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Parere del Garante su di uno schema di decreto interministeriale volto a modificare il decreto 6 agosto 2021, n. 151, recante “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto" - 26 febbraio 2026 [10236944]

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[doc. web n. 10236944]

Parere del Garante su di uno schema di decreto interministeriale volto a modificare il decreto 6 agosto 2021, n. 151, recante “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto" - 26 febbraio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 108 del 26 febbraio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto interministeriale volto a modificare il decreto 6 agosto 2021, n. 151, recante “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto”.

Quest’ultimo è stato adottato in attuazione degli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i. (“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”), che istituiscono la figura e l’attività di mediatore del diporto, disciplinandone l’inquadramento sistematico, la normativa applicabile e i requisiti per l’esercizio della professione. In particolare, l’articolo 49-quater, comma 13, demanda a un decreto del Dicastero richiedente la definizione delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei programmi del corso e dei criteri per le prove di esame (limitatamente agli enti di formazione di diritto interno), nonché delle procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Gli articoli 49-ter e 49-quater sono stati novellati dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, per correggere − secondo quanto riportato nel documento di analisi dell’impatto della regolazione (AIR) allegato – alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione delle previgenti disposizioni.

Le modifiche apportate allo schema di regolamento e ai relativi allegati recepiscono, dunque, il contenuto delle novità normative apportate agli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, con l’intento anche di risolvere le ulteriori criticità emerse in occasione dell’attuazione delle pregresse disposizioni.

RILEVATO

Lo schema di decreto reca modifiche al regolamento di cui al d. M. 6 agosto 2021, n. 151.

L’articolo 1, comma 1, dello schema sostituisce l’articolo 8, comma 1, del regolamento, stabilendo che le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice della nautica da diporto debbano essere irrogate dalla Camera di commercio competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione, previa apertura di un procedimento disciplinare.

Il comma 2 novella l’articolo 10, comma 3, del regolamento, portando a 60 le ore relative alla durata minima dei corsi teorico-pratici organizzati dagli enti di formazione riconosciuti idonei dal M.I.T. e prevedendo il limite del 50 per cento nella fruizione della didattica a distanza.

Il comma 3 sostituisce il comma 4 dell’articolo 10 del regolamento, individuando gli argomenti delle prove scritte e orali degli esami (rese più snelle e incentrate sulla pratica) e il numero delle risposte alternative da indicare in relazione ai quiz a risposta multipla.

Il comma 4 sostituisce interamente l’articolo 10, comma 6, del regolamento, aggiornando i riferimenti all’inquadramento dei dipendenti delle Camere di commercio e della commissione d’esame e stabilendo le modalità di composizione della commissione giudicatrice e i requisiti del segretario.

Il comma 5 sostituisce, infine, l’articolo 10, comma 11, del regolamento, prevedendo che l'aspirante mediatore del diporto possa sostenere l’esame presso le Camere di commercio indicate nell’allegato C.

Al fine di allinearne i contenuti alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2023, l’articolo 2 dello schema di decreto dispone, al comma 1, la sostituzione dell’Allegato A (“Modello «Mediatore del diporto»”) e dell’Allegato B (“Modello intercalare «Requisiti»”) al regolamento con quelli ivi indicati e, al comma 2, l’introduzione dell’Allegato C “Elenco CCIAA idonee per il sostenimento dell’esame”. 

RITENUTO

Lo schema di decreto, pur non presentando rilevanti criticità, necessita di alcune modifiche e integrazioni, volte ad assicurarne una più compiuta aderenza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, si rileva come i tempi di conservazione dei dati relativi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore del diporto siano indicati soltanto nella modulistica contenuta negli allegati “A” e “B” allo schema di decreto. Al fine di garantire maggiore certezza del diritto è, tuttavia, necessario che tale indicazione sia contenuta nell’articolato e che, nel merito, i tempi di conservazione siano definiti in conformità al principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).

Nella medesima modulistica si richiama, peraltro, la possibilità di pubblicazione dei dati ivi contenuti in assenza, tuttavia, di alcuna previsione in tal senso, all’interno dello schema di decreto. È, pertanto, parimenti necessario integrare l’articolato anche sotto questo aspetto, disciplinando – in conformità ai princìpi di trasparenza, liceità e correttezza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento) –, condizioni, presupposti e limiti di tale diffusione, se normativamente prevista.  

Per altro verso, occorre chiarire alcune discrasie presenti all’interno delle informative riportate nella stessa modulistica, che recano indicazioni non univoche in tema di conservazione e pubblicazione dei dati.

Rispetto al primo profilo, è necessario adeguare il testo all’articolato – modificato secondo le indicazioni su fornite – chiarendo se i dati vengono “conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali” o, piuttosto, “per un periodo di cinque anni”.

Per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, si ritiene necessario riformulare l’informativa in termini più lineari, non risultando chiaro, allo stato, se – ed, eventualmente, in che limiti − questi ultimi siano oggetto di divulgazione (“i dati forniti saranno pubblicati nei casi normativamente previsti e non saranno altrimenti diffusi salvo l’eventuale comunicazione ad altri Enti o Autorità pubbliche e Organi di Vigilanza e Controllo”; “i dati non sono comunicati né diffusi all’esterno, salvo che alle competenti autorità pubbliche laddove sia necessario per l’esercizio dei poteri correlati alle predette finalità di legge”).

Infine, si suggerisce di sintetizzare in un’unica formulazione (e perfezionare) il richiamo, presente nell’informativa di entrambi gli allegati, ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, per conformare il testo ai requisiti di sinteticità e intelligibilità di cui all’articolo 12 del medesimo Regolamento.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto con:

a) le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:

- integrare l’articolato con la disciplina – conforme al principio di cui all’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento - dei tempi di conservazione dei dati relativi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore del diporto;

- disciplinare nell’articolato condizioni, presupposti e limiti della pubblicazione dei dati, ove normativamente prevista;

- riformulare le informative in conformità alle disposizioni introdotte, chiarendo i tempi di conservazione dei dati e i termini della loro diffusione;

b) e con la raccomandazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’opportunità di sintetizzare in un’unica formulazione il richiamo all’esercizio dei diritti dell’interessato, contenuto nelle informative riportate nella modulistica allegata.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori

Scheda

Doc-Web
10236944
Data
26/02/26

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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