Provvedimento del 13 novembre 2024 [10076481]
Provvedimento del 13 novembre 2024 [10076481]
- Newsletter del 3 dicembre 2024
[doc. web n. 10076481]
Provvedimento del 13 novembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 681 del 13 novembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo del 7 marzo 2024 con cui la sig.ra XX ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione, realizzata dal sig. XX attraverso il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante il figlio minore infraquattordicenne della stessa reclamante, concepito nell’ambito della relazione avuta con il sig. XX, precisando di aver già rivolto a quest’ultimo un preventivo interpello ai fini della rimozione della foto che, tuttavia, ha avuto esito negativo;
VISTA la nota del 5 giugno 2024 con cui il sig. XX rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha fornito riscontro alla richiesta di osservazioni di questo Ufficio del 10 maggio 2024 esponendo:
«di avere tutto il diritto alla pubblicazione della foto, essendo il minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori»;
che l’immagine, raffigurante sia il figlio avuto con la sig.ra XX che un secondo minore concepito con l’attuale compagna, si limita a mettere in evidenza alcune peculiari caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto entrambi generati dallo stesso padre;
che la pubblicazione della foto rispetta il decoro e la reputazione del minore;
che «l’immagine non è nitida e i bambini sorridono ad occhi chiusi quindi la foto non appare in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali»;
VISTA la nota del 14 giugno 2024 con cui la reclamante, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha replicato alle osservazioni del sig. XX rilevando la non correttezza di quanto affermato e, in particolare, che:
«la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443)»;
il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale è richiesto anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso della prole;
«l’associazione tra l’immagine pubblicata e la didascalia che l’accompagna (Come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh) rafforza la superficialità e dannosità della condotta di pubblicazione del sig. XX, evocando una percezione banale e immatura della genitorialità da parte del medesimo, nonché un concetto discriminatorio della stessa genitorialità, quasi che al padre sig. XX dovesse riconoscersi un merito (inesistente) solo per avere generato da due madri diverse due figli asseritamente somiglianti»;
la predetta associazione esprime inoltre la volontà del sig. XX di rendere note informazioni riguardanti la famiglia del minore, incidendo conseguentemente sul diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata della stessa reclamante;
risulta incoerente e non veritiero quanto sostenuto dal sig. XX circa l’assenza di nitidezza dell’immagine raffigurante i due bambini, ponendosi tale affermazione in contraddizione con il precipuo scopo della pubblicazione che, come affermato dallo stesso sig. XX, risultava diretta a mettere in rilevo le caratteristiche fisiche di somiglianza e riconducibilità al padre dei citati bambini;
la pubblicazione della foto determina una grave lesione dell’onore e della reputazione del minore;
la pubblicazione di immagini di minori in rete – costituendo quest’ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi – configura ormai un’attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto «da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network»;
la pubblicazione sul social network da parte del sig. XX della foto del minore, a fronte del dissenso esplicito della madre, integra la violazione dell’art. 10 c.c., della normativa in materia di protezione dei dati personali e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, costituendo altresì «grave comportamento pregiudizievole all’interesse del minore, espressione di carenza di capacità genitoriale del padre medesimo (cfr. Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Mantova 19 settembre 2017)»;
VISTA la nota dell’8 luglio 2024 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato al sig. XX l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a) e 8 del Regolamento e l’art. 2-quinquies del Codice;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
VISTO l’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice che, in attuazione dell’art. 8, par. 1, del Regolamento riconosce al minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso, essendo diversamente richiesto, per i minori infraquattordicenni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
CONSIDERATO che, come più volte sostenuto in giurisprudenza, ai fini della pubblicazione di immagini di minori sui social network occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore (cfr. Trib. Pavia, ord. del 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. n. 443 del 17 ottobre 2022; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Ravenna, sent. n. 1038 del 15 ottobre 2019; Trib. Mantova, ord. del 19 settembre 2017);
RILEVATO, con riguardo al caso in esame, che:
il resistente ha affermato che il minore ritratto nella foto oggetto di reclamo è affidato congiuntamente alla reclamante e allo stesso sig. XX;
il sig. XX ha proceduto alla pubblicazione della foto contestata, raffigurante il figlio infraquattordicenne, attraverso il proprio profilo Facebook;
la foto risulta nitida e consente l’agevole identificabilità dei soggetti ritratti;
la pubblicazione è avvenuta senza l’autorizzazione della reclamante e, dunque, in mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori del minore;
RITENUTO pertanto che la pubblicazione della foto oggetto di reclamo è avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice;
RITENUTO di dichiarare, dunque, l’illiceità di siffatto trattamento e di dover disporre nei confronti del sig. XX, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori;
CONSIDERATO che il sig. XX non ha mai subito alcuna contestazione e non sono stati precedentemente predisposti provvedimenti nei confronti dello stesso e che, pertanto, risulta proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;
RITENUTO dunque, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, di dover ammonire il sig. XX per l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate;
RITENUTO che ricorrono inoltre i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara l’illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e per l’effetto:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti del sig. XX il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, eccezion fatta per la sua mera conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti del sig. XX per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;
c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti del sig. XX, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, il sig. XX, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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