g-docweb-display Portlet

Differimento del termine di cui al punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 - 1 agosto 2013 [3060291]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3060291]

Differimento del termine di cui al punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 - 1 agosto 2013

Registro dei provvedimenti
n. 381 del 1 agosto 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il provvedimento del 10 gennaio 2013 con il quale il Garante ha prescritto all´Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste, all´Azienda per i servizi sanitari n. 1, all´Azienda per i servizi sanitari n. 2, all´Azienda per i servizi sanitari n. 3, all´Azienda per i servizi sanitari n. 4, all´Azienda per i servizi sanitari n. 5, all´Azienda per i servizi sanitari n. 6, all´Azienda ospedaliero universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, all´Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone, all´IRCCS CRO di Aviano, all´IRCCS Burlo Garofalo di Trieste di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di rendere conforme -anche eventualmente avvalendosi del supporto tecnico fornito da INSIEL S.P.A.- il trattamento dei dati personali effettuato attraverso gli applicativi in uso presso gli stessi (in www.gpdp.it, doc web n. 2284708);

VISTO, in particolare, il punto 3, lett. b), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto ai predetti soggetti di mettere in atto specifici accorgimenti che consentano ai soli professionisti sanitari che hanno in quel momento in cura il paziente di accedere al suo dossier sanitario per il tempo in cui si articola il percorso di cura, fissando per l´adempimento il termine di sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero, entro il 27 luglio 2013;

VISTA la nota del 19 luglio 2013 con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e per conto di tutte le strutture sanitarie regionali destinatarie del citato provvedimento del Garante, ha chiesto di prorogare di 8 mesi, fino al 31 marzo 2014, il termine entro il quale le predette strutture sanitarie dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013, precisando che:

"La complessità, l´eterogeneità e la vetustà dell´intero sistema informativo e degli applicativi attualmente in uso dalle aziende del SSR (Servizio Sanitario Regionale) (…) rende molto critica l´introduzione di modifiche così pervasive sul sistema informatico. (…) L´impatto organizzativo legato ad una eventuale imprecisa riconfigurazione degli applicativi potrebbe determinare l´impossibilità di visualizzare le informazioni cliniche anche ai professionisti od alla struttura interna che li ha redatti. Pertanto, prima di rendere disponibili le suddette soluzioni tecniche a tutto il personale che opera nella sanità regionale si ritiene assolutamente imprescindibile consentire alle aziende di testare e validare il sistema (…). Premesso quanto sopra, in considerazione di una necessità temporale in proiezione di 2 mesi per i test sul sistema di collaudo e di ulteriori 3 mesi sul sistema in produzione in uso controllato (…) per la messa in atto operativa dei sistemi, si chiede il differimento di 5 mesi del termine fissato per gli adempimenti previsti alla lettera b) punto 3 del provvedimento ed ulteriori 3 mesi per la completa messa a regime con gli sviluppi della seconda fase di restrizione della visibilità";

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, la fase di analisi e la prima fase di sviluppo del software per l´adeguamento del trattamento dei dati in questione alle prescrizioni di cui al richiamato punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013, sono concluse;

CONSIDERATO quanto sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in ordine a:

• "la complessità, l´eterogeneità e la vetustà dell´intero sistema informativo regionale",

• la necessità di "testare e validare il sistema con grande attenzione";

• la necessità di procedere con "verifiche tecniche propedeutiche alle modifiche degli applicativi clinici che potrebbero determinare errori nelle visibilità dei dati";

RITENUTO di poter condividere le ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga avanzata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

RITENUTO, altresì, proporzionato il periodo di 8 mesi prospettato per la messa a regime degli adempimenti previsti al punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013, avuto riguardo anche alle attività che si sono rese necessarie per il completo adeguamento alle altre prescrizioni richieste dal Garante con il medesimo provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e per conto di tutte le strutture sanitarie regionali destinatarie del citato provvedimento del Garante del 10 gennaio 2013, e quindi di differire fino al 30 marzo 2014 il termine di cui al punto 3, lett. b) del medesimo provvedimento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta di proroga del termine di cui al punto 3, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 formulata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e per conto dell´Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 1, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 2, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 3, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 4, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 5, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 6, dell´Azienda ospedaliero universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, dell´Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone, dell´IRCCS CRO di Aviano, all´IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, dispone di differire tale termine al 30 marzo 2014.

Roma, 1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia