Provvedimento del 26 marzo 2026 [10241926]
Provvedimento del 26 marzo 2026 [10241926]
[doc. web n. 10241926]
Provvedimento del 26 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 216 del 26 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, allegato A1 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e regolarizzato in data 14 ottobre 2025 con il quale XX, medico di medicina generale, ha lamentato la pubblicazione in versione cartacea e digitale da parte de Il Gazzettino S.p.A., titolare dell’omonima testata giornalistica “Il Gazzettino” (di seguito “Società” o “titolare”) di un articolo, risalente al XX e disponibile all’indirizzo di rete (c.d. URL) https://..., relativo ad una vicenda che l’ha vista coinvolta e nel quale verrebbe riportato per esteso il suo nominativo;
VISTO, in particolare, che la reclamante ha rappresentato che:
- a seguito della ricusazione di due sue pazienti a causa del verificarsi, a suo dire, di gravi episodi imputabili alle stesse e che hanno compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia medico-paziente, in data XX, è stato pubblicato sulla citata testata giornalistica un articolo che - nel descrivere la vicenda in esame – ha menzionato per ben due volte il proprio nominativo; dato, questo, ritenuto dalla stessa non essenziale rispetto alla finalità informativa perseguita;
- il richiamato articolo sarebbe stato realizzato con modalità che travalicherebbero i limiti fissati dalle regole deontologiche in materia di giornalismo, determinando un danno che investe la sua sfera personale e professionale;
- la condotta posta in essere dal titolare configurerebbe, dunque, una violazione dell’art. 137, comma 3, del Codice, oltreché dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali.
VISTO, pertanto, che con il reclamo in parola l’interessata ha chiesto la cancellazione dei propri dati personali contenuti nell’articolo lamentato, nonché la deindicizzazione dello stesso dai comuni motori di ricerca, precisando altresì di non aver ricevuto alcun riscontro da parte del titolare in relazione all’interpello preventivo avanzato in data 29 luglio 2025;
VISTA la nota del 31 ottobre 2025, con la quale il titolare, in riscontro alla richiesta di osservazioni formulata da questa Autorità il precedente 21 ottobre, ha precisato:
- di aver provveduto ad eliminare il nominativo della reclamante dalla copia digitale di archivio dell’articolo segnalato e di aver poi rimosso quest’ultimo dalla rete;
- che la pubblicazione oggetto di reclamo è da ritenersi giustificata in considerazione della rilevanza della notizia nell’ambito locale di diffusione della testata stessa;
- che il mancato riscontro alla preliminare richiesta avanzata dall’interessata è stato dovuto alla “casuale concomitanza di più fattori, quali l’utilizzo della posta elettronica certificata in luogo dell’indirizzo email dedicato alla gestione [delle istanze privacy] pubblicato sulla homepage del sito web […] ed il recapito a ridosso del periodo di ferie estive”.
VISTA la comunicazione pervenuta in data 10 novembre 2025, con la quale la reclamante - in replica al menzionato riscontro del titolare – ha preso atto dell’avvenuta adesione da parte del titolare, chiedendo una valutazione di questa Autorità rispetto alla lamentata pubblicazione;
VISTA la nota del 2 dicembre 2025 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato alla Società l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3 e 24, parr. 1 e 2, del Regolamento, per non aver fornito riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessata. In tale sede, l’Ufficio - nel prendere atto dell’avvenuta rimozione del contenuto lamentato - ha richiamato, altresì, la condotta del titolare ad un puntuale rispetto, nell’esercizio del diritto e dovere di cronaca, dei principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione;
VISTA la memoria difensiva pervenuta il 22 dicembre 2025 con la quale la Società ha inteso chiarire che:
- il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessata pervenuta il 29 luglio 2025 è stato dovuto ai fattori già rappresentati nella risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità (quali, l’utilizzo da parte dell’interessata di un recapito non preposto alla gestione di segnalazioni in materia di privacy e la ricezione della citata istanza durante il periodo estivo), adducendo, altresì, “la circostanza tragica della malattia e morte prematura del redattore, che ha reso impossibile ottenere dallo stesso una relazione sui fatti oggetto dell’articolo”;
- il trattamento in esame “è avvenuto in modo lecito e corretto, in quanto la notizia era caratterizzata da profili di indubbia rilevanza nell’ambito locale di diffusione del quotidiano […]. In tale contesto, la notizia in base alla quale l’interessata aveva rifiutato di assistere una paziente, secondo quanto riferito dalla stessa, in conseguenza delle sue gravi condizioni di salute, rappresentava un caso di indubbia rilevanza in ambito locale. […]”;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);
TENUTO CONTO, nel caso in esame, che:
- l’articolo oggetto di doglianza riporta la vicenda dell’avvenuta ricusazione di alcuni pazienti da parte della reclamante, in qualità di esercente la professione medica; procedimento, questo, che – seppur non così frequente - si inserisce nell’ambito della gestione della relazione medico-paziente e che trova il suo fondamento giuridico nel venir meno del relativo rapporto di fiducia tra le parti. Tale facoltà può, tuttavia, essere esercitata dal professionista medico solo in presenza di eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità da comunicare all’ASL di riferimento, che dovrà poi provvedere ad individuare un nuovo professionista per il paziente. Come tale, la ricusazione opera nel contesto sanitario come uno strumento di massima tutela del rapporto medico-paziente, in grado di ristabilire un nuovo equilibrio in tutti quei casi in cui la necessaria fiducia sia stata, per qualunque ragione, violata;
- in data XX, ossia il giorno successivo alla divulgazione dell’articolo oggetto di reclamo, il titolare ha tempestivamente pubblicato un nuovo articolo di rettifica all’interno del quale l’azienda sanitaria coinvolta (ULSS 3) ha fornito idonee precisazioni volte a chiarire che la reclamante si è legittimamente avvalsa della richiamata procedura di ricusazione (approvata poi dall’azienda sanitaria stessa), smentendo che le pazienti in questioni sarebbero state lasciate prive di assistenza sanitaria sul territorio, considerata la presenza di altri medici di famiglia a cui avrebbero potuto fare riferimento. La tempestiva pubblicazione della menzionata rettifica da parte del titolare, all’indomani della divulgazione del lamentato articolo, ha contribuito a ripristinare una corretta narrazione della vicenda che ha visto protagonista l’interessata, consentendo così di preservare in modo sostanziale il diritto della reclamante ad un’esatta rappresentazione della propria “identità informazionale” e, dunque, a non vedersi attribuita “una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (cfr. Cass. n. 34658 del 24 novembre 2022). Ne consegue che se, da un lato, la notizia di per sé sola, comprensiva anche dei dati identificativi della reclamante, avrebbe potuto astrattamente condurre ad una valutazione di eccedenza informativa rispetto alla rappresentazione dei fatti descritti, dall’altro lato, la successiva rettifica - intervenuta quasi contestualmente alla pubblicazione dell’articolo lamentato - ha avuto l’effetto non soltanto di indebolire sensibilmente l’eventuale pregiudizio alla riservatezza subìto dall’interessata, ma anche di offrire una narrazione della vicenda in senso a Lei favorevole, riabilitando la sua identità nel contesto sociale di riferimento;
- i fatti narrati nell’articolo oggetto di doglianza sono da ritenersi rilevanti sul piano dell’interesse pubblico all’interno dell’area geografica di operatività della testata coinvolta e la relativa trattazione va, pertanto, inquadrata nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, pur sempre nei limiti del corretto espletamento di quest’ultima; limiti, questi, che nella fattispecie in questione sono stati ristabiliti, come detto, in virtù dell’avvenuta rettifica del lamentato contenuto editoriale che ha fornito un quadro accurato della posizione della reclamante nell’ambito della vicenda suesposta. Sul punto, giova osservare che la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca può autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinché l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere” (cfr. Cass., terza sez. civ., n. 23835 del 24 novembre 2010). Invero, le precisazioni pubblicate dal titolare il 22 giugno 2025 hanno ristabilito i criteri giuridici di correttezza ai quali l’informazione giornalistica è chiamata ad improntarsi, sanando la pregressa divulgazione e paralizzando ogni eventuale effetto pregiudizievole cagionato da quest’ultima;
PRESO ATTO che la Società ha dichiarato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, di aver provveduto alla rimozione del contenuto editoriale indicato nel reclamo;
RITENUTO, dunque, doveroso in questa sede richiamare la condotta del titolare ad un puntuale rispetto, nell’esercizio del diritto e dovere di cronaca, dei principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione come sopra descritto;
CONSIDERATO, quindi, che rispetto a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità;
RILEVATO, con riferimento alla contestata violazione delle disposizioni del Regolamento poste a presidio della corretta gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, che:
- risulta confermata la circostanza che il titolare non ha fornito alcun riscontro alle richieste formulate dalla reclamante anteriormente alla presentazione del reclamo;
- le argomentazioni fornite dalla Società – ovvero che la richiesta avanzata dall’interessata in sede di interpello preventivo non sarebbe stata riscontrata in quanto inviata, in concomitanza del periodo estivo, all’indirizzo pec del titolare anziché al recapito e-mail presente nell’informativa privacy pubblicata nel relativo sito internet – non possono essere ritenute idonee ad escludere l’obbligo di riscontro cui il titolare del trattamento è sempre tenuto a seguito dell’esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento (cfr. art. 12 del Regolamento), né a ridurre il grado di responsabilità del titolare rispetto ai trattamenti al medesimo riconducibili, in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (“accountability”). Tale obbligo di riscontro sussiste anche nell’ipotesi in cui il titolare si rifiuti di soddisfare le richieste dell’interessato in ragione della loro manifesta infondatezza, avendo peraltro l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato delle stesse (cfr. par. 5; v. anche provv. n. 586 del 7 dicembre 2023, doc. web. n. 9970880, provv. n. 207 dell’11 aprile 2024, doc. web n. 10018487). Lo stesso Considerando 59 del Regolamento richiama elementi volti a confermare la sussistenza (in ogni caso) di un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento rispetto alle richieste dell’interessato, nonché di motivazione dell’eventuale intenzione di non accogliere tali richieste;
- la descritta circostanza, infatti, non può sollevare il titolare da responsabilità, considerato in primo luogo che l’utilizzo dell’indirizzo pec - qualificabile come “domicilio digitale” valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (cfr. d.l. 76/2020, convertito con modificazioni della L. 120/2020) – ha restituito alla reclamante la ricevuta di avvenuta consegna, tale da comprovare la corretta ricezione dell’istanza previamente avanzata. Inoltre, consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che costituisce onere di chi eserciti l'attività d'impresa non solo munirsi di un indirizzo pec, ma anche assicurarsi del corretto funzionamento dello stesso e del monitoraggio della posta in ingresso, considerandolo non un atto di diligenza straordinaria ma di normale prudenza (cfr. Cass., VI sez.,07/07/2016, nr. 13917; Cass., sez. I Civile, ord. n. 16365/18; Cass., ord. n. 28916/2020). Sul punto, il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board, “EDPB”), nelle Linee guida n. 1/2022 sui diritti degli interessati, ha chiarito che “se […] un interessato presenta una richiesta utilizzando un canale di comunicazione fornito dal titolare del trattamento, diverso da quello indicato come preferibile, tale richiesta, in generale, è considerata valida e il titolare del trattamento dovrebbe gestirla di conseguenza”. Ne deriva che – come già osservato da quest’Autorità in casi analoghi (v. provv. n. 508 del 26 ottobre 2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9965650) - l’invio ad un indirizzo di posta certificata diverso da quelli presenti nella privacy policy della testata giornalistica coinvolta nel trattamento, ma pur sempre riferibile al titolare, non può di per sé legittimare il mancato riscontro a detto esercizio; specie, se si considera che, nella fattispecie in esame, come sopra rappresentato, la reclamante ha anche prodotto idonea ricevuta di consegna datata 29 luglio 2025;
- né, peraltro, potrebbe operare come un’esimente l’addotta circostanza che l’interpello preventivo sia stato inviato dall’interessata nel periodo di ferie estive della Società, non esaurendo tale evenienza l’obbligo del titolare di dare riscontro alle istanze degli interessati; ciò in quanto le citate Linee guida raccomandano ai titolari del trattamento di introdurre opportuni meccanismi per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, “come ad esempio un sistema di risposta automatica che segnali le assenze del personale indicando contatti alternativi appropriati e, se possibile, meccanismi volti a migliorare la comunicazione interna tra i dipendenti per le richieste ricevute da persone che potrebbero non essere competenti a darvi seguito”;
RITENUTO, quindi, che la condotta posta in essere dal titolare, con riferimento ai profili sopra evidenziati, sia idonea a configurare una violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3 e 24, parr. 1 e 2, del Regolamento, posti a presidio della corretta gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e che inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (“accountability”) finalizzata a dimostrare gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali;
TENUTO CONTO, tuttavia, delle circostanze del caso concreto, in particolare: i) della natura isolata della condotta, dal momento che il procedimento in parola è scaturito da un solo reclamo nonché ii) dell’assenza di precedenti violazioni in materia di gestione delle istanze di esercizio dei diritti accertate nei confronti del titolare;
RITENUTO, pertanto, che, nel caso in esame, non vi siano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità essendo sufficiente - quale misura necessaria, proporzionata e dissuasiva - rivolgere un ammonimento al titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati che impongono al titolare di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento,
a) prende atto della dichiarazione resa dalla Società Il Gazzettino S.p.A., ai sensi dell’art. 168 del Codice, in ordine all’avvenuta rimozione dell’articolo oggetto di reclamo, non sussistendo, per l’effetto, i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi in merito da parte dell’Autorità;
b) per le ragioni di cui in premessa, dichiara illecita la condotta tenuta dal titolare - descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3 e 24, parr. 1 e 2, del Regolamento, posti a presidio della corretta gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e che inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (“accountability”) finalizzata a dimostrare gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, rivolge al titolare un ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati che impongono al titolare, ai sensi del menzionato art. 12 del Regolamento, di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 26 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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