Parere su uno schema di regolamento attuativo in tema di Sistema...
Parere su uno schema di regolamento attuativo in tema di Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe−NEWS-D - 12 marzo 2026 [10237753]
[doc. web n. 10237753]
Parere su uno schema di regolamento attuativo in tema di Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe−NEWS-D - 12 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 155 del 12 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, par. 1, lett. c);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere al Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 14-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i..
La disposizione disciplina il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe−NEWS-D, istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, in particolare attraverso l’individuazione tempestiva e la prevenzione di fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate (comma 1).
Il Sistema nazionale di allerta rapida è funzionale all’attuazione dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, che incardina sull’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) un sistema europeo di allerta rapido antistupefacenti, a integrazione dei sistemi di allerta nazionali (par. 1).
I punti focali nazionali, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, sono infatti tenuti a notificare immediatamente all’Agenzia qualsiasi informazione relativa all’emergere di un grave rischio per la salute, gli aspetti sociali, la protezione o la sicurezza (direttamente o indirettamente) collegato agli stupefacenti, nonché qualsiasi altra informazione che possa essere utile ai fini del coordinamento di una risposta, ogniqualvolta si venga a conoscenza di informazioni di tale natura (tipologia e origine del rischio; data e luogo dell’evento; modalità di esposizione, trasmissione o diffusione; dati analitici e tossicologici; metodi di identificazione; rischi per la salute; rischi sociali, per la protezione e per la sicurezza; misure sanitarie attuate o che si intendono adottare a livello nazionale; altre misure diverse da quelle sanitarie; altre eventuali informazioni pertinenti relative al grave rischio per la salute: par. 2).
In tale contesto, lo schema di decreto mira dunque a definire, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e unionali, i compiti e l’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D, definendone gli obiettivi, regolamentando le procedure e declinando le modalità operative dei centri collaborativi di primo e secondo livello.
RILEVATO
Il provvedimento si compone di ventotto articoli, suddivisi in sei capi.
Oltre agli articoli 1-3 (che contengono e chiariscono, rispettivamente, le definizioni ricorrenti nell’articolato – tra cui quella di “dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D” (art. 1, c. 1, lett. v) – gli ambiti di applicazione del Sistema di allerta rapido e i relativi obiettivi), si segnala l’articolo 5, che delinea le caratteristiche della segnalazione − in forma anonimizzata − al Sistema da parte dei centri collaborativi, nonché delle Forze di polizia (che si avvalgono, a tal fine, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, DCSA)
Gli articoli 6 e 7 recano i criteri minimi e le tempistiche per le segnalazioni al NEWS-D, mentre l’articolo 8 disciplina le modalità di compilazione della scheda di segnalazione presente sul dispositivo informatico dedicato, con particolare riferimento alle informazioni da inserire in ordine ai campioni biologici e non, unitamente a eventuali valutazioni circa il potenziale di rischio tossicologico.
L’articolo 9 disciplina il processo di funzionamento del NEWS-D, descritto per singole “fasi” (raccolta delle segnalazioni, valutazioni tossicologiche, ecc.), mentre l’articolo 10 regola i documenti di “output” del sistema, ripartiti in comunicazioni EULA, informative e allerte.
Gli articoli 11-13 delineano i compiti e l’organizzazione del NEWS-D, disciplinando le funzioni del Sistema, a partire dai compiti del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, principale referente e responsabile, sino ai rapporti di consulenza con le associazioni scientifiche e a quelli con l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe.
L’articolo 14 regola il concorso dell’I.S.S. al Sistema, quale ente preposto all’approfondimento degli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici, attribuendogli altresì compiti di verifica e convalida dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione, di collaborazione e supporto ai centri referenti, nonché di individuazione della tipologia di documenti di output del NEWS-D.
L’articolo 16 disciplina il concorso al Sistema dei Centri antiveleni, quali centri collaborativi di primo livello per gli aspetti clinico-tossicologici relativi a intossicazioni e decessi.
Rilevanti sono anche gli articoli 17-20, che definiscono il ruolo della DCSA e delle Forze di polizia nel Sistema di allerta. La prima, in particolare, concorre con le sue articolazioni allo sviluppo del NEWS-D e coordina le attività di alimentazione informativa effettuate dagli uffici, reparti e laboratori di polizia, quali centri collaborativi di secondo livello.
Gli articoli 21 e 22 individuano i centri di secondo livello, delineandone le attività e i requisiti minimi, mentre l’articolo 23 reca la disciplina dell’avvalimento, individuando nell’I.S.S. il gestore del NEWS-D per conto del DCSA.
Gli articoli 24 e 25 sono dedicati, rispettivamente, alla proprietà e al trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni e nel dispositivo informatico del NEWS-D. In particolare, l’articolo 24 dispone che i dati e le informazioni contenute nelle segnalazioni sono di proprietà del centro collaborativo che ha effettuato la comunicazione di input al Sistema, mentre quelli contenuti nel dispositivo informatico dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output sono di proprietà anche del DCSA.
L’articolo 25, invece, legittima il Sistema a raccogliere dati unicamente in forma anonimizzata, con esclusione di dati personali. Si dispone, inoltre, un vincolo di utilizzo delle informazioni archiviate nel dispositivo informatico ai soli fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento stesso.
Gli articoli 26 e 27 disciplinano le modalità di utilizzo e divulgazione dei dati contenuti nel NEWS-D, in particolare nell’ambito della relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all’articolo 131 del d.P.R. 309 del 1990.
RITENUTO
Lo schema di decreto attua il disposto di cui all’articolo 14-bis del D.P.R. 309 del 1990 e s.m.i., a sua volta funzionale a “dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
In tale contesto l’odierno provvedimento, anche alla luce della previsione espressa del ricorso a dati in forma esclusivamente anonimizzata, non presenta significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali
Tuttavia, il testo può essere utilmente perfezionato anche sotto il profilo definitorio, soprattutto per evitare il rischio di incertezze in sede applicativa. In tale prospettiva, la definizione di “dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D» (art. 1, c. 1, lett. v) andrebbe integrata escludendone, espressamente, la riconducibilità alla nozione di cui all’articolo 4, n. 1), del Regolamento.
Per le stesse ragioni, è opportuno integrare l’articolato prevedendo l’adozione di tecniche adeguate di anonimizzazione dei dati con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi (artt. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 e 16), anche richiamando nel preambolo il concetto di anonimizzazione delineato dal Considerando 26 del Regolamento e dal Parere 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 10 aprile 2014.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c) del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:
- integrare la definizione contenuta nell’art. 1, c. 1, lett. v) escludendone, espressamente, la riconducibilità alla nozione di cui all’articolo 4, n. 1), del Regolamento di cui all’articolo 4, n. 1), del Regolamento;
- integrare l’articolato prevedendo l’adozione di tecniche adeguate di anonimizzazione dei dati con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi (artt. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 e 16).
Roma, 12 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
Condividi