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Provvedimento del 12 marzo 2026 [10236298]

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[doc. web n. 10236298]

Provvedimento del 12 marzo 2026

Registro dei provvedimenti
n. 168 del 12 marzo 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

1. Il reclamo e l’istruttoria preliminare

1. Con il reclamo del 21 maggio 2024 veniva segnalata a questa Autorità la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione al sistema di riprese video installato presso l’esercizio commerciale denominato “La Tabaccheria Magie di Fumo” (di seguito “titolare del trattamento”), ritenuto non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali in quanto non segnalato da appositi cartelli e potenzialmente idoneo a riprendere aree di pertinenza di terzi.

2. A seguito di verifiche effettuate in loco dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, veniva trasmesso il verbale relativo all’ispezione effettuata in data 13 marzo 2025 e i relativi allegati, con il quale veniva accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza composto di 3 telecamere di cui una sola funzionante in grado di riprendere aree di pertinenza dell’esercizio commerciale, in particolare il distributore automatico delle sigarette e l’area immediatamente antistante.

In tale occasione veniva rilevato che l’impianto non risultava segnalato da cartelli informativi circa la presenza della telecamera.

2. La notifica della violazione e la memoria difensiva

2.1. Con la comunicazione del 3 luglio 2025, l’Ufficio notificava al titolare del trattamento l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alle operazioni di trattamento poste in essere mediante il suddetto impianto di videosorveglianza in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento, con specifico riferimento all’assenza di informativa, invitando contestualmente a far pervenire eventuali scritti difensivi. 

2.2. La parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, con la comunicazione del 25 luglio 2025 dichiarava che “l’immobile in cui si trova la mia tabaccheria, così come l’adiacente bar oggetto della contestazione, è di proprietà mia, di mia sorella XX e di mia madre XX Il bar in questione è attualmente concesso in affitto ai signori XX e XX con i quali purtroppo sono in corso gravi problematiche, documentate e oggetto di ben otto procedimenti legali attualmente pendenti. A causa di ripetuti atti di minaccia, insulti, stalking e intimidazioni, mi sono rivolta ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano, i quali mi hanno consigliato l’installazione di un sistema di videosorveglianza, al fine di tutelare la mia persona e la mia famiglia. Le telecamere sono regolarmente installate, accompagnate da adeguata segnaletica ("Area videosorvegliata"), che però è stata più volte rimossa dai vicini oggetto delle suddette controversie”.

Della preesistente collocazione di un cartello informativo è stata offerta prova fotografica (Cfr. All. 4 al verbale).

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

3.1. Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di trasparenza, il quale si declina nel dovere di informazione gravante sul titolare del trattamento in base all’art. 13 del Regolamento.

3.2. A tale scopo, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”; di qui la necessità che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”. In tal senso da tempo il Garante ha fornito proprie indicazioni (cfr. punto 3.1. del provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v. anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità; per una fattispecie individuale di natura analoga v. provv. 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881) e, analogamente, il Comitato europeo per la protezione dei dati, con le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, ha specificato che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)” (cfr. punto 7). Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”.

Tali informazioni dovrebbero inoltre essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi), per consentirgli “di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

4. L’esito dell’istruttoria

Il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie dal titolare del trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza non è risultato, all’esito delle verifiche, informato al quadro regolatorio sopra richiamato.

Infatti, sulla base della documentazione in atti sopra richiamata è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante (ancorché in relazione ad una sola videocamera), non era segnalato, in occasione delle verifiche, da cartelli informativi. Tuttavia, in base a quanto dichiarato nonché comprovato (cfr. fotografia di cui all’All. 4 al verbale), la segnaletica presente è stata più volte rimossa, asseritamente dai vicini (in ragione delle controversie in essere).

Pur risultando carente l’informativa, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni previste dalla normativa, anzitutto la denominazione del titolare del trattamento, nonché del principio generale di trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento, dall’istruttoria emerge altresì che il titolare del trattamento aveva a tale obbligo dato attuazione. 

5. Illiceità del trattamento 

5.1. Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi ritenersi illecito il trattamento in esame, in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento. 

5.2. Tanto premesso, preso atto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria – in ragione delle motivazioni difensive addotte a giustificazione dell’assenza della menzionata cartellonistica, risultata previamente presente (come è possibile evincere da immagine fotografica prodotta in atti) e con relativa assunzione di responsabilità in merito alla genuinità delle dichiarazioni rese, anche considerando le conseguenze previste dal richiamato art. 168, del Codice −, può ritenersi che la condotta posta in essere dalla titolare del trattamento possa essere considerata quale “violazione minore” che, pertanto, non richiede l’adozione di provvedimenti sanzionatori. 

5.3. Considerato comunque che la telecamera di sorveglianza è risultata funzionante, si rende comunque necessario per il titolare del trattamento – impregiudicata ogni iniziativa volta a segnalare eventuali danneggiamenti o sottrazioni avanti alle competenti autorità − provvedere a segnalare con opportuna cartellonistica il trattamento in essere, circostanza che non risulta confermata dagli scritti difensivi fatti pervenire all’Autorità.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

• dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla titolare del trattamento attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso “La Tabaccheria Magie di Fumo”, per la violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento;

• ammonisce, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento la titolare del trattamento in questione, per l’illiceità del trattamento effettuato attraverso l’utilizzo del suddetto sistema di videosorveglianza;

• ingiunge, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento la titolare del trattamento a collocare, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, idonea informativa del trattamento effettuato mediante la telecamera operante all’esterno dell’esercizio commerciale.

DISPONE

• sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n.1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, omesse le generalità della titolare del trattamento nonché del suo difensore;

• ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione della misura correttiva dell’ammonimento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi