g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Accademia Dante Alighieri s.r.l. - 18 maggio 2016 [5800529]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5800529]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Accademia Dante Alighieri s.r.l. - 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 230 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Gruppo Sesto San Giovanni della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18315/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 ottobre 2013 nei confronti di Accademia Dante Alighieri s.r.l. P.Iva: 05162700966, con sede in Cinisello Balsamo (Mi), via Archimede n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.istitutodarezzo.it, richiedevano informazioni sui corsi, senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Nel medesimo verbale di operazioni compiute è stato anche accertato come, utilizzando un form di raccolta per ciascuno dei due ulteriori siti, www.istdantealighieri.it e www.accademiadantealighieri.com, la società effettuava una raccolta di dati personali (nome, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) degli utenti senza che venisse raccolto il loro consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 datato 22 ottobre 2013 con il quale, ravvisando la ricorrenza dei presupposti relativi ai casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, è stata contestata all´ Accademia Dante Alighieri s.r.l., la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e il verbale n. 2 datato 22 ottobre 2013 con il quale è stata contestata alla medesima Accademia Dante Alighieri s.r.l., la violazione amministrativa, prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23, informandola, per entrambe le violazioni, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai suddetti verbali di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, nel richiedere la rateizzazione delle sanzioni comminate, ha illustrato "(…) tutte le strategie correttive, finalizzate a risolvere le problematiche che hanno originato i verbali (…)";

RITENUTO che, riguardo alla violazione dell´art. 23 del Codice afferente i form di raccolta dei siti www.istdantealighieri.it e www.accademiadantealighieri.com, trovi applicazione uno dei casi di esclusione, di cui all´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, dall´obbligo di acquisire il consenso dell´interessato/utente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell´art. 23 del Codice, atteso che, dagli atti, non risulta provato che i dati personali degli utenti (nome, indirizzo di posta elettronica e telefono), raccolti da Accademia Dante Alighieri s.r.l. per rendere loro le informazioni richieste, fossero trattati per finalità ulteriori, ove, peraltro, dalle allegazioni al verbale di operazioni compiute, risulta la presenza di apposite caselle la cui spunta determina l´acquisizione del consenso al trattamento del dati raccolti, e che pertanto il procedimento amministrativo sanzionatorio relativo alla specifico rilievo deve essere archiviato;

RITENUTO, invece, che riguardo la violazione dell´art. 13 del Codice, con specifico riferimento al form di raccolta dati del sito web www.istitutodarezzo.it, si evidenzia come le allegazioni al verbale di operazioni compiute consentano di accertare, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come, a fronte della raccolta di dati personali degli utenti, non venisse resa alcuna informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che l´Accademia Dante Alighieri s.r.l. ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.istitutodarezzo.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano, così come rilevato nel verbale di contestazione, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 240, 00 (duecentoquaranta) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 2.400,00,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa, l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui al verbale di contestazione n. 2 del 22 ottobre 2013 redatto dal Gruppo Sesto San Giovanni della Guardia di finanza nei confronti dell´Accademia Dante Alighieri s.r.l., relativo alla violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, afferente l´omessa acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli utenti che, tramite i siti web www.istdantealighieri.it e www.accademiadantealighieri.com, richiedevano informazioni, utilizzando i rispettivi form di raccolta;

ORDINA

ad Accademia Dante Alighieri s.r.l. P.Iva: 05162700966, con sede in Cinisello Balsamo (Mi), via Archimede n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 240,00 (duecentoquaranta) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia