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Provvedimento del 15 settembre 2022 [9821506]

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[doc. web n. 9821506]

Provvedimento del 15 settembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 15 settembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il Cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n.9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTO il provvedimento del 26 maggio 2022, n. 210 con il quale il Garante ha ingiunto a Insiel S.p.a., in qualità di responsabile del trattamento della Regione Friuli Venezia Giulia e delle aziende sanitarie regionali, di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di rendere conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali il trattamento effettuato attraverso i dossier sanitari aziendali;

VISTA la nota del 5 agosto 2022 con la quale Insiel S.p.a. ha chiesto “una proroga di 60 giorni ulteriore rispetto al termine già definito da codesta Autorità” nel predetto provvedimento del 26 maggio 2022, n. 210 -“anche con diversa modalità temporale”- in considerazione della “complessità nella definizione degli adeguamenti necessari, concomitante peraltro con il periodo estivo” e della “necessità di un dettagliato confronto con le Aziende Sanitarie, Titolari del Trattamento dei Dati Personali, al fine di far convergere le esigenze di definizione dei percorsi di cura degli assistiti di ciascuna Azienda”;

CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato nella predetta istanza, sono state già avviate le “necessarie attività di adeguamento” “nell’immediatezza della ricezione del richiamato provvedimento, attività coordinate dalla competente Direzione Centrale”, “che ha provveduto ad avviare i tavoli congiunti con le Aziende Sanitarie regionali, al fine di definire nel dettaglio tutte le implementazioni necessarie”;

CONSIDERATE le motivazioni addotte da Insiel S.p.a. in ordine alla complessità degli adeguamenti necessari per ottemperare al citato provvedimento del 26 maggio 2022 e all’imprescindibile coordinamento con tutte le aziende sanitarie regionali;

CONSIDERATO che è stato dato avvio alle attività necessarie ad ottemperare al citato provvedimento del 26 maggio 2022 e che il termine per l’adeguamento ivi previsto (60 giorni dalla notifica del provvedimento) è fissato al 26 agosto 2022 (data di notifica 27 giugno 2022);

RITENUTO che, alla luce delle motivazioni fondanti la richiesta di proroga avanzata da Insiel S.p.a. e del termine previsto nel provvedimento del 26 maggio 2022, n. 210, risulti ragionevole concedere una proroga di 45 giorni del termine previsto nel citato provvedimento del 26 maggio 2022, che pertanto risulta complessivamente quantificato in 105 (60 più 45) giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento n. 210 del 2022;

RITENUTO, altresì, di dover conseguentemente fissare il termine entro il quale Insiel S.p.a. deve comunicare le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il citato provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice in 15 giorni dallo scadere del nuovo termine assegnato per adempiere alle prescrizioni (105 giorni);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n.1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, in relazione alla richiesta di proroga formulata da Insiel S.p.a. (codice fiscale e di partita iva 00118410323), dispone la proroga di 45 giorni del termine di cui al provvedimento del 26 maggio 2022, n. 210;

richiede a Insiel S.p.a. di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il provvedimento del 26 maggio 2022, n. 210 e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 15 giorni dalla decorrenza del nuovo termine assegnato per adempiere alle prescrizioni; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, dispone la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei