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Sistema di videosorveglianza, installato all’interno di un esercizio commerciale - 8 maggio 2014 [3250490]

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[doc. web n. 3250490]

Sistema di videosorveglianza, installato all´interno di un esercizio commerciale - 8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 230 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 10 settembre 2013 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, avente ad oggetto il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso il punto vendita in via dei Gracchi in Roma da Romana Supernegozi s.r.l. (di seguito, la società), dal quale emerge che:

- il menzionato sistema di videosorveglianza, installato all´interno dell´esercizio commerciale "con la finalità di tutela del patrimonio aziendale e quale deterrente per l´eventuale commissione di atti illeciti", comprende dodici telecamere, due delle quali presenti nel magazzino e le restanti all´interno del punto vendita (cfr. verbale cit., p. 2);

- l´impianto di videosorveglianza, risultato funzionante, consente "di riconoscere le persone inquadrate. […] I lavoratori operanti all´interno del punto vendita potrebbero essere inquadrati nei luoghi deputati all´espletamento della prestazione lavorativa in quanto gli stessi possono trovarsi ad operare sia nei locali del magazzino, sia nel locale deputato all´esposizione e vendita dei prodotti" (cfr. verbale cit., p. 2);

- quanto ai tempi di conservazione delle immagini, in sede ispettiva si è accertato che esse "vengono registrate sull´hard-disk dedicato per un massimo di 7 giorni", quindi cancellate automaticamente (cfr. verbale cit., p. 2);

- in sede ispettiva è stata altresì rilevata l´assenza di cartelli informativi conformi alle indicazioni fornite dal Garante con il provvedimento generale dell´8 aprile 2010, risultando presente sulle vetrate di ingresso al locale commerciale – unitamente ad altri avvisi ed informazioni d´interesse dell´utenza, solo la generica indicazione "locale videosorvegliato" (cfr. verbale cit., p. 3 e riproduzione fotografica in all. 1); in particolare tale profilo è stato oggetto di contestazione amministrativa da parte della Guardia di finanza con verbale del 1° ottobre 2013;

VISTA la successiva comunicazione (e l´allegata documentazione) del 24 settembre 2013 con la quale il legale rappresentante della società ha trasmesso copia dell´informativa resa a 8 dipendenti in data 6 giugno 2011, contenente altresì l´indicazione che "presso le sedi dei punti vendita possono essere attivi dei sistemi di videosorveglianza che prevedono anche la registrazione delle immagini" per finalità antitaccheggio e di sorveglianza dei locali, completa di contestuale raccolta del consenso dei singoli lavoratori;

VISTA l´ulteriore comunicazione pervenuta il 14 novembre 2013 (completa di documentazione fotografica) con la quale la società ha rappresentato di aver "tempestivamente provveduto ad  adeguare l´informativa di cui all´art. 13" relativamente al sistema di videosorveglianza, installato in considerazione del fatto che "i furti avvengono costantemente";

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi dell´art. 28 del Codice;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RILEVATO che in atti risultano le informative rese ai dipendenti contenenti una manifestazione del consenso degli stessi al trattamento effettuato anche mediante il sistema di videosorveglianza;

RILEVATO che, comunque, il sistema risulta idoneo a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate e che non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, impregiudicati gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 56 del 1° ottobre 2013, di dover prescrivere alla società, quali misure necessarie al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Romana Supernegozi s.r.l. con riguardo al trattamento effettuato presso l´esercizio commerciale sito in via dei Gracchi in Roma:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza;

2. prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, di attivare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 40 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia