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Provvedimento del 17 ottobre 2013 [2925076]

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[doc. web n. 2925076]

Provvedimento del 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 466 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 agosto 2013 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Margiotta, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha contestato l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, avvenuta a seguito del mancato pagamento degli oneri accessori di un assegno bancario che difettava di provvista al momento della presentazione del titolo, chiedendone la cancellazione; ciò lamentando, in particolare, l´illegittimità della predetta iscrizione che non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione del "preavviso" di iscrizione di cui all´art. 9-bis della legge n. 386/1990; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 17 settembre 2013, con cui Poste Italiane S.p.A., nel rappresentare la legittimità dell´iscrizione effettuata a carico del ricorrente, ha dichiarato di aver "provveduto ad inviare presso il domicilio eletto" dal ricorrente "la raccomandata di preavviso di revoca n. (…) con allegati i moduli per provvedere al pagamento tardivo dei soli oneri accessori da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo", precisando che "la suddetta raccomandata veniva restituita al mittente con la forma della "compiuta giacenza"" e che dunque, agli effetti della correttezza dell´avvenuta segnalazione, la comunicazione poteva ritenersi perfezionata; 

VISTA la nota, datata 30 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha dichiarato la propria volontà di rinunciare al ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2925076
Data
17/10/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)