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Referti online - Le domande più frequenti

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Per "referto medico" si intende la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale.

Per "referto online" si intende la possibilità di accedere al referto tramite modalità digitali (Fascicolo sanitario elettronico, sito Web, posta elettronica anche certificata, supporto elettronico).

La struttura sanitaria deve adottare protocolli di comunicazione sicuri (https) e sistemi di autenticazione forte dell’interessato (strong authentication). Deve inoltre rendere disponibile il referto online sul proprio sito web per un massimo di 45 gg. e garantire all’utente la possibilità di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

Il referto dovrà essere spedito in allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nel corpo del messaggio. Il file contenente il referto dovrà essere protetto, ad es. con una password.

Si. L’interessato ha comunque il diritto di ottenere anche a domicilio copia cartacea del referto consegnato in modalità digitale.

Il Titolare del trattamento deve fornire agli interessati un’informativa, distinta rispetto a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura, idonea e specifica che esponga, con un linguaggio chiaro e comprensibile, le caratteristiche del servizio di refertazione online in conformità agli artt. 13-14 del GDPR (v. ad es. i tempi di conservazione dei referti).

Il DPCM dell’8 agosto 2013 ha previsto che l’interessato debba esprimere il proprio consenso esplicito, libero, specifico e informato alla refertazione online. Il mancato consenso non deve precludere in alcun modo la possibilità di accedere alla prestazione medica richiesta.

Come indicato dal Garante nel provvedimento del 7 marzo 2019, non è più necessario che il titolare (es. laboratorio di analisi, ospedale) raccolga il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati necessario all’erogazione della prestazione sanitaria (art. 9, par. 2, lett. h), del GDPR).

Sì. Anche se l’interessato ha scelto di aderire ai servizi di refertazione online, deve essergli concesso, in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta, di manifestare una volontà contraria ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione online precedentemente scelto.

Sì, l’interessato ha la possibilità di indicare un medico al quale consegnare il referto in modalità digitale.

Sì, ma in questo caso nel messaggio inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia degli accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all’interessato.

Sì, quelle che riguardano accertamenti relativi ad indagini genetiche o all´HIV.

E’ necessario adottare specifiche misure e accorgimenti tecnici al fine di assicurare idonei livelli di protezione dei dati sia in base alle Linee Guida in materia di refertazione online del Garante che al DPCM 08/08/2013.

E’ necessario prevedere idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per i soggetti autorizzati a seconda dei ruoli e delle finalità dei trattamenti.

E’ necessario definire differenti livelli di protezione a seconda che la consultazione online dei referti avvenga tramite servizi Web, tramite posta elettronica anche certificata o supporto elettronico. Chiunque abbia accesso o tratti i dati dei referti online deve essere opportunamente formato.

In un’ottica di accountability è necessario predisporre un’apposita procedura per la gestione dei data breach, che consenta di intervenire tempestivamente in caso di violazione del sistema di refertazione online e di monitorarne costantemente la sicurezza.

La refertazione online, con le sue specifiche caratteristiche e misure di sicurezza, deve essere inserita all’interno del Registro delle attività di trattamento in base all’art. 30 del GDPR.

Qualora il titolare intenda implementare l’uso di nuove tecnologie per offrire su larga scala nuovi servizi digitali di refertazione deve effettuare, prima di procedere al trattamento, la valutazione d’impatto (cd. DPIA) secondo le regole previste dal GDPR.

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