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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2940928]

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[doc. web n. 2940928]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 478 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice") con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Fabio Carusone, ha chiesto alla Banca di Credito Cooperativo di Aquara di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi all´incasso dell´assegno bancario n. KW che sarebbe stato tratto in suo favore sulla citata banca da parte di un terzo, cliente della banca, "verosimilmente nella data del 6/9/2011" per l´importo di 1.833,33 euro;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 giugno 2013 con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta già formulata con l´istanza ex art. 7 del Codice, ma ha chiesto anche di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi all´incasso di qualsiasi altro assegno tratto in suo favore sulla citata banca da parte di un terzo, cliente della banca, verosimilmente nella data del 6/9/2011 o anche in altra data prossima per l´importo di 1.833,33 euro, non avendo "memoria certa dell´avvenuta presentazione e firma per l´incasso –da parte sua – del predetto assegno"; visto che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 settembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 giugno 2013 con la quale la resistente ha dichiarato che l´assegno n. ZZ di 830,00 euro e non di 1.833,33 ed è stato emesso dal cliente della banca non in favore del ricorrente bensì in favore di un nominativo diverso; pertanto, posto che il ricorrente non è cliente della resistente, la banca ha sostenuto che il ricorrente potrebbe aver nell´eventualità negoziato ed incassato l´assegno indicato presso il proprio istituto di credito dove l´assegno è stato trattenuto e trattato con la procedura di check truncation;

VISTA la nota datata 5 luglio 2013 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed ha ribadito la richiesta di accedere alle informazioni relative all´incasso dell´assegno bancario n. KW o di qualsiasi altro assegno tratto in suo favore sulla citata banca da parte di un terzo, cliente della banca, verosimilmente nella data del 6/9/2011 o in altra data prossima per l´importo di 1.833,33 euro;

VISTA la nota datata 17 settembre 2013 con la quale la resistente ha confermato che "l´assegno n. KW (e non ….ZZ come erroneamente riportato in ns. precedente missiva) è stato emesso dal ns. correntista per la differente somma di € 830,00 e intestato ad altro prenditore";

VISTA la nota datata 11 ottobre 2013 con la quale la banca, in relazione ad eventuale altro assegno di 1.833,33 euro, che il ricorrente non ricorda di aver presentato e firmato per l´incasso, ha sostenuto che, trattandosi di assegno non trasferibile, o il ricorrente "è il prenditore del titolo e, allora, dovrebbe richiedere notizie alla propria Banca negoziatrice;" o "se così non è: sarebbe un mero "terzo" a cui nulla è dovuto da questa Banca";

VISTA la nota datata 15 ottobre 2013 con la quale la resistente ha ribadito che l´assegno n. KW tratto sulla banca resistente è di 830,00 euro, è non trasferibile ed emesso in favore di un prenditore diverso dal ricorrente; pertanto  il ricorrente non ha alcuna relazione con tale assegno;

RILEVATO che deve essere presa in considerazione solo la richiesta formulata con l´istanza ex art. 7 successivamente ribadita con il ricorso; rilevato che tale interpello preventivo fa riferimento esclusivamente alle informazioni relative all´incasso dell´assegno n. KW tratto sulla banca resistente ed emesso da un terzo (cliente della banca) in favore del ricorrente; rilevato che in relazione a tale assegno la resistente ha dichiarato che lo stesso è non trasferibile e il ricorrente non è il beneficiario del titolo, e pertanto non ha alcuna relazione con lo stesso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla specifica richiesta oggetto di ricorso;

RILEVATO, invece, che eventuali richieste relative ad altri assegni rispetto ai quali il ricorrente ritenga che sia avvenuto il trattamento di dati personali che lo riguardano dovranno essere avanzate in modo puntuale con altro interpello preventivo al titolare del trattamento e, ove non abbiano ricevuto adeguato riscontro, ribadite con altro ricorso al Garante ex art. 145 del Codice, tenendo peraltro conto delle specifiche caratteristiche del diritto di accesso tutelato dal Codice e della differenza con le richieste di documentazione che possono essere avanzate ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario; ciò anche in relazione alla possibilità per l´interessato di acquisire più precise indicazioni sui titoli oggetto di ricerca tramite la consultazione dell´estratto conto periodico rilasciato dal proprio istituto di credito;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia