Provvedimento del 12 febbraio 2025 [10103541]
Provvedimento del 12 febbraio 2025 [10103541]
VEDI ANCHE: comunicato del 13 febbraio 2025
[doc. web n. 10103541]
Provvedimento del 12 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 60 del 12 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, allegato A1 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
PRESO ATTO del contenuto del volume “Fratelli di chat” di Giacomo Salvini, disponibile al commercio dal 6 febbraio 2025 per l’editore Paperfirst (“by SEIF S.p.A.”), diretto –come si evince dalla presentazione disponibile sul sito dell’editore– a ricostruire la storia “del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia”;
RILEVATO che il libro contiene la trascrizione, con virgolettati, di numerosissime chat, dal 2018 in poi, scambiate su canali di messaggistica istantanea che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, costituiscono “a tutti gli effetti corrispondenza” (Corte cost., sent. 170 del 2023; Cass. Pen, sent. 1269 del 13 gennaio 2025). La natura confidenziale delle chat è indubbia, considerando peraltro che essa non debba essere desunta dal contenuto ma nella aspettativa di riservatezza, ovvero dalla circostanza che il mittente abbia «confidato nel riserbo e nella discrezione del destinatario» (Trib. Milano ord. 9 settembre 2004; Trib. Milano ord. 30 giugno 1994). Nel caso in esame, tali chat riguardano anche esponenti politici molti dei quali, peraltro, parlamentari tuttora e all’epoca dei fatti e, come tali, destinatari oltre che delle garanzie di cui all’articolo 15 Cost., anche delle specifiche prerogative di cui all’articolo 68 Cost.;
VISTE le molteplici istanze, anche nella forma di reclami, pervenute all’Autorità da parte anche degli interessati, ivi compresi taluni parlamentari, circa la pubblicazione all’interno del libro “Fratelli di Chat” di messaggi dagli stessi scambiati in qualità di partecipanti alle chat sopra richiamate;
CONSIDERATO che la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare come siano riconducibili alla nozione costituzionale di corrispondenza i messaggi di posta elettronica e WhatsApp ricevuti e letti dal destinatario, rilevando che «analogamente all’art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l’art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico” (sent. 170 del 2023);
RILEVATO che qualora la corrispondenza abbia "carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata", si applica anche l’art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che subordina al consenso dell’autore e del destinatario della corrispondenza stessa (nella fattispecie insussistenti) la possibilità che essa sia "pubblicat(a), riprodott(a) od in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico" (cfr. anche provv. n. 229 del 2013 del Garante);
PRESO ATTO del fatto che la pubblicazione delle chat all’interno del libro citato configura un trattamento di dati personali e, in particolare, una loro diffusione ai sensi dell’articolo 136 ss. del Codice che, come tale, deve rispettare le regole deontologiche di cui all’articolo 139 del medesimo Codice;
RILEVATO che la pubblicazione dei virgolettati di numerosissime chat, anche di parlamentari, seppur in alcuni casi per ricostruire alcune vicende politiche e personali che hanno caratterizzato la storia del partito in questione, non può ritenersi conforme al criterio di essenzialità dell’informazione di cui agli articoli 137, comma 3 del Codice e 6 delle citate regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e integra, pertanto, una violazione di tale disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 2-quater, c. 4, del Codice, che qualifica il rispetto delle regole deontologiche come “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento”;
RITENUTO che, nel quadro informativo generale, la narrazione dei predetti contenuti, mediante virgolettati di chat private, non costituisca un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita, potendosi ricorrere, nella narrazione, a soluzioni maggiormente conformi alla disciplina di protezione dei dati personali, considerando anche le implicazioni che tale forma narrativa ha rispetto alla dignità dei soggetti terzi citati;
CONSIDERATO, altresì, che il parametro di “essenzialità dell’informazione” è da interpretare con particolare rigore in relazione a notizie le quali, nell’affrontare e descrivere temi di pubblico interesse, riportino dettagli che anche indirettamente riguardino minori (cfr. art. 7 delle Regole deontologiche);
RITENUTO, pertanto, che il trattamento descritto può configurare una violazione dei citati artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice, 6, comma 1 delle richiamate regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;
RILEVATO, inoltre, che tale pubblicazione può determinare una lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non solo dei soggetti autori e destinatari delle chat, ma anche dei terzi citati all’interno delle comunicazioni, in violazione delle particolari garanzie accordate dagli artt. 15 e 68 Cost.;
RAVVISATA, quindi, la necessità di rivolgere a SEIF SpA, ai sensi dell’art. 58, par 2, lett. a), del Regolamento, un avvertimento sul fatto che l’ulteriore trattamento dei dati in questione può verosimilmente violare gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice e l’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché i principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento;
RISERVATA ogni ulteriore attività volta al completamento della necessaria istruttoria e con riserva dell’adozione, all’esito, di ogni provvedimento ritenuto opportuno;
RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esplicitate, disporre, ai sensi dall’art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, avverte SEIF S.p.a. che l’ulteriore trattamento dei dati personali contenuti nelle chat pubblicate nel volume di cui in premessa può violare gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice e l’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché i principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento riservandosi l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, all’esito del completamento dell’istruttoria.
Ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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