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Provvedimento del 30 marzo 2017 [6260581]

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[doc. web n. 6260581]

Provvedimento del 30 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 30 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante nei confronti dell´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito, ASUI) e regolarizzato in data 14 febbraio 2017 da XY, direttore di un dipartimento presso la medesima, rappresentato e difeso dall´avv. Fabio Balducci Romano, con il quale il ricorrente:

si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, attinenti la propria sfera patrimoniale, la cui comunicazione è stata richiesta dall´amministrazione resistente ai fini della loro successiva pubblicazione nel relativo sito web in ottemperanza agli specifici obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, cd. "decreto trasparenza", nel testo novellato dal successivo d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016);

ha chiesto, nelle more della decisione sul ricorso, l´adozione in via d´urgenza di un provvedimento di blocco del trattamento medesimo;

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente con l´atto di ricorso ha, in particolare:

ribadito le istanze avanzate con l´interpello preventivo del 22 dicembre 2016 attraverso il quale, richiamando espressamente l´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha manifestato l´intenzione di opporsi al trattamento dei propri dati patrimoniali da parte dell´ASUI;

contestato, a tale ultimo riguardo, la sussistenza a suo carico dell´obbligo di comunicazione di tali dati, tenuto conto del fatto che la relativa richiesta, inviata dalla resistente con nota del 12 dicembre 2016, si fonderebbe – in base ad un percorso interpretativo effettuato da quest´ultima – sul richiamo all´art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, anziché al successivo art. 15 che, in ragione del rinvio operato dall´art. 41 del citato testo normativo, prevede un regime differenziato per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che il ricorrente, pur sollevando le ritenute eccezioni, ha comunque provveduto alla comunicazione dei dati richiesti, invocando l´intervento dell´Autorità al fine di accertare la legittimità della manifestata opposizione all´ulteriore trattamento tenuto conto del fatto che la pubblicazione degli stessi determinerebbe un´ingerenza eccessiva nella sua vita privata e familiare;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 23 febbraio 2017 con la quale la resistente ha comunicato di non aver ancora provveduto alla pubblicazione dei dati patrimoniali dell´interessato  rimettendosi integralmente, quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l´opposizione al trattamento avanzata dal ricorrente, alle determinazioni del Garante;

CONSIDERATO, in via preliminare e con riguardo alla richiesta avanzata dal ricorrente di adozione della misura di blocco del trattamento nelle more della conclusione del procedimento, che l´Autorità non ne ha ritenuta necessaria l´assunzione tenuto conto del fatto che, all´atto di presentazione del ricorso, il termine previsto per l´adempimento dell´obbligo di pubblicazione posto a carico della resistente non risultava ancora di imminente scadenza, come indicato da quest´ultima con la nota del 23 febbraio 2017;

CONSIDERATO che:

il d.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal successivo d.lgs. n. 97 del 2016, ha esteso, attraverso l´inserimento di apposita previsione normativa all´interno dell´art. 14, l´obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ivi indicati, originariamente previsto per i soli organi di indirizzo politico, anche in capo ai titolari di incarichi dirigenziali pubblici;

l´art. 41 del medesimo decreto – rubricato "Trasparenza del servizio sanitario nazionale" – pur essendo stato parzialmente modificato, continua tuttavia a rinviare, ai fini dell´individuazione dei dati oggetto dell´obbligo di pubblicazione previsto con riguardo alla dirigenza sanitaria, al solo art. 15 relativo ai compensi percepiti nello svolgimento di attività di collaborazione e consulenza, confermando, pertanto, con riferimento a tale categoria, un regime di trasparenza più limitato;

l´Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), al fine di fornire indicazioni utili a garantire un´attuazione omogenea del testo novellato dell´art. 14, ha predisposto uno specifico schema di "Linee guida" all´interno delle quali ha prospettato, in via interpretativa, l´applicabilità dei medesimi obblighi di pubblicazione anche con riguardo ai dati patrimoniali dei dirigenti sanitari, ritenendo che il mancato esplicito richiamo al citato articolo 14 nell´ambito dell´art. 41 sia ascrivibile ad un mero difetto di coordinamento fra norme la cui "interpretazione letterale (…) comporterebbe ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza sanitaria (…) e gli altri dirigenti pubblici";

il Garante, in occasione dello svolgimento della procedura di consultazione pubblica sul testo delle predette "Linee guida", ha evidenziato,  con nota del 16 gennaio 2017 indirizzata ad ANAC, le criticità insite nell´interpretazione normativa prospettata da quest´ultima, rilevando problemi di compatibilità con il regime di cui all´art. 19, comma 3, del Codice, che subordina la liceità della diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici all´esistenza di un´apposita norma di legge o di regolamento che autorizzi la relativa operazione di trattamento, e proponendo, al fine di superare le difficoltà evidenziate, una modifica del testo normativo;

ANAC, facendo sostanzialmente proprie le criticità sollevate dal Garante, ha adottato, con delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e depositata in data 2 febbraio 2017, un "Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento" – contenente la proposta di modifica dell´art. 14, comma 1, lett. d), dell´art. 41, comma 3, e dell´art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 97 del 2016 – nel quale ha evidenziato espressamente che "la norma [ovvero l´art. 41, comma 3] non prevede per i dirigenti sanitari l´obbligo di fornire i dati riguardanti la situazione patrimoniale", proponendo pertanto la sostituzione, all´interno del citato articolo, del richiamo all´art. 15 con un esplicito riferimento all´art. 14 e riconoscendo, in tal modo, l´inidoneità dell´attuale formulazione normativa a fondare in modo inequivoco l´obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali richiesti in capo alla dirigenza sanitaria;

con successiva determinazione n. 241 dell´8 marzo 2017, ANAC, pur essendosi attivata al fine di promuovere la modifica del testo normativo riconosciuto lacunoso,  ha tuttavia approvato la versione definitiva delle "Linee guida recanti indicazioni sull´attuazione dell´art. 14 del d.lgs. 33/2013", confermando la contestata linea interpretativa;

RILEVATO, pertanto, che:

allo stato attuale non possono dirsi venute meno, pur con l´approvazione del testo definitivo delle citate "Linee guida", le criticità già evidenziate dal Garante – ed espressamente condivise anche da ANAC attraverso la segnalazione presentata al Parlamento – riguardo l´inesistenza di una specifica previsione normativa atta a fondare, con riferimento alla dirigenza sanitaria, l´obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali indicati nell´art. 14, comma 1, così come richiamato dal successivo comma 1-bis;

in carenza del presupposto normativo di cui all´art. 19, comma 3, del Codice, l´eventuale diffusione da parte della resistente dei dati patrimoniali già comunicati dall´interessato determinerebbe di per sé un trattamento illecito, esponendo la stessa anche alla responsabilità amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine di astenersi, a far data dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, dalla diffusione dei dati patrimoniali comunicati dal ricorrente, così come individuati nell´atto introduttivo del provvedimento;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine di astenersi, a far data dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, dalla diffusione dei dati patrimoniali comunicati dal ricorrente, così come individuati nell´atto introduttivo del provvedimento;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia