Pubblicità telefonica
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Nell´ambito del servizio "GratisTel", che offre la possibilità di effettuare telefonate gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, anche i dati relativi alle utenze chiamate sono oggetto di trattamento da parte della società che gestisce il servizio "GratisT S.r.l.". Pertanto, gli abbonati chiamati tramite "GratisTel" devono essere informati e messi in grado di esprimere consapevolmente le loro scelte in ordine ai trattamenti dei dati a scopo pubblicitario, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996 e dall´art. 10 del d.lg. n. 171/1998. La natura privata della conversazione, infatti, non preclude l´applicazione delle garanzie previste in materia di trattamento dei dati personali e di sistemi pubblicitari di chiamata.
- Garante 13 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 54 [doc. web n. 30899]
Con riferimento al servizio "Gratis Tel", che offre la possibilità di effettuare telefonate gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, la società che fornisce il servizio - GratisT S.r.l. - deve rendere facilmente accessibile agli interessati/sottoscrittori un elenco costantemente aggiornato degli inserzionisti, recante gli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, al fine di consentire un agevole esercizio dei diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.
- Garante 13 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 54 [doc. web n. 30899]
L´invio, da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione, di sms a contenuto promozionale su un´utenza telefonica mobile è illegittimo ove non risulti preventivamente acquisito il consenso informato del destinatario (fattispecie relativa all´invio di sms con i quali erano pubblicizzati servizi e concorsi a premio, per accedere ai quali era richiesto un onere aggiuntivo o un costo per la clientela).
- Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 151 [doc. web n. 1066001]