Libretti bancari di deposito
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L´intestatario di rapporti bancari, quali libretti di deposito nominativi o al portatore, ha diritto di accedere a tutti i dati relativi a tali rapporti detenuti negli archivi dell´istituto di credito. Ne consegue che ove tale riscontro sia offerto solo successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, questo va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.
- Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084301]