g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 6 marzo 2014 [3119871]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3119871]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 28 novembre 2013 nei confronti di XY, con cui KW e JH, rappresentati e difesi dall´avv. Emanuela Messina, in qualità di proprietari di una porzione di un villino bifamiliare condiviso con l´odierna resistente, nel lamentare l´avvenuta installazione da parte di quest´ultima, a far data dal 16 luglio 2013 e senza alcun preventivo consenso, di un sistema di videosorveglianza "in ben due punti dell´abitazione (…) con quattro telecamere orientate sia verso la proprietà dei sig.ri KW che verso la sua, e comunque ove i sig KW hanno diritto di passaggio", hanno ribadito le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), precisando che una delle telecamere sarebbe già stata rimossa successivamente al previo interpello e manifestando la propria opposizione all´ulteriore  trattamento dei dati che li riguardano; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la cancellazione dei dati che siano stati eventualmente registrati "dalla data di installazione dei dispositivi di videosorveglianza alla data della decisione", nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 27 gennaio 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 gennaio 2014, con cui i ricorrenti hanno rappresentato che la resistente, aderendo alle richieste contenute nel ricorso, ha comunicato, allegando una certificazione della società installatrice dell´impianto, di aver orientato le telecamere ancora attive in modo da escludere la ripresa di aree comuni e dichiarando altresì l´assenza di sistemi di registrazione e archiviazione delle immagini;

RILEVATO che il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato dall´odierna resistente per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto a protezione della propria abitazione che peraltro, per effetto delle modifiche apportate al medesimo, risulta attualmente destinato alla ripresa delle aree di proprietà esclusiva della resistente;

RITENUTO, peraltro, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di XY ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, in quanto, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento dalla stessa effettuato abbia riguardato dati personali dei ricorrenti destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione (unico profilo in ordine al quale potevano essere attivati i meccanismi di tutela di cui agli artt. 7 e 145 del Codice): ciò risultando, per il resto, che il trattamento in questione era effettuato da una persona fisica per fini esclusivamente personali; ritenuto che tale vicenda, per effetto delle modifiche apportate dalla resistente all´impianto di videosorveglianza, risulta comunque attualmente risolta sul piano sostanziale;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia