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Provvedimento del 24 luglio 2014 [3494431]

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[doc. web n. 3494431]

Provvedimento del 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in via d´urgenza e regolarizzato in data 17 aprile 2014 nei confronti di Carichieti S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Denis Marini, ha chiesto la cancellazione dell´iscrizione delle proprie generalità presso l´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.), istituito presso la Banca d´Italia, in relazione al mancato pagamento per difetto di provvista di un assegno bancario emesso in data 31 dicembre 2013; la ricorrente ne ha lamentato l´illegittimità tenuto conto che l´assegno, pagabile "fuori piazza", poteva essere presentato per l´incasso entro 15 giorni dall´emissione ed infatti era stato pagato al beneficiario del titolo in data 13 gennaio 2014, nel rispetto quindi di tale termine, come risulta dal timbro "valuta per l´incasso" apposto dalla banca negoziatrice contestualmente al pagamento; rilevato che il beneficiario del titolo ha ricevuto integralmente il pagamento dell´importo dell´assegno, comprensivo di spese, interessi e commissioni, come risulta dalla dichiarazione del prenditore del titolo allegata al ricorso; rilevato che la ricorrente ha sostenuto che "a causa di disguidi ed errori posti in essere dalla Banca trattaria", l´assegno in questione è stato invece considerato impagato e la ricorrente è stata conseguentemente segnalata alla C.A.I.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice" ), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 12 giugno 2014 con cui è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 13 maggio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente ha sostenuto che l´assegno in questione, risultato impagato all´atto della presentazione avvenuta in data 8 gennaio 2014, è stato successivamente richiamato, circostanza che ha consentito alla ricorrente di evitare la levata del protesto ma non anche di evitare la procedura di inserimento nell´Archivio C.A.I.; infatti, in data 16 gennaio 2014 la banca ha trasmesso (con raccomandata a.r.) alla ricorrente il preavviso di revoca ad emettere assegni di cui all´art. 9 bis della legge n. 386 del 1990 (allegato alla nota), con il quale informava quest´ultima che nel caso di specie l´ultimo giorno utile per effettuare il pagamento tardivo del titolo e fornirne prova alla banca era il 17 marzo 2014; rilevato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con sottoscrizione del prenditore del titolo, allegata al ricorso, reca la data del 18 marzo 2014, "quindi il giorno dopo lo spirare del termine utile per il pagamento tardivo" e che, in ogni caso, "se anche la data della dichiarazione fosse stata antecedente a detto termine ma la dichiarazione stessa fosse stata presentata successivamente a detto termine, la banca avrebbe dovuto considerare il titolo come impagato"; rilevato che la banca, affermando la correttezza del proprio operato, ha chiesto di rigettare il ricorso;

VISTA la memoria trasmessa in data 23 giugno 2014 con la quale la ricorrente ha ribadito di aver effettuato il pagamento tempestivo dell´assegno ritenendo che il termine per la presentazione dello stesso, nel caso di specie 15 giorni trattandosi di assegno pagabile "fuori piazza", debba intendersi anche quale termine per il pagamento; rilevato pertanto che, la ricorrente  avendo a proprio avviso effettuato il pagamento del titolo "in tempo utile", la banca trattaria avrebbe erroneamente considerato impagato l´assegno in questione con il contestuale avvio della procedura sanzionatoria amministrativa;

RILEVATO, che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386 del 1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato, inoltre, che  se all´atto della presentazione, da effettuarsi entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, l´assegno non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, la banca trattaria ha l´obbligo di avviare la procedura volta all´inserimento delle generalità del traente nell´Archivio C.A.I., a nulla rilevando che l´assegno sia stato successivamente richiamato, circostanza , questa, che consente al traente esclusivamente di evitare il protesto del titolo; rilevato che la ricorrente non ha tempestivamente fornito alla banca resistente la prova del pagamento tardivo del titolo entro i termini previsti dall´art. 9-bis della legge n. 386 del 1990 (17 marzo 2014), come si desume dalla data di autenticazione del beneficiario del titolo riportata sulla quietanza liberatoria, 18 marzo 2014 (di cui è stata allegata copia dalla ricorrente medesima);

RITENUTO, pertanto, che la segnalazione disposta dalla banca resistente nell´archivio C.A.I. non risulta illecita e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia