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Dati sensibili - Trattamento di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico - 27 maggio 1998 [40691]

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[doc. web n. 40691]

Dati sensibili - Trattamento di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico - 27 maggio 1998

I soggetti pubblici, per poter effettuare il trattamento dei dati sensibili, non hanno necessità di acquisire il consenso degli interessati, dovendo operare esclusivamente in base ad una puntuale disposizione di legge che specifichi i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996).
In via transitoria, le amministrazioni pubbliche potranno peraltro continuare a trattare i dati "sensibili" fino all´8 novembre 1998, sulla base di una comunicazione al Garante (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996 così come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n.135).

Roma, 27 maggio 1998

Comune di Treviglio
Settore amministrazione generale
Ufficio personale
24047 Treviglio (BG)


OGGETTO: Quesito relativo al trattamento dei dati "sensibili" da parte di un soggetto pubblico (art. 22, comma 3, legge 675/1996).

Codesta Amministrazione riferisce di avere trasmesso a tutti i dipendenti l´informativa e il modello di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati "sensibili" finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro e chiede di conoscere la procedura da adottare rispetto ai dipendenti che non hanno prestato il proprio consenso.

Al riguardo si osserva che i soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono acquisire il consenso scritto degli interessati per poter trattare i dati "sensibili" , in quanto per i medesimi soggetti pubblici le garanzie per gli interessati devono essere basate non sul consenso ma su una puntuale disposizione di legge che specifichi i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996).

Al fine di poter completare la normativa esistente, il legislatore ha previsto una fase transitoria permettendo alle amministrazioni pubbliche come ai comuni di continuare a trattare i dati "sensibili" fino all´8 novembre 1998 sulla base di una semplice comunicazione al Garante quale può ritenersi quella già inviata da codesta Amministrazione per i dati relativi al rapporto di lavoro (art. 41, comma 5, legge 675/1996 così come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135).

IL PRESIDENTE