Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente...
Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali [9107640]
[doc. web n. 9107640]
Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2019)
Registro dei provvedimenti
n. 99 del 4 aprile 2019
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “RGPD”), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato “Codice”), con particolare riferimento all'articolo 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante” o anche “Autorità”), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;
VISTO l'articolo 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile del procedimento;
RILEVATO che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;
VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in G.U. 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
DELIBERA
di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera a), del Codice.
Roma, 4 aprile 2019
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
______________
ALLEGATO
Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (articolo 2, comma 2, e articolo 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; articolo 156 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato "RGPD") e nell'articolo 2-ter, comma 4, nell'articolo 121, comma 1-bis, e nell'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato “Codice”), nonché le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Art. 2 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante e individua le unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria.
Art. 3 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
3. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di regolamenti, il termine e l'unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.
4. Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine indicato per il procedimento principale.
5. Eventuali altri procedimenti avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 4 - Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante
1. Per i procedimenti avviati d'ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all'articolo 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale fine fa fede la data di protocollazione.
Art. 5 – Decorrenza del termine per le fasi procedimentali
1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.
Art. 6 - Sospensione del decorso dei termini
1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.
3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Art. 7 - Attività istruttoria
1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l'istante è invitato dall'Autorità a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
Art. 8 - Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami
1. Fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini, per i procedimenti relativi ai reclami di cui all'articolo 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo è di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.
2. In ragione della maggiore complessità delle attività istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando:
a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del Garante n. 1/2019;
b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri;
c. è disposta la riunione o separazione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019;
d. sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessità.
Art. 9 - Pareri obbligatori
1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorità procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorità, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.
3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e informa le parti interessate in ordine all'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 10 - Pareri facoltativi
1. Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si è ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.
Art. 11 - Fasi procedimentali presso altri soggetti
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel corso del procedimento talune attività istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorità di controllo, anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le attività stesse.
2. Il decorso dei termini è altresì sospeso per il tempo in cui i documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di attività dell'autorità giudiziaria.
Art. 12 - Conclusione dei procedimenti
1. Nei casi di cui alla tabella A e B, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.
Art. 13 – Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE
1) TERMINI PREVISTI NEL RGPD
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE |
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (articolo 36 del RGPD; v. anche articolo 2-quinquiesdecies e articolo 110, comma 1, del Codice)
|
8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane
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Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia
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2) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
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TERMINE | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Reclamo (articoli da 141 a 143 del Codice) |
9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione |
Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
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Esame di comunicazioni al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati in caso di comunicazione fra titolari del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (articolo 2-ter, comma 2, del Codice)
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45 giorni dalla ricezione della richiesta |
Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia |
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45 giorni dalla ricezione della richiesta | Dipartimento sanità e ricerca |
Pareri (articolo 36, paragrafo 4, del RGPD e articolo 154, comma 5, del Codice)
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45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge |
Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Servizio affari legislativi e istituzionali Dipartimento affari legali e giustizia
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Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (articolo 36 del RGPD e articolo 110, comma 1, del Codice)
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8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane | Dipartimento sanità e ricerca |
3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51
PROCEDIMENTO E NORMATIVA | TERMINE |
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
Parere su valutazione d’impatto effettuata ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
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6 settimane dalla ricezione della richiesta, con possibile proroga di un ulteriore mese
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Dipartimento affari legali e giustizia
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Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali
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45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge
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Dipartimento affari legali e giustizia Servizio affari legislativi e istituzionali
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4) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
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TERMINE
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UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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Reclamo
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9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione
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Dipartimento affari legali e giustizia
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Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo (articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71)
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48 ore dalla ricezione del reclamo/segnalazione ovvero dalla sua regolarizzazione per l’avvio dell’istruttoria da parte dell’Ufficio
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Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
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Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti (articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
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10 giorni dalla ricezione della richiesta
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Dipartimento realtà pubbliche
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Parere alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi (articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni)
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10 giorni dalla ricezione della richiesta
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Dipartimento realtà pubbliche
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TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE
1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL RGPD
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
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TERMINE
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UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati (articolo 28, paragrafo 8, del RGPD)
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18 mesi
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Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
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Provvedimento recante l’adozione delle norme vincolanti d’impresa (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del RGPD)
|
18 mesi
|
Dipartimento realtà economiche e produttive
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Provvedimento recante l’adozione delle clausole tipo (articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del RGPD) |
18 mesi
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Dipartimento realtà economiche e produttive
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Autorizzazione degli accordi amministrativi (articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del RGPD)
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18 mesi
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Dipartimento realtà pubbliche
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Autorizzazione delle clausole contrattuali (articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del RGPD)
|
18 mesi
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Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche
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Procedimento relativo alla violazione dei dati personali
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180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali
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Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica
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Approvazione di codici di condotta
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18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale del codice di condotta
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Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
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2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
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TERMINE
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UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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Procedimento attivato a seguito di segnalazione (articolo 144 del Codice)
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18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019
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Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
|
Procedimento attivato ex officio
|
18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019
|
Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
|
Approvazione delle regole deontologiche
|
18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale
|
Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia
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Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (articolo 2-septies del Codice)
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Entro il termine di validità del provvedimento, che ha cadenza almeno biennale
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Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia
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Comunicazione delle presunte violazioni
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120 giorni dall´accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all´estero
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Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
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Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (articolo 166, comma 7, del Codice e articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689) ovvero ordinanza di archiviazione (articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689) |
5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione |
Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
|
Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)
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180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell´interessato. Nei casi in esame, il procedimento s´intende avviato con la designazione del componente del Collegio
|
Dipartimento affari legali e giustizia
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Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)
|
180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell´interessato. Nei casi in esame, il procedimento s´intende avviato con la designazione del componente del Collegio
|
Dipartimento affari legali e giustizia
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3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
|
TERMINE
|
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
|
Reclamo
|
9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione
|
Dipartimento affari legali e giustizia
|
Procedimento attivato ex officio o a seguito di segnalazione
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18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019
|
Dipartimento affari legali e giustizia
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Parere su convenzioni-tipo (articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
|
45 giorni dalla ricezione della richiesta
|
Dipartimento affari legali e giustizia
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4) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
PROCEDIMENTO E NORMATIVA
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TERMINE
|
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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Dimissioni volontarie
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30 giorni; ulteriore periodo non superiore a 30 giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio
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Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
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Cessazione a domanda per
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30 giorni
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Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
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Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati (articolo 17; articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale)
|
30 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Permessi o aspettativa per
|
30 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente
|
30 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario
|
90 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Procedimenti disciplinari - termine per la sospensione cautelare dal servizio
|
- 180 giorni dal termine del giudizio di primo grado - 120 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Assunzione del personale a
|
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Cessazione del rapporto di
|
90 giorni
|
Dipartimento amministrazione e contabilità
|
Dispensa dal servizio
|
30 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Licenziamento
|
60 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Procedure selettive interne
|
180 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio
|
60 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati (articoli 7 e 27)
|
120 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Permanenza in servizio oltre il limite di età
|
90 giorni dalla ricezione dell’istanza
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|
Comandi (articolo 23)
|
60 giorni
|
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
|