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Parere sullo schema di delibera dell’ANAC con cui è adottato il Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici - 15 febbraio 2018 [8081163]

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[doc. web n. 8081163]

Parere sullo schema di delibera dell´ANAC con cui è adottato il Regolamento concernente l´accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visto l´articolo 154, comma 1, lett. g), del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

L´Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inviato a questa Autorità uno schema di delibera con cui è stato adottato il «Regolamento concernente l´accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici», per l´espressione del relativo parere.

1. Il quadro normativo

L´art. 62-bis, del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005, recante il «Codice dell´amministrazione digitale», ha istituito la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l´Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi ANAC (cfr. art. 19 del d.l. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11/8/2014 n. 114).

La normativa di settore prevede che ANAC «garantisce la promozione dell´efficienza, della qualità dell´attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 213, comma 2, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 recante il «Codice dei contratti pubblici»). Per tali finalità la citata Autorità «gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive». (ivi, comma 8).

L´art. 60, comma 3-bis, lett. c) del d. lgs. n. 82/2005 include la BDNCP tra le «basi di dati di interesse nazionale», definite come quell´«insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto […] la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti […]» (cfr. art. 60, comma 1, d. lgs. n. 82/2005);

Si evidenzia che «le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l´allineamento delle informazioni e l´accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all´articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni» (ivi, comma 2).

Si ricorda, inoltre, che l´art. 50 del d. lgs. n. 82/2005 prevede che «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l´uso delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall´ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico».

2. Il contenuto dello schema di regolamento

In tale quadro normativo, lo schema di Regolamento dell´ANAC sottoposto all´attenzione del Garante nasce dalla necessità – come indicato nello schema di delibera dell´ANAC contenente le premesse normative – di disciplinare «i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore».

In tal senso, oggetto del regolamento è la disciplina dell´«accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP)», con alcune eccezioni, quali «il trattamento dei dati sensibili e giudiziari», «le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; «le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass»; «il diritto di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell´art. 7 del d. lgs. 196/03»; «le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all´organizzazione e all´attività dell´ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l´esercizio dell´accesso civico di cui all´art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013» (art. 2).

L´art. 3 dello schema di regolamento stabilisce, inoltre, quali sono le tipologie di dati contenuti nella BDNCP resi accessibili, precisando che – con particolare riferimento ai dati personali – sono «resi accessibili […] esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 4). In ogni modo «Sono escluse dall´accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell´art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore» (art. 4, comma 3).

L´art. 4 intitolato «Libera accessibilità ai dati», sancisce che «Chiunque può accedere ai dati di cui all´art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell´ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche» e che «I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all´art. 7 del d.lgs. 33/2013».

Per quanto riguarda le eventuali «richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso», laddove «ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali», lo schema di regolamento prevede la messa a disposizione dei dati mediante «servizi di cooperazione applicativa che consentono l´interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni» o «estrazioni e/o elaborazioni specifiche» (art. 5, comma 1).

In tutte queste ipotesi è previsto che «Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell´ambito dei trasferimenti effettuati [siano] adottate idonee misure di sicurezza» (art. 5, comma 6).

RILEVATO

Il presente parere è reso su una versione dello schema di regolamento che tiene conto delle indicazioni fornite dagli Uffici del Garante ai competenti Uffici dell´ANAC nel corso di numerosi contatti, anche informali, volti a garantire il rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare:

a) la definizione di "dato accessibile";

b) la tipologia di dati personali contenuti nella BDNCP resi accessibili, con la garanzia che sia data «pubblicità ai dati personali per i quali è già previsto un regime di conoscibilità, eliminando gli indirizzi di posta elettronica in coerenza con il principio di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del d.lgs. 196/03 e con il principio di "minimizzazione dei dati" di cui all´art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Reg. (UE) 2016/679» (cfr. la parte dello nello schema di delibera dell´ANAC contenente le premesse normative); nonché la specificazione, anche nella bozza di regolamento che – con particolare riferimento ai dati personali – siano «resi accessibili […] esclusivamente quelli per i quali [sia] già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 4), escludendo, in ogni caso, «dall´accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell´art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore» (art. 4, comma 3);

c) la precisazione che ANAC è titolare del trattamento dei dati effettuato e, come tale, è tenuta a garantire i diritti dell´interessato «che possono essere esercitati ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 5);

d) la necessità che «Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell´ambito dei trasferimenti effettuati [siano] adottate idonee misure di sicurezza» (art. 5, comma 6).

Con riferimento, inoltre, a quanto osservato alla precedente lettera b) si precisa che l´ANAC ha provveduto a inviare, su richiesta dell´Ufficio, uno schema particolareggiato denominato «Art. 3 "Tipologie di dati contenuti nella BDNCP" - Base giuridica del trattamento dei dati personali» che, per ogni tipologia di dato indicato nell´art. 3 dello schema di regolamento, precisa la presenza o meno di dati personali, specificando eventuali soggetti interessati e la «base giuridica» della pubblicità del dato personale.

Il Garante, nel prendere favorevolmente atto che le osservazioni sono state integralmente recepite dall´Amministrazione interessata e che lo schema di regolamento non presenta specifiche criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, non ha osservazioni da formulare.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di delibera dell´ANAC con cui è adottato il «Regolamento concernente l´accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici».

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia