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Provvedimento del 9 marzo 2017 [6431392]

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[doc. web n. 6431392]

Provvedimento del 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 dicembre 2016 da XX nei confronti del Comune di Stornara - Comando di Polizia Municipale con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in un verbale di accertamento di una violazione al codice stradale contestata al medesimo, con particolare riguardo ai rilievi fotografici ad esso allegati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 febbraio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTA la nota del 27 dicembre 2016 con la quale il ricorrente, nel chiedere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento, ha rappresentato:

di aver ricevuto riscontro alle richieste contenute nell´interpello preventivo in data 2 dicembre 2016, ovvero nello stesso giorno di presentazione del ricorso, seppur in un momento successivo ad esso e comunque oltre il termine di quindici giorni previsto dal Codice;

l´incompletezza di tale riscontro in quanto ritenuto carente dell´indicazione di alcuni dati, quali quelli contenuti nella dichiarazione resa ai fini della decurtazione dei punti attribuiti al conducente, quelli inerenti l´avvenuto pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTA la nota del 4 gennaio 2017 con la quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Stornara ha:

rilevato di aver fornito puntuale riscontro alle richieste dell´interessato con la citata nota del 2 dicembre 2016 con la quale, oltre a trasmettere copia del verbale richiesto, ha indicato al ricorrente le modalità attraverso le quali prendere visione dei relativi rilievi fotografici – resi disponibili su uno specifico sito internet, indicato anche nel verbale stesso – e precisato di aver acquisito i dati che lo riguardano dagli archivi del Pubblico Registro Automobilistico;

provveduto a trasmettere nuovamente copia del verbale di accertamento unitamente a copia dei fotogrammi relativi all´infrazione commessa, ai dati tratti in esito all´accesso effettuato al servizio Ancitel gestito dal Pubblico Registro Automobilistico ed a copia del modulo inviato dal ricorrente ai fini della decurtazione di cui all´art. 126 bis del Codice della Strada;

VISTE le note del 9 gennaio e del 13 febbraio 2017 con le quali il ricorrente ha rilevato l´incompletezza, oltreché la tardività, del riscontro ottenuto in quanto non contenente alcun riferimento ai dati inerenti la certificazione di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla contestata infrazione, nonché agli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTA la nota del 9 gennaio 2017 con la quale il resistente, richiamando il contenuto delle note già inviate, ha rilevato:

la pretestuosità dell´eccezione di tardività del riscontro sollevata da controparte tenuto conto del fatto che, secondo la legge sul procedimento amministrativo, l´amministrazione dispone di trenta giorni di tempo dalla presentazione di un´istanza di accesso per fornire la relativa risposta, termine che, nel caso in esame, risulterebbe rispettato;

di aver comunicato tutti i dati disponibili in ordine al verbale richiesto – ivi compresi i dati identificativi del responsabile del trattamento puntualmente indicati nell´informativa allegata al verbale di accertamento – precisando che quelli relativi ai pagamenti effettuati vengono registrati nella banca dati gestita dal Comando secondo un ordine temporale non preventivabile, dipendendo la relativa trasmissione da soggetti terzi;

CONSIDERATO, in via preliminare che, secondo quanto previsto dall´art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato esclusivamente con riguardo alle richieste indicate nell´atto introduttivo del procedimento, e non invece alle istanze avanzate nel corso del procedimento; e che, pertanto, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, deve quindi essere dichiarata inammissibile la richiesta di accesso ai dati afferenti l´avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;

PRECISATO, sempre in via preliminare, che l´art. 146, comma 1, del Codice prevede che il riscontro all´interpello preventivo da parte del titolare del trattamento debba essere fornito all´interessato entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dello stesso, legittimando, in caso contrario, il predetto interessato alla proposizione del ricorso al Garante;

RILEVATO, con riguardo all´istanza avente ad oggetto l´accesso ai dati contenuti nel verbale di accertamento indicato dal ricorrente, che, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente nel corso del procedimento, ribadendo quanto già comunicato con la nota del 2 dicembre 2016 trasmessa all´interessato a seguito  dell´interpello preventivo, seppure oltre il termine di quindici giorni indicati dal Codice e comunque in un momento successivo alla spedizione dell´atto di ricorso da parte del medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale richiesta;

CONSIDERATO in via preliminare che la richiesta di accesso ai dati personali di cui all´art. 7 del Codice deve ritenersi distinta e diversa dalla richiesta di accesso agli atti amministrativi formulata ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241;

RILEVATO che con riferimento alla richiesta volta ad ottenere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento non risulta essere stato fornito un riscontro specifico avendo la resistente indicato i dati identificativi del responsabile del procedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto, in relazione a tale istanza, di dover parzialmente accogliere il ricorso e per l´effetto ordinare al Comune di Stornara-Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda – con particolare riferimento all´ampio riscontro fornito dal titolare del trattamento anche relativamente a dati non inclusi nelle richieste contenute nell´atto introduttivo – nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina al Comune di Stornara-Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta dell´interessato diretta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel verbale di accertamento indicato in premessa;

c) dichiara inammissibile la richiesta di accesso ai dati afferenti l´avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6431392
Data
09/03/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)