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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Acireale - 17 ottobre 2013 [2969857]

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[doc. web n. 2969857]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Acireale - 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 458 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di un´articolata istruttoria avviata dal Dipartimento libertà pubblica e sanità del Garante con l´invio di numerose richieste di informazioni anche ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), proseguita con un´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza che l´ha formalizzata nei verbali di operazioni compiute datati 8 giugno 2010 e 10 novembre 2010 e integrata con la richiesta di informazioni n. 2917/61888 del 14 febbraio 2011 cui l´ente locale ha fornito riscontro con la nota n. 13429 del 28 febbraio 2011, pervenuta all´Autorità in data 15 marzo 2011, è stato accertato che il Comune di Acireale, con sede in Acireale (Ct), via Lancaster n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, non provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 30 del Codice e non redigendo, essendovi tenuto, il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Entrambi gli adempimenti sono stati spontaneamente posti in essere dall´Ente nel corso dell´istruttoria preliminare;

VISTO il verbale n. 10449/61888 del 18 maggio 2011 con cui è stata contestata al Comune di Acireale la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che risulta essere avvenuto presso il Comune di Acireale, un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Acireale, con sede in Acireale (Ct), via Lancaster n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2969857
Data
17/10/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)