Provvedimento dell'11 aprile 2024 [10016102]
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[doc. web n. 10016102]
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Registro dei provvedimenti
n. 206 dell'11 aprile 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante in data 7 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale l’avv. XXX, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra XXX, lamenta una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, sui social media e su altri organi di comunicazione mediatica, di immagini e notizie riguardanti la salute e la vita privata di quest’ultima – ivi compresi dettagli sui fatti di cronaca nera di cui costei è stata vittima nel XXX – nonché di informazioni relative alle sue vicende processuali dinanzi al giudice tutelare, ad opera dalla sig.ra XXX, madre della sig.ra XXX;
CONSIDERATO che il reclamante ha inoltre rappresentato che l’illecita diffusione di dati personali ha avuto ulteriormente luogo attraverso la pubblicazione del libro XXX., commissionato dalla sig.ra XXX e realizzato da XXX, avente ad oggetto la narrazione degli eventi di cronaca riguardanti la sig.ra XXX;
CONSIDERATO che il reclamante ha evidenziato che il giudice tutelare, nell’udienza dell’8 settembre 2022, ha diffidato la sig.ra XXX a “interrompere immediatamente detta attività”, perché considerata “in totale violazione della privacy della ragazza” e ha autorizzato lo stesso a proporre reclamo al Garante;
VISTA la nota del 28 dicembre 2022 con cui l’Ufficio ha inviato alla sig.ra XXX una richiesta di informazioni che, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro;
VISTA la nota di questa Autorità del 7 dicembre 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate alla sig.ra XXX le presunte violazioni dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche e infine, in relazione al profilo relativo all’esercizio dei diritti, una presunta violazione degli artt. 15-22 del Regolamento;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
VISTO il decreto del Tribunale Ordinario di Roma del 29 ottobre 2014, con il quale, alla luce della evidente impossibilità della Sig.ra XXX di provvedere ai propri interessi, è nominato quale amministratore di sostegno il di lei padre, sig. XXX;
VISTO il decreto del Tribunale Ordinario di Roma del 28 maggio 2022 con il quale, in considerazione del trasferimento della sig.ra XXX presso un centro altamente specializzato, viene nominato amministratore di sostegno l’avv. XXX – attuale reclamante – in sostituzione del sig. XXX;
CONSIDERATO che:
- la diffusione dei dati relativi alla sig.ra XXX da parte della madre deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo e che si applicano al giornalista e, al pari di questi, a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
- l’art. 10 delle Regole deontologiche individua ulteriori limiti alla diffusione di dati, stabilendo che, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, è necessario che ne siano rispettati la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, dovendosi astenere dalla pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico;
RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);
RILEVATO che:
- sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi durante l’attività istruttoria svolta da questo Ufficio, risulta che alcuni tra i molteplici post pubblicati dalla sig.ra XXX sui profili social Facebook e Instagram, sono corredati da immagini non essenziali e che, mostrandola in condizioni peculiari, legate al suo stato di salute, e senza alcuna forma di oscuramento, appaiono lesive della sua dignità (ad esempio, l’immagine diffusa sul profilo Facebook di XXX all’interno del post del XXX che ritrae XXX distesa sulla sedia a rotelle con la bocca semi aperta o l’immagine che la ritrae con i capelli rasati diffusa nel post del XXX sempre della signora XXX);
- i contenuti dei post e le restanti immagini, finalizzati a denunciare la qualità della vita della figlia, al pari di quelli del libro XXX, rientrano invece nelle forme di manifestazione del pensiero ritenute ammissibili;
RILEVATA pertanto l’illiceità delle immagini sopra elencate, in quanto non essenziali e lesive della dignità di XXX, in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 e 10 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;
RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento, di dover imporre alla signora XXX, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, il divieto del trattamento delle immagini di XXX individuate in motivazioni e di altre aventi contenuto analogo o assimilabile;
RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
CONSIDERATO infine che la sig.ra XXX non ha mai subito alcuna contestazione e non sono stati precedentemente predisposti provvedimenti nei confronti della stessa (art. 85, par. 2 lett. c e lett. d) e pertanto risulta proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire la sig.ra XXX per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di XXX il divieto di ulteriore trattamento delle immagini di XXX individuate in motivazioni e di altre aventi contenuto analogo o assimilabile in quanto in contrasto con gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, dispone nei confronti del medesimo titolare la misura dell’ammonimento per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;
c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di XXX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, la signora XXX, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Messina, 11 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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