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Provvedimento del 22 febbraio 2024 [10006967]

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[doc. web n. 10006967]

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 113 del 22 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 3 ottobre 2023 dal sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome dell’interessato dell’Url https://... rinviante al contenuto, come risultante dalla banca dati della Camera dei deputati, di una interrogazione parlamentare a risposta scritta del 1998 presentata al Ministro XX in merito a gravi maltrattamenti perpetrati dal reclamante, all’epoca XX, ai danni di due dipendenti di tale XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

l’associazione del suo nominativo ai contenuti dell’Url in esame sta provocando un danno di immagine alla sua persona ed è lesiva del suo prestigio, legato in particolare, una volta dimessosi dal Ministero degli XX, all’essere presidente della XX, che opera da oltre vent’anni per la promozione del dialogo interculturale e che riceve costantemente riconoscimenti nazionali e internazionali;

l’Url in esame figura tra i primi risultati di ricerca ove si effettui una ricerca su Google con il nominativo “XX

le informazioni contenute nell’Url, basate su di un “articolo di un giornale d’emigrazione di estrema destra”, non sono veritiere, e risultano comunque obsolete, essendo trascorsi oltre 25 anni dalla data dell’interrogazione parlamentare;

VISTA la nota dell’11 ottobre 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 6 novembre 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione dell’Url oggetto di reclamo, sulla base delle seguenti motivazioni:

l’Url in esame rimanda ad una piattaforma istituzionale di pubblicazione e condivisione sull’attività e sugli organi della Camera. Dal momento che la pubblicazione di tali informazioni riguardanti il reclamante è avvenuta ad opera di una istituzione pubblica, Google, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità, non ritiene di poter prendere provvedimenti in merito alla richiesta di rimozione presentata dal sig. XX;

persistente attualità delle informazioni, alla luce del ruolo ricoperto dal reclamante, quale presidente di un’associazione molto attiva sul piano nazionale e internazionale, che organizza eventi nei settori storico-politico, economico e della musica e dell’arte; risulta evidente la necessità, per qualsiasi persona che entri in contatto con il reclamante e la sua associazione, di poter accedere alle informazioni riguardanti l’Url contestato" (cfr. Linee Guida del WP 29, pag. 12);

l’Autorità, con Provvedimento n. 30 del 28 febbraio 2019, ha già dichiarato infondato un precedente reclamo del sig. XX rispetto al medesimo Url oggetto dell’odierno reclamo;

VISTA la mail del 7 febbraio 2024, con la quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni già poste a base del reclamo, ha allegato una nota del 5 febbraio 2024, firmata dalla sig.ra XX, la quale è stata dal ottobre 1993 al 3 aprile 1998 XX e svolgeva attività di coordinamento, controllo e vigilanza sull’attività degli XX, ed era a conoscenza dell’interrogazione parlamentare in esame. In tale nota si sostiene che le affermazioni riportante nell’interrogazione non corrispondono al vero in quanto il consigliere XX era stimato dall’XX come un eccellente funzionario, che svolgeva il suo ruolo di responsabile del XX con lodevole impegno, conseguendo apprezzabili risultati, tanto è che nel luglio 1996 veniva promosso XX e confermato nella sede di XX quale XX. Sempre nella nota si specifica che il Ministero XX non ritenne, all’epoca, di dare seguito all’interrogazione parlamentare in questione, non solo in quanto non si era riscontrato alcun comportamento che non fosse più che corretto da parte del reclamante, ma anche in quanto le affermazioni contenute nell’interrogazione non erano suffragate da fatti concreti e quindi non erano da considerarsi veritiere;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione dell’ Url indicato nel reclamo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che il provvedimento n. 30 del 28 febbraio 2019 -citato nella memoria di risposta di Google- adottato anche esso su reclamo del sig. XX, con cui ha accolto la richiesta di deindicizzazione di alcune URL, ha dichiarato inammissibile analoga richiesta con riferimento all’URL in questione, in quanto relativa a vicende diverse da quella oggetto del reclamo, incentrato su un procedimento penale conclusosi con un patteggiamento;

RITENUTO che:

- l’Url in questione contiene una interrogazione parlamentare del 1998, relativa a vicende che si sarebbero svolte quell’anno nel XX, del quale il reclamante era titolare, a sua volta ispirata a notizie apparse allora sulla stampa, e che non hanno avuto alcun seguito;

- il reclamante non esercita più la carriera diplomatica;

- sono trascorsi oltre 25 anni dalla pubblicazione della interrogazione parlamentare di cui all’Url in questione;

-la deindicizzazione dal motore di ricerca Google di tale risultato in corrispondenza di una ricerca effettuata in associazione al nominativo del reclamante non comporta ovviamente la rimozione dell’interrogazione dalla banca dati consultabile sul sito della Camera dei deputati;

RILEVATO che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante non appare più giustificato da ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’Url sopra indicato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel reclamo, e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei