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Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione spontanea dei dati a seguito di ricorso e non luogo a provvedere - 11 settembre 2001 [39292]

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 [doc web n. 39292]

Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione spontanea dei dati a seguito di ricorso e non luogo a provvedere - 11 settembre 2001

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Luciano Gneri o Nieri nei confronti di Fiat Sava S.p.A., in relazione al riscontro ritenuto inidoneo ad una richiesta del 19 febbraio 2001 volta ad ottenere la rettifica dei propri dati personali e la loro cancellazione da liste di debitori della società;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 8729/16686 del 18/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso quanto richiesto e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE la nota di risposta anticipata via fax il 20 luglio u.s., con la quale il titolare del trattamento ha confermato di aver rettificato i dati inesatti con particolare riferimento all´ estinzione del debito da parte dell´interessato e di aver comunicato i dati aggiornati ad altre società finanziarie;

RILEVATO che l´interessato ha rappresentato la non contestata circostanza secondo cui, malgrado le comunicazioni di cancellazione o di preavviso di rettifica dei dati effettuate da Fiat Sava S.p.A., i dati non risultavano ancora corretti alla fine del mese di aprile del corrente anno, allorché l´interessato ha chiesto un nuovo finanziamento;

RILEVATO che l´interessato ha chiesto che le spese inerenti al presente procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento in ragione dell´avvenuta rettifica e di disporre a carico del titolare del trattamento nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Fiat Sava S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli