 16 settembre 2021).

Lo svolgimento delle sopra menzionate attività di verifica dell’identità degli ospiti e di comunicazione giornaliera all’autorità di pubblica sicurezza comporta quindi necessariamente un trattamento, da parte della struttura ricettiva, dei dati personali di tali soggetti, che comprendono i c.d. dati anagrafici e gli estremi del documento di identità esibito.

Si tratta di un’attività che può essere effettuata manualmente, da un addetto all’accoglienza che inserisce tali dati nel portale pubblico “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno, oppure, in modo automatizzato, attraverso un collegamento tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive (cc.dd. Property Management System) e i sistemi informatici del Ministero dell’Interno.

Il trattamento dei dati personali in questione trova la propria base giuridica, in conformità a quanto previsto dal RGPD, nell'art. 6, par. 1, lett. c) del RGPD che individua i trattamenti di dati personali necessari ad adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento.

È opportuno, al riguardo, evidenziare però che l'obbligo legale previsto dall'art. 109 del TULPS attiene alla "comunicazione" dei dati da parte dell'esercente all'Autorità di PS, senza che ciò comporti quindi anche la necessità della conservazione dei predetti dati, presso la struttura ricettiva, in quanto la conservazione dei dati comunicati è effettuata, per un periodo pari a 5 anni, sui sistemi del Ministero dell'Interno.

Con riguardo ai profili di competenza di questa Autorità, il Garante, nell'ambito del procedimento di adozione dei citati decreti del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021, ha espresso il proprio parere, con riferimento alla fattispecie del trattamento di dati personali da parte dei gestori delle strutture ricettive, chiarendo che il trattamento di cui all’art. 109 del T.U. deve avvenire, nel rispetto del RGPD (provvedimenti n. 295 del 18 ottobre 2012, doc. web n. 2099252, e n. 300 dell’8 luglio 2021, doc. web n. 9690786) e, in particolare dei principi di  liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati nonché di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), del RGPD).

Al proposito, si ricorda che il citato decreto del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del 16 settembre 2021, prevede espressamente che:

“[…] le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del [… decreto sono:] data di arrivo; numero giorni di permanenza; cognome; nome; sesso; data di nascita; luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero); cittadinanza; tipo documento di identità; numero documento di identità; luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero). […] Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni. Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo, che indicherà l'elenco degli altri componenti del gruppo. I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti: numero giorni di permanenza; cognome; nome; sesso; data di nascita; luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero); cittadinanza” (punto 2 dell’allegato tecnico);

“i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni” (art. 4-bis, comma 2).

Tale disciplina, frutto di un indirizzo costante del Garante (cfr. già parere del 1° giugno 2005 “Schede d'albergo e modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza”, doc. web n. 1138725), di recente è stata richiamata anche nel comunicato stampa del 13 agosto 2025 (doc. web n. 10158043), relativo al caso -su cui è ancora in corso un’istruttoria- che ha interessato alcune strutture le quali, per adempiere agli obblighi di identificazione previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, si sono avvalse di dispositivi scanner capaci di acquisire e conservare copia per immagine dei documenti di identità dei clienti, acquisita all’atto del check-in.

3. Indicazioni relative al trattamento dei documenti dei clienti sulla base della normativa richiamata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, emerge dunque chiaramente che la normativa in materia di pubblica sicurezza non richieda agli esercenti delle strutture ricettive forme di raccolta e conservazione della copia del documento di identità degli ospiti, al di fuori di quelle meramente strumentali all’inserimento dei dati medesimi nel sistema “Alloggiati Web” e, pertanto, al rilascio, da parte del sistema, della relativa ricevuta di accettazione, a cui deve conseguire, necessariamente, la cancellazione (digitale) o la distruzione (materiale) della copia del documento eventualmente acquisito, qualora ancora trattenuta.

Si ricorda inoltre che gli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del RGPD stabiliscono importanti obblighi in materia di sicurezza del trattamento “tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio […]” (par. 1) e che “nel valutare l’adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” (par. 2).

Da ultimo, si sottolinea che l’evenienza di una violazione dei dati personali, con perdita di riservatezza delle immagini dei documenti d’identità della clientela, espone la struttura ricettiva alla necessità di provvedere alla “notifica all’autorità di controllo […] senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza” (art. 33 del RGPD), nonché alla comunicazione della violazione agli interessati (art. 34 del RGPD).

Tutto quanto sopra premesso, risulta opportuno richiamare le strutture ricettive, soggette agli obblighi di comunicazione dei dati dei documenti di identità degli alloggiati, per finalità di pubblica sicurezza, al corretto adempimento della disciplina di settore e, in particolare, al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e ciò mediante:

- adeguata responsabilizzazione del personale addetto alla raccolta ed al trattamento dei dati personali degli ospiti, a cui, in particolare, occorre fornire puntuali istruzioni sul divieto di effettuare o trattenere copie (analogiche o digitali) dei documenti di identità, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni di legge;

- chiara rappresentazione agli ospiti delle informazioni sulla logica e le modalità di raccolta ed utilizzo del dato relativo ai documenti personali. Qualora le operazioni di check-in siano svolte mediante l’utilizzo di dispositivi capaci di acquisire e conservare copia digitale del documento di identità, in particolare, occorrerà chiarire che la struttura non procederà ad archiviare le immagini degli stessi;

- opportuna regolazione, ai sensi dall’art. 28 del RGPD, dei rapporti con i fornitori dei servizi di gestione delle prenotazioni alberghiere e dei servizi eventualmente utilizzati per l’acquisizione dei dati relativi ai documenti d’identità, prestando particolare attenzione alle modalità di trattamento di questi ultimi e definendo efficaci modalità di comunicazione in caso di violazione dei dati personali;

- raccolta dei dati dei documenti d’identità senza effettuare foto con dispositivi mobili o fare ricorso a servizi di messagistica istantanea (ad. es. “whatsapp”), o comunque evitando il ricorso a modalità che non presentano le caratteristiche idonee al rispetto della normativa richiamata.

4. Conclusioni.

In considerazione della rilevanza delle questioni sopra rilevate e dell'impatto che esse determinano sui diritti di milioni di persone che ogni anno utilizzano i servizi delle strutture ricettive in Italia, si invitano codeste Associazioni a dare la massima diffusione delle indicazioni di cui sopra ai propri iscritti.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.


Garante per la protezione dei dati personali
Dipartimento attività economiche e lavoro
IL DIRIGENTE
Francesco Modafferi

_______

PRESS RELEASE

 

Clarification note regarding the processing of identity documents of guests of hotels or other accommodation facilities

To the trade associations

Subject: Provision of clarification regarding the processing of identity documents of guests at hotels or other accommodation facilities. 

1. Background. 

The Garante's Office has recently observed a significant increase in reports, complaints and inquiries regarding the processing of personal data by hotels and, more generally, by accommodation providers, with regard to the collection of data contained in guests’ identity documents.

At the same time, an increase in personal data breaches has also been reported in this area, with episodes sometimes involving the exfiltration of a significant amount of data relating to copies of identity documents belonging to guests staying at accommodation facilities.

Complaints have also been made regarding the practice of accommodation providers (in particular, owners or operators of holiday homes, holiday apartments or guesthouses – so-called ‘B&Bs’) of collecting (and storing) images of identity documents, either by taking photos with mobile devices or by having them sent via instant messaging services (e.g. ‘WhatsApp’).

Given that an inappropriate approach to the collection and storage of data connected with the identification of guests may result in significant infringements of the rights and freedoms of data subjects, as it considerably increases the risk of unlawful activities related to so-called ‘identity theft’, it is necessary to provide some clarification in order to limit the circulation of copies of identity documents to the extent strictly necessary for the fulfilment of regulatory obligations regarding the identification of guests.

This is in light of the fact that the Garante is, amongst other things, also tasked with promoting ‘the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation’ (Article 57 (1)(d) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 – hereinafter the ‘GDPR’).

2. The collection of guests’ identity documents.

As is well known, pursuant to sector-specific legislation, operators of hotels and other accommodation facilities may only provide accommodation to persons in possession of an identity card or other document suitable for verifying their identity in accordance with the provisions currently in force.

This legislation is based, in particular, on Article 109 of Royal Decree No. 773 of 18 June 1931 (Consolidated Law on Public Security, hereinafter 'TULPS’ or 'T.U.’), which requires hoteliers and operators of accommodation facilities (owners or operators of holiday homes, holiday apartments and guesthouses, 'including operators of non-conventional accommodation facilities’) to provide guests’ identification details to the public security authorities.

This is a legal obligation serving the purposes of public order and security, as the data collected through ‘hotel registration forms’ are of intrinsic importance not only for the ‘general prevention’ of crime, but also for more specific law enforcement purposes, proving useful both for ensuring the maintenance of public order and security, and for preventing and combating criminal activity.

In this regard, the Constitutional Court (judgment of 16 July 1970, No. 144) has in fact stated that ‘the systematic recording of individuals’ movements and accommodation locations, carried out pursuant to Article 109 of the TULPS, aims to assist the public security authorities and the police in their work of monitoring individuals, which is linked to the duty to search for fugitives or persons generally suspected of crimes...’, thereby making reference to the activities typically carried out by the police.

In particular, the provision establishes that operators of accommodation facilities are required to provide the public security authorities with the personal details of guests, in accordance with procedures laid down by a decree of the Minister of the Interior (see also, on this point, the decree of the Minister of the Interior of 7 January 2013 containing ‘Provisions concerning the notification to the public security authorities of the arrival of guests at accommodation facilities’, as amended by the decree of the Minister of the Interior of 16 September 2021).

The performance of the above-mentioned activities of verifying guests’ identities and notifying the public security authorities on a daily basis necessarily involves the processing, by the accommodation facility, of the personal data of such individuals, among which personal details such as their name, surname and date of birth, as well as the details of the identity document presented.

This can be done either manually, by a receptionist entering the data into the Ministry of the Interior’s public portal ‘Alloggiati Web’, or automatically, through an interface between the accommodation providers’ management systems (so-called Property Management Systems) and the Ministry of the Interior’s IT systems.

The legal basis for the processing of the personal data in question, in accordance with the provisions of the GDPR, is Article 6 (1)(c) of the GDPR, which refers to the processing of personal data necessary to comply with a legal obligation that the data controller is required to fulfil.

It should be noted, however, that the legal obligation provided for in Article 109 of the TULPS concerns the ‘transmission’ of data by the operator to the Public Security Authority, which does not imply the need to store such data at the accommodation facility, as the data communicated is retained for a period of 5 years on the systems of the Ministry of the Interior.

With regard to the matters falling under the remit of this Authority, the Garante, as part of the procedure for the adoption of the aforementioned decrees of the Minister of the Interior dated 7 January 2013 and 16 September 2021, issued its opinion, with reference to the specific case of the processing of personal data by operators of accommodation facilities, clarifying that the processing referred to in Article 109 of the Consolidated Law must take place in compliance with the GDPR (decision No. 295 of 18 October 2012 web doc. No 2099252, and decision No. 300 of 8 July 2021 web doc. No. 9690786) and, in particular, the principles of lawfulness, fairness and transparency, data minimisation and storage limitation (Article 5(1)(a), (c) and (e) of the GDPR).

In this regard, it should be noted that the aforementioned decree of 7 January 2013, as amended by the decree of 16 September 2021, expressly provides that:

‘[…] the information that operators of accommodation facilities or those acting on their behalf are required to provide in accordance with the procedures set out in Articles 2 and 3 of the [… decree are:] date of arrival; duration of stay in days; surname; first name; gender; date of birth; place of birth (municipality  and province if in Italy, country if abroad); nationality; type of identity document; identity document number; place of issue of the document (municipality and province if in Italy, country if abroad). […] In the case of family units, one spouse needs to fill in the form, listing the other spouse and any minor children. In the case of guided groups, the group leader needs to fill in the form, listing the other members of the group. The details to be provided for family members or group members are as follows: duration of stay in days; surname; first name; gender; date of birth; place of birth (municipality and province if in Italy, country if abroad); nationality’ (point 2 of the technical annex);

‘operators of accommodation facilities are required to erase the digital data transmitted in accordance with the procedures set out in Article 2 and to destroy the paper copy of the lists transmitted in accordance with the procedures set out in Article 3, as soon as the system provides confirmation of successful data transmission, which must be retained for a period of five years’ (Article 4-bis, paragraph 2).

This regulatory framework, which is the result of a consistent approach by the Garante (see the opinion of 1 June 2005 ‘Hotel registration forms and procedures for reporting to the public security authorities’, web doc. No. 1138725), was also recently referred to in the press release of 13 August 2025 (web doc. No. 10158043), regarding the case – in respect of which a fact-finding activity is still ongoing – concerning certain accommodation facilities which, in order to comply with the identification obligations laid down by current public security legislation, used scanning devices capable of capturing and storing image copies of customers’ identity documents, obtained at check-in.

3. Guidance on the processing of customer documents in accordance with the aforementioned legislation.

In light of the above considerations, it is therefore clear that public security laws do not require operators of accommodation facilities to collect and retain copies of guests’ identity documents, other than for the sole purpose of entering such data into the ‘Alloggiati Web’ system and, therefore, until the system issues the relevant receipt of acceptance, which must necessarily be followed by the (digital) erasure or (physical) destruction of any copy of the document that may have been collected, where it is still being retained.

It should also be noted that Articles 5(1)(f) and 32 of the GDPR lay down important obligations regarding the security of processing, ‘taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, the controller and the processor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk […]’ (para.  1) and that ‘in assessing the appropriate level of security account shall be taken in particular of the risks that are presented by processing, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed’ (para. 2).

Finally, it should be emphasised that the occurrence of a personal data breach, resulting in the loss of confidentiality of images of customers’ identity documents, requires the accommodation provider to ‘notify the personal data breach to the supervisory authority […] without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it’ (Article 33 of the GDPR), as well as to communicate the breach to the data subjects (Article 34 of the GDPR).

In view of the above, it is appropriate to draw the attention of accommodation providers, who are subject to the obligation to communicate the identity document details of guests for public security purposes, to the correct compliance with sector regulations and, in particular, with personal data protection legislation, by means of:

- ensuring that staff collecting and processing guests’ personal data are properly accountable. In particular, they must be given clear instructions regarding the prohibition on making, or retaining, copies (whether paper or digital) of identity documents once the legally required notifications have been made;

- providing guests with clear information on the rationale and methods for collecting and using data relating to personal documents. Where check-in procedures are carried out using devices capable of capturing and storing digital copies of identity documents, it must be made clear that the accommodation provider will not store these images;

- appropriate arrangements, in accordance with Article 28 of the GDPR, governing relationships with providers of hotel booking management services and any services used for the collection of data relating to identity documents, paying special attention to the methods of processing such data and establishing effective communication procedures in the event of a personal data breach;

- collecting identity document data without taking photographs using mobile devices or relying on instant messaging services (e.g. ‘WhatsApp’), or in any case avoiding the use of methods that do not meet the requirements for compliance with the aforementioned legislation.

4. Conclusions

In light of the significance of the issues highlighted above and the impact they have on the rights of millions of people who use accommodation services in Italy every year, we encourage these Associations to disseminate the above guidelines as widely as possible amongst their members. 
Please do not hesitate to contact us should you require any further clarification.

HEAD OF DEPARTMENT
Francesco Modafferi