Geometri
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SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Geometri
La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. artt. 12, comma 1, lett .c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2); in particolare, il r.d. n. 274/1929, recante il "regolamento per la professione di geometra", all´art. 8 individua i soggetti cui i Collegi dei geometri devono comunicare l´albo e i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione. Tali dati possono, peraltro, essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per lo svolgimento di precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate - Collegio o ente ricevente - (v. art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996). Ai sensi della legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3), non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati, se non in presenza di una precisa previsione normativa (quale quella contenuta nell´art. 22 della legge n. 241/1990).
- Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 72 [doc. web n. 38981]