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Parere su uno schema di regolamento predisposto dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado - 14 febbraio 2019 [9102421]

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[doc. web n. 9102421]

Parere su uno schema di regolamento predisposto dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado - 14 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) di seguito Regolamento;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

VISTA la richiesta di parere dell’Invalsi presentata con nota prot. n. 10111 del 21 settembre 2018, successivamente sostituita con nota prot. n. 1150 del 13 febbraio 2019, sullo schema di regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in attuazione del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO, in particolare, l’art. 19 del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le studentesse e gli studenti di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale computer based, predisposte da Invalsi, volte ad accertare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese e che la partecipazione a tali prove, nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, rappresenta, a decorrere dal 1 settembre 2019 requisito di ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 3-septies del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108);

VISTO l’art. 20 del richiamato d.lgs. n. 62 del 2017, che dispone che gli alunni con disabilità e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (di seguito DSA) partecipano alle prove standardizzate di cui all’art. 19 e che il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o specifici adattamenti della prova;

VISTO l’art. 21 del medesimo decreto legislativo, che prevede che il curriculum della studentessa e dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di stato, riporti, in una specifica sezione, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’art. 19, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione nonché la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;

RILEVATO che lo schema di regolamento presentato stabilisce procedure e regole relative allo svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (c.d. grado 13), riproducendo i meccanismi previsti nel “Regolamento della prova Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado” (c.d. grado 8) del 16 febbraio 2018,  su cui il Garante si è espresso con parere favorevole del 15 febbraio 2018 (doc. web n. 8081291), differenziandosi da quest’ultimo solo in relazione alla classe in cui le prove vengono somministrate (quinto anno della scuola secondaria si secondo grado), relativi, in particolare, a:

- l’ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione studentesca prevedendo che le prove Invalsi debbano essere sostenute da tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, compresi i candidati privatisti e in istruzione parentale, anche se diversamente abili e con disturbi specifici dell’apprendimento con le modalità appositamente stabilite (art. 2);

- le modalità di identificazione dello studente ai fini del corretto espletamento e della restituzione delle prove che, nel caso di alunni con disabilità o con DSA, possono essere personalizzate, prevedendo che, a tal fine, il Miur comunichi all’Invalsi una serie di informazioni sulla base delle quali viene predisposto un elenco studente reso accessibile alle scuole attraverso l’apposita area riservata della piattaforma Invalsi. In seguito, gli istituti scolastici, prima di confermare in via definitiva il predetto elenco, possono selezionare, da una griglia di opzioni offerte sulla piattaforma, le prove differenziate che ciascun alunno con disabilità o con DSA sarà tenuto ad effettuare (art. 4);

- le modalità di svolgimento della prova, prevedendo che, dopo la conferma da parte degli istituti scolastici, l’Invalsi predisponga un documento stampabile denominato “elenco studente per la somministrazione”, contenente le seguenti informazioni:  Login dello studente (Nome e cognome, eventualmente disambiguato per i casi di omonimia); Genere dello studente; Mese e anno di nascita; Codice SIDI; password per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-lettura, Inglese-ascolto), personalizzata in caso di studenti con disabilità e con DSA. Tale documento costituisce lo strumento che consente la sicura identificazione di ciascuno studente (art. 5);

- le modalità di restituzione delle prove Invalsi, che confluiscono, nel curriculum di ciascun allievo e sono scaricate dagli istituti scolastici dal sistema Sidi del Miur (art. 6);

- le modalità e i tempi di conservazione dei dati da parte di Invalsi, prevedendo la cancellazione del nome e del cognome degli studenti una volta terminato lo svolgimento delle prove (fine luglio o al termine delle lezioni per gli studenti che devono sostenere la prova suppletiva) e specifiche misure per i dati relativi alle prove personalizzate previste per gli alunni con disabilità o con DSA. In particolare, i predetti dati sono:

1.  trasformati indistintamente in “allievo assente o non svolge la prova standard”, nei casi in cui le opzioni esercitate dalla scuola determinano il mancato rilascio della certificazione delle competenze di cui all’art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 62/2017;

2. cancellati, nei casi in cui le misure compensative prescelte hanno comunque consentito il rilascio della certificazione delle competenze di cui al di cui all’art 21, comma 2 (art. 8).

-  il trattamento di categorie particolari di dati personali, specificando che il trattamento dei dati relativi alla salute è effettuato in attuazione del presente schema di regolamento da parte dell’Invalsi e delle scuole, in qualità di autonomi titolari del trattamento per gli aspetti di competenza, per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 2-sexies, del Codice, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo, e con modalità appropriate e specifiche definite anche nello schema di regolamento (art. 9 e Allegato allo schema di regolamento);

RILEVATO, pertanto, che lo schema di regolamento in esame dà attuazione al predetto d.lgs. n. 62 del 2017, specificando nel dettaglio i tipi di dati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche, anche di carattere tecnologico, a tutela dei diritti fondamentali degli interessati nell’ambito dello svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13), in conformità a quanto previsto nel citato regolamento relativo alle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (grado 8);

CONSIDERATO che al riguardo non vi sono rilievi da formulare poiché, a suo tempo, la disciplina di tale trattamento è stata individuata dall’Invalsi a seguito degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante, ed è stata già oggetto del parere favorevole del 15 febbraio 2018 sopra citato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 36, § 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Roma, 14 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
9102421
Data
14/02/19

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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