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Provvedimento del 6 luglio 2023 [9941250]

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[doc. web n. 9941250]

Provvedimento del 6 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 294 del 6 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale ha preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;   

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

Con il reclamo del 17 settembre 2022 presentato a questa Autorità, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il signor XX ha lamentato la ricezione di diverse chiamate indesiderate promozionali da parte di Ad Maiora Distribuzioni S.a.s. di Editrice Ad Maiora S.r.l.s. & C. (di seguito «Società» o «Ad Maiora») e di non aver ottenuto riscontro alle richieste di accesso e cancellazione dei dati personali, nonché di opposizione all’ulteriore trattamento per finalità di marketing, avanzate nelle date del 6 aprile e 6 maggio 2022. A seguito di tali istanze, rimaste inevase, l’interessato ha rappresentato di essere stato nuovamente contattato il 13 settembre 2022.

L’Ufficio, in data 27 settembre 2022, ha formulato una richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 157 del Codice, riguardo a quanto esposto nel citato reclamo.

La richiesta, che è risultata correttamente consegnata, è rimasta a lungo inevasa, né l’Ufficio, in due distinte occasioni (28 ottobre e 2 novembre 2022), è riuscito a contattare la Società al recapito telefonico indicato nella pagina dei contatti rinvenibile al link https://www.edizioniadmaiora.it/page/contactus-dove-siamo, dal momento che entrambi i tentativi hanno prodotto come risultato l’attivazione della segreteria telefonica con invito all’utente a restare in attesa per parlare con l’operatore senza riuscire poi nell’intento a causa dell’interruzione della telefonata. Non disponendo di ulteriori recapiti, è stato necessario avviare una specifica attività di ricerca per reperire un altro numero telefonico che è stato poi utilizzato per il contatto del 2 novembre 2022 nel corso del quale è stato fissato al successivo 10 novembre un nuovo termine per il riscontro. Nonostante le assicurazioni di una pronta risposta espresse dalla Società anche nel corso del sollecito telefonico dell’Ufficio del 14 novembre 2022, il riscontro è pervenuto soltanto il 30 novembre 2022 ma non è stato inviato al reclamante, come invece indicato nella richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e ricordato nelle interlocuzioni con l’Autorità. Tale incombente è quindi stato effettuato dall’Ufficio.

In tale riscontro Ad Maiora ha sostenuto che il reclamante, intestatario di un numero telefonico reperito da un pubblico elenco, è stato contattato più volte nel corso dell’anno 2022 in forza dell’interesse mostrato dallo stesso in occasione dell’acquisto di un manuale di diritto nel settembre 2021. La Società ha rappresentato di aver bloccato la numerazione destinataria dei contatti lamentati dopo aver ricevuto l’istanza di opposizione del reclamante e di aver registrato la volontà di quest’ultimo nel programma gestionale, come si evincerebbe dall’estratto delle chiamate allegato al riscontro. Infatti, l’opposizione è risultata registrata l’11 aprile 2022 “e le successive assegnazioni – nelle more di una definitiva eliminazione – sono rimaste con lo stato “in Lavorazione”, ossia sospese senza che alcun operatore potesse procedere al contatto diretto”. La chiamata del 13 settembre 2022 è stata causata “da una mera svista” di un operatore della società Ad Maiora.

La vicenda segnalata dal signor XX non ha costituito un caso isolato poiché al Garante sono pervenute negli anni altre doglianze di analogo contenuto delle quali si riporta di seguito una rappresentazione sommaria:

- il signor XX (fascicolo n. 140494), con reclamo del 10 luglio 2019, aveva lamentato di aver ricevuto una chiamata promozionale da parte di una dipendente di Ad Maiora la quale, nel corso della telefonata, ha sostenuto di aver reperito i dati di contatto dell’interessato facendo “una semplice ricerca su internet”, rifiutandosi di procedere alla cancellazione dei medesimi dati in quanto resi pubblici. In occasione di tale reclamo, l’Ufficio ha inviato una comunicazione di chiusura istruttoria in quanto non sono risultate telefonate successive al lamentato contatto telefonico e ha invitato la Società al rispetto delle diposizioni del Regolamento, con particolare riguardo al doveroso riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati, nonché del principio di finalità relativamente al corretto utilizzo dei dati reperiti sul web;

- anche nella segnalazione del signor XX (fascicolo n. 126559), avanzata il 9 maggio 2018, era stata rappresentata la circostanza relativa al reperimento dei numeri telefonici dagli elenchi pubblici da parte della casa editrice Ad Maiora. Nel caso di specie, l’operatrice telefonica ha sostenuto di aver raccolto il numero telefonico dell’interessato dall’Albo degli Avvocati di Roma. Al segnalante l’Ufficio aveva inviato una nota di cortesia con la quale aveva rappresentato l’opportunità di rivolgersi preliminarmente al titolare per verificare la sussistenza di un idoneo consenso evidenziando comunque che l’istanza sarebbe stata tenuta in considerazione nel caso in cui ne fossero pervenute altre di analogo contenuto.

- la signora XX (fascicolo n. 103290), avvalendosi del modulo di segnalazione disponibile nel sito internet dell’Autorità, aveva indicato le telefonate effettuate dalla Società nel 2015 sottolineando di averne ricevute molte altre nonostante la richiesta di cancellazione dei suoi dati personali dagli elenchi societari.

2. LA CONTESTAZIONE

Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria preliminare, sulla base della documentazione complessivamente acquisita, il 28 marzo 2023 è stata notificata a Ad Maiora la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, con la quale è stata contestata alla Società la presunta violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento:

artt. 12 parr. 2 e 3, 15 e 21, par. 2, del Regolamento per non aver soddisfatto nei termini di legge le istanze di accesso e opposizione formulate dagli interessati;

artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del Regolamento, nonché art. 130 del Codice per aver effettuato le telefonate promozionali in assenza di consenso;

artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, e 25 del Regolamento per non aver adottato adeguate misure organizzative volte a tenere traccia delle attività di trattamento e a comprovare il rispetto delle norme.

3. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO

Come già emerso in premessa (par. 1), si osserva che le segnalazioni e i reclami pervenuti all’Autorità, considerati complessivamente, restituiscono un quadro di non adeguato controllo e di inosservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali da parte della Società, nonostante il prudente avviso espresso dall’Ufficio già nel 2019 (v. cit. reclamo diXX - fascicolo n. 140494).

Con riferimento al reclamo XX, dall’analisi dell’estratto del registro delle chiamate allegato al riscontro – pur non volendo considerare le telefonate “In Lavorazione” (in quanto sospese “nelle more di una definitiva eliminazione”) – sono risultati ulteriori tentativi di contatto all’utenza dell’interessato anche dopo le formali diffide di quest’ultimo del 6 aprile e 6 maggio 2022. Infatti sono registrate come “perse” le telefonate del 17/05/2022 ore 15.44, 13/09/2022 ore 17.56 (denunciata dal reclamante) e 02/11/2022 ore 17.09, quest’ultima peraltro realizzata dopo l’intervento dell’Autorità con la richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice del 27 settembre 2022. Pertanto il diritto di opposizione dell’interessato non è risultato tempestivamente registrato dalla Società, essendo decorsi ben 7 mesi dalla prima diffida del 6 aprile 2022. Né i contatti “sospesi” contrassegnati dalla dicitura “In Lavorazione”, “nelle more di una definitiva eliminazione”, parrebbero soddisfare il requisito di immediata attuazione del citato diritto di opposizione. Lo stesso concetto di “sospensione” consiste nell’esclusione temporanea, e dunque non definitiva, dell’utenza interessata da campagne promozionali.

La ricorrenza di chiamate indesiderate dopo il diniego espresso è stata lamentata anche nella segnalazione della signora XX, a dimostrazione di una non corretta gestione del diritto di opposizione degli interessati da parte della Società.

Quest’ultima non soltanto parrebbe non aver registrato tempestivamente l’opposizione manifestata dagli interessati ma non risulta neanche aver riscontrato le istanze di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento - formulate dal signor XX il 6 aprile e 6 maggio 2022 - nei termini previsti dall’art. 12, par. 3, del Regolamento, né ha fornito spiegazioni in ordine alla mancata risposta. Ad Maiora ha evaso le richieste avanzate solo dopo essere stata in tal senso sollecitata più volte dall’Autorità.

Emergendo, quindi, una condotta omissiva, non coerente con l’obbligo del titolare di agevolare, con misure appropriate, l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento”, si ritiene di dover confermare la violazione dell’art. 12 parr. 2 e 3, nonché degli artt. 15 e 21, par. 2, del Regolamento (v., al riguardo, provv. 5 agosto 2022, n. 296, doc. web n. 9827135; provv. 5 agosto 2022, n. 297, doc. web n. 9817535; provv. 20 ottobre 2022, n. 349, doc. web n. 9827153; provv. 15 dicembre 2022, n. 430, doc. web n. 9860553; provv. 15 dicembre 2022, n. 431, doc. web n. 9856345; provv. 9 marzo 2023, n. 71, doc. web n. 9880336). 

Con riferimento alla raccolta in rete, ovvero in elenchi pubblici, di dati personali e all’utilizzo di questi per finalità di marketing (come accaduto per i dati del signor XX, facendo una semplice ricerca su Internet, e dei signori XX e XX, consultando l’Albo di Avvocati) si è ritenuto di poter verosimilmente dedurre che tali pratiche rientrino tra le consuete modalità operative della Società o, per lo meno, non siano considerate in contrasto con esse. Nel caso di specie, dunque, Ad Maiora ha utilizzato i dati raccolti in Internet e in elenchi pubblici per promuovere i propri servizi e prodotti, perseguendo una finalità diversa e incompatibile con quella originaria per la quale i dati medesimi sono stati resi pubblici (come agevolare i contatti dell’interessato con i propri potenziali clienti, con limitato riguardo all’esercizio della propria professione) e quindi non rientrante fra le legittime aspettative degli istanti. Pertanto, per quanto riguarda l’attività di marketing, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti nel web o in elenchi pubblici, senza uno specifico consenso informato alla suddetta finalità (v. provv. 18 aprile 2019, n. 96, doc. web n. 9105201; v. provv. 15 aprile 2021, n. 149, doc. web n. 9680996; v. provv. 22 luglio 2021, n. 283, doc. web n. 9696708; v. provv. 10 febbraio 2022, n. 49, doc. web n. 9756869, nonché Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 – n.  330, doc. web n. 2542348).

Ad Maiora non ha mai fatto menzione della presenza o meno di un originario consenso che autorizzasse almeno la prima chiamata promozionale dal momento che, anche nel registro delle telefonate allegato al riscontro, sono risultati tentativi di contatto all’utenza del signor XX ancor prima dell’acquisto del volume che, a detta della Società, avrebbe giustificato le successive telefonate. Ad ogni modo il “legittimo interesse”, invocato dalla Società nel caso di specie, non può surrogare il consenso dell’interessato quale generale base giuridica del marketing ed è ammissibile soltanto nella circostanza del c.d. “soft spam” disciplinato dall’art. 130, comma 4, del Codice, in base al quale, valorizzando il rapporto sussistente fra titolare e destinatario/interessato, è ammesso l’utilizzo della sola posta elettronica per inviare messaggi promozionali nei confronti degli utenti che non abbiano prestato alcun consenso al riguardo, ma che tuttavia abbiano già acquistato un prodotto o servizio analogo a quello oggetto della e-mail promozionale, fermo restando il diritto di opposizione al trattamento. Tale specifica deroga non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che il trattamento lamentato ha riguardato l’utenza telefonica dell’interessato e non l’indirizzo di posta elettronica. Va inoltre evidenziato che il dissenso o l’opposizione all’ulteriore trattamento prevalgono sempre sull’eventuale consenso originariamente manifestato (v. provv. 15 gennaio 2020, n. 7, doc. web n. 9256486; v. provv. 11 marzo 2021, n. 99, doc. web n. 9577065).

È invece chiaro che le chiamate effettuate successivamente al diniego del reclamante, nonché all’opposizione espressa nel corso dei contatti dalla signora XX, sono risultate prive della base giuridica del consenso, confermando la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del Regolamento nonché dell’art. 130 del Codice.

Come già rappresentato, i fatti descritti dal signor XX non possono essere qualificati come di carattere eccezionale dal momento che la condotta è stata segnalata all’Autorità anche in altre circostanze e pare piuttosto denotare una sistematica carenza di misure organizzative e di controllo da parte della Società, con particolare riferimento all’obbligo di comprovare il rispetto delle norme (accountability del titolare). Deve, pertanto, confermarsi la violazione degli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, e 25 del Regolamento.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle argomentazioni di cui al punto 3 del presente provvedimento, preso atto che la Società non ha presentato scritti difensivi, né ha richiesto di essere ascoltata dall’Autorità e ritenute pertanto confermate le violazioni contestate, si rende necessario:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vietare il trattamento dei dati personali raccolti senza che sia stato acquisito il necessario preventivo consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile degli interessati in relazione all’attività di marketing, ex artt. 6 e 7 del Regolamento nonché 130 del Codice;

- in conseguenza di tale divieto, essendo illecito il descritto trattamento di dati, compresa la conservazione, si ritiene necessario, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a Ad Maiora di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;

-  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a Ad Maiora di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente che i dati personali in suo possesso siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (e, in particolare dell’obbligo di acquisizione preventiva del suindicato consenso), ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento nonché 130 del Codice;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere alla Società di garantire un pieno ed effettivo riscontro all’esercizio dei diritti (artt. 12 e 15 del Regolamento) e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze degli interessati, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento”, procedendo all’immediata registrazione nei sistemi aziendali;
Infine, con riguardo ai trattamenti già realizzati, in considerazione della illiceità della condotta, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento.

5. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti collegati effettuati da Ad Maiora, per cui occorre applicare l’art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale “se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave” con conseguenziale applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, del Regolamento, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione, che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.

In adempimento di tale previsione, ipotizzato, sulla base delle informazioni economiche disponibili, il ricorrere della prima ipotesi prevista dal citato art. 83, par. 5, del Regolamento e quantificato quindi in 20 milioni di euro il massimo edittale applicabile, devono essere considerate le seguenti circostanze aggravanti:

1. il non adeguato grado di cooperazione mostrato nelle interlocuzioni con l’Autorità avendo la Società riscontrato tardivamente, nonostante i diversi solleciti dell’Ufficio, la richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e comunque non avendo fornito nella risposta elementi necessari ad una valutazione adeguata dei trattamenti (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento);

2. la difformità della condotta della Società rispetto alla consistente attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento).

Quali elementi attenuanti, si ritiene di dover tener conto:

1. del carattere circoscritto del trattamento nonché del limitato numero di interessati coinvolti (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento).

In base al complesso degli elementi sopra indicati, in applicazione dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all’art. 83, par. 1, del Regolamento - tenuto conto, altresì, del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali ed occupazionali della Società - si ritiene debba applicarsi a Ad Maiora – anche tenendo in considerazione altri casi analoghi - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), pari allo 0,075% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.

Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della materia oggetto di istruttoria, vale a dire il fenomeno del marketing indesiderato, rispetto al quale questa Autorità ha adottato numerosi provvedimenti sia a carattere generale sia diretti a determinati titolari del trattamento e su cui è elevata l’attenzione dell’utenza.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto del trattamento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara illecito il trattamento effettuato da Ad Maiora Distribuzioni S.a.s. di Editrice Ad Maiora S.r.l.s. & C., con sede legale in Roma, via Giovanni Antonelli 18, P.IVA 07596730726, descritto nei termini di cui in motivazione; pertanto determina i seguenti provvedimenti correttivi nei confronti della medesima Società:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vieta il trattamento dei dati personali raccolti senza che sia stato acquisito il necessario preventivo consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile degli interessati in relazione all’attività di marketing, ex artt. 6 e 7 del Regolamento nonché 130 del Codice;

b) in conseguenza di tale divieto, essendo illecito il descritto trattamento di dati, compresa la conservazione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge a Ad Maiora di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a Ad Maiora di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente che i dati personali in suo possesso siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (e, in particolare dell’obbligo di acquisizione preventiva del consenso di cui alle precedenti lettere a e b del presente dispositivo), ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento nonché 130 del Codice;

d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Società di garantire un pieno ed effettivo riscontro all’esercizio dei diritti (artt. 12 e 15 del Regolamento) e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze degli interessati, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento”, procedendo all’immediata registrazione nei sistemi aziendali;

e) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge alla Società di comunicare all’Autorità, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle misure imposte; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5 lett. e) del Regolamento.

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a Ad Maiora Distribuzioni S.a.s. di Editrice Ad Maiora S.r.l.s. & C., in persona del suo legale rappresentante, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente   provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

quale sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghoglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei