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Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Esame congiunto delle proposte di legge A.C. 632 e A.C. 2328

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Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione
Esame congiunto delle proposte di legge A.C. 632 e A.C. 2328

Camera dei deputati - 2a Commissione Giustizia
(27 novembre 2025)

Ringrazio la Commissione per l’opportunità, fornita al Garante per la protezione dei dati personali, di intervenire su di un tema di assoluta rilevanza, quale quello del rapporto tra diritto di (e all’) informazione e dignità, con particolare riguardo alla cronaca giudiziaria e alla corretta rappresentazione degli esiti processuali.  La complessità del procedimento penale e, al tempo stesso, la sua risonanza mediatica soprattutto in casi di particolare rilevanza sociale ne rendono spesso, infatti, soltanto parziale la rappresentazione, generalmente più dettagliata nella fase delle indagini e meno in quella decisoria. In tale prospettiva si inscrivono, dunque, le proposte di legge in analisi come anche, del resto, la recente previsione di cui all’art. 64-ter disp. att. c.p.p., delineando ulteriori presidi per la garanzia e l’effettività (anche) del diritto alla protezione dei dati personali, come della correttezza e completezza dell’informazione e della presunzione d’innocenza, quale regola di trattamento oltre che di giudizio e probatoria.

Per tali ragioni, l’intenzione sottesa alle proposte di legge non può che essere condivisa dal Garante, ferma restando l’opportunità di riflettere su alcuni possibili perfezionamenti che, di seguito, saranno descritti.

Con la pdl A.C. 632 si introduce, all’interno del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., un’ulteriore disposizione (art. 144-ter) che sancisce, in capo al direttore o al responsabile della testata giornalistica,  radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia dell’avvio di un procedimento penale a carico di soggetti poi definitivamente assolti o prosciolti, ovvero di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del relativo procedimento, l’obbligo di dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia originaria, attribuendo all’interessato la facoltà di rivolgere una segnalazione al Garante (che deve decidere nelle successive 48 ore) in caso di mancato adempimento.

La pdl A.C. 2328, in linea con la precedente per quanto riguarda la pubblicità delle sentenze di proscioglimento (cui sono affiancati, correttamente, anche i provvedimenti di archiviazione e non luogo a procedere) introduce anche misure specifiche per la tutela della “buona fama e della riservatezza” nel web. In particolare, la p.d.l. sancisce, in capo a coloro i quali abbiano ottenuto pronunce giudiziali favorevoli, il diritto alla non visibilità, mediante motori di ricerca e rete internet, di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei relativi provvedimenti.

Per quanto concerne il nucleo centrale e comune dei due testi e il coinvolgimento del Garante nel procedimento ivi previsto, si osserva quanto segue. In termini generali, tra i provvedimenti giudiziari cui assicurare pubblicità andrebbero inclusi - coerentemente con il disposto di cui all’art. 64-ter disp. att.c.p.p. e con quello dell’AC 2328- anche quelli di archiviazione e non luogo a procedere, espressivi anch’essi di un esito favorevole del procedimento penale e per i quali, quindi, si ravvisa la stessa esigenza di pubblicità propria delle pronunce assolutorie o di proscioglimento.

In secondo luogo, è necessario indicare – in luogo della previsione dell’immediatezza - un termine per l’adempimento dell’obbligo di pubblicità, trascorso il quale l’interessato sia legittimato ad adire il Garante. In assenza di tale termine, infatti, potrebbe risultare incerta anche la sussistenza del presupposto di ammissibilità della segnalazione al Garante (ovvero l’inadempimento della testata), con verosimile aumento del contenzioso.  

Per quanto, invece, concerne la tutela richiesta al Garante lo strumento procedimentale indicato, ovvero la segnalazione, seppur già previsto normativamente e potenzialmente utilizzabile garantirebbe, tuttavia, la mera facoltà e non già l’obbligatorietà dell’intervento propria del reclamo, essendo la prima, diversamente dal secondo, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Autorità (art. 144, c. 1, del Codice).

Al fine di garantire piena effettività a questo strumento di tutela sarebbe pertanto opportuno prevedere, in aggiunta alla segnalazione, il ricorso al reclamo quale atto d’impulso procedimentale ad attivazione obbligatoria, previsto in via principale dal Regolamento (UE) 2016/679. In ogni caso, sarebbe opportuno prevedere, nell’istanza all’editore e nella segnalazione al Garante, l’obbligo di inserire – a pena d’inammissibilità - i riferimenti puntuali agli articoli e contenuti pubblicati dall’editore, comprensivi di URL per quelli diffusi on-line.

Un’ulteriore riflessione merita il termine di 48 ore previsto per l’intervento del Garante, che non consentirebbe lo svolgimento di un’istruttoria approfondita e un bilanciamento adeguato rispetto ai diritti fondamentali in gioco. Al netto, infatti, dei tempi necessari per l’acquisizione e la valutazione della documentazione necessaria – spesso anche complessa (sentenza/provvedimento di assoluzione/archiviazione/proscioglimento/non luogo a procedere; integralità o parzialità del disposto assolutorio e possibili derubricazioni; eventuali ulteriori atti connessi; contenuti della notizia inizialmente pubblicata; posizione del direttore responsabile; omessa pubblicazione della pronuncia favorevole; ecc.) –, come pure del diritto del richiedente a ottenere la pubblicazione, anche rispetto alle modalità, allo spazio e all’evidenza propri della notizia originaria, potrebbe risultare infatti necessaria un’interlocuzione con la testata giornalistica, per garantire il pieno contraddittorio procedimentale.

Un termine di cinque giorni potrebbe, invece, garantire un’analisi maggiormente accurata e un contraddittorio procedimentale pieno, anche considerando che rispetto a tali fattispecie – per quanto di assoluta rilevanza - non si ravvisano quelle esigenze di tempestività dell’intervento che caratterizzano, al contrario, cyberbullismo e revenge-porn: ipotesi per le quali è appunto previsto un termine di 48 ore per la decisione del Garante.

Sarebbe, inoltre, auspicabile attribuire al Garante, in conformità all’art. 58, par. 6, del reg. Ue 2016/679, la possibilità di indicare le modalità di pubblicazione della notizia relativa all’esito favorevole all’interessato, modulandone i termini in funzione delle esigenze del caso concreto e sulla base del canone di proporzionalità, tenuto conto dell’evidenza, dello spazio e delle modalità con cui è stata data la notizia originaria, anche adottando misure a tutela di eventuali terzi.

Tali perfezionamenti del testo potrebbero contribuire a rendere gli strumenti di tutela ivi delineati maggiormente efficaci, coniugando i diritti di (e all’) informazione, alla protezione dei dati personali e alla dignità in maniera pienamente conforme all’ordinamento costituzionale e dell’Unione europea. 

Scheda

Doc-Web
10198976
Data
27/11/25

Tipologie

Audizioni e memorie