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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di People & Comunication s.r.l. - 28 maggio 2015 [4200024]

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[doc. web n. 4200024]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di People & Comunication s.r.l. - 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 322 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 64 del 14 febbraio 2013 con il quale il Garante, a seguito di un´articolata attività ispettiva ha accertato che, a fronte dei trattamenti di dati effettuati da People & Comunication s.r.l. P.Iva: 09085450014, con sede in Torino, lungo Dora Colletta n. 75, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per effetto di un contratto di affitto d´azienda stipulato con Tex 97 s.r.l., ha conservato dati di traffico telefonico risalenti almeno a far data dall´anno 2005, e quindi per un periodo superiore a ventiquattro mesi, in violazione di quanto previsto dall´art. 132, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente riportato, n. 6094/83403 dell´8 marzo 2013 nei confronti di People & Comunication s.r.l., per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 132, comma 1 e 162-bis del Codice;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 14 maggio 2013 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, facendo riferimento a quanto accertato nel provvedimento del Garante datato 14 febbraio 2013 circa il fatto che "(…) i file contenenti i dati con data antecedente a 24 mesi vengono cancellati manualmente dopo 10 anni (…)", osserva come "(…) dalla semplice lettura di tale frase emerge una chiara contraddizione (…) tra i due riferimenti temporali indicati di 24 mesi e 10 anni. Infatti come si potrebbero cancellare dopo 10 anni dei dati antecedenti a 24 mesi che quindi, come tali, sono già stati cancellati proprio dopo 24 mesi". Inoltre, la società rileva come "(…) la destinataria unica ed esclusiva dell´accertamento, nonché della successiva contestazione di violazione amministrativa (…) è, Tex 97". Sul punto deve anche essere considerato che "(…) la violazione contestata riguarda unicamente i dati di traffico riconducibili esclusivamente alla gestione di Tex 97 in quanto alla data dell´accertamento effettuato erano trascorsi solo diciotto mesi di affitto di azienda e non ventiquattro". Deve anche essere tenuto in considerazione il fatto che "(…) nel contratto d´affitto d´azienda, poi prorogato senza interruzione, era stabilita la restituzione dell´azienda nel medesimo stato in cui era stata ricevuta". Quindi People & Comunication "(…) non poteva certamente modificare lo stato originario cancellando in autonomia i dati di traffico telefonico relativi alla gestione di Tex 97." La società evidenzia, altresì, come "(…) la contestazione  (…) è intervenuta ed è stata notificata (…) dopo molti mesi dall´accertamento dei fatti oggetto della pretesa violazione amministrativa, e quindi ben oltre il termine di novanta giorni dall´accertamento previsto dall´art. 14 della Legge 689/1981, con conseguente estinzione dell´obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 20 gennaio 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che quanto argomentato nella memoria difensiva, non consente di superare i rilievi alla base della contestazione. Nel merito, posto che in assenza di elementi ulteriori, resta ferma la valutazione dell´Autorità di cui al provvedimento n. 64 del 14 febbraio 2013 che, peraltro, non risulta essere stato impugnato presso l´A.G. competente, si evidenzia come la società, illustrando con la nota del 16 luglio 2013 le modalità con le quali ha dato adempimento a quanto prescritto nel citato provvedimento, ha comunicato di aver "(…) provveduto alla cancellazione di tutti i dati di traffico trattati oltre i termini previsti dall´art. 132, comma 1 del Codice (…)", ribadendo, quindi per sua stessa ammissione, la condotta oggetto di contestazione. Non può neanche essere condiviso quanto argomentato circa il mancato rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame la violazione, così come espressamente rilevato, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con il provvedimento dell´Autorità n. 64 del 14 febbraio 2013, all´esito dell´articolata attività istruttoria posta in essere dall´Ufficio. Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto, pertanto, a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 ovvero in data 16 aprile 2013;

VISTO l´art. 162-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 132, commi 1 e 1-bis, con una sanzione da diecimila a cinquantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a People & Comunication s.r.l. P.Iva: 09085450014, con sede in Torino, lungo Dora Colletta n. 75, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro  20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro  20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia