g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 dicembre 2012 [2343877]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2343877]

Provvedimento del 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 424 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 27 agosto 2012, presentato da XY nei confronti della Provincia di Foggia, con il quale il ricorrente (dipendente della medesima amministrazione con funzione di ZZ), in relazione alla deliberazione della giunta provinciale del KW che  autorizzava l´ente medesimo a costituirsi in giudizio quale parte offesa in un procedimento penale a carico del ricorrente, ha ribadito l´istanza previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale aveva chiesto, in particolare, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, anche sensibili, contenuti nella predetta delibera in quanto trattati in violazione di legge; ciò in quanto la delibera citata, "pur riportando sul retro la relata di pubblicazione dal 17 aprile al 28 aprile 2012", risulta ancora rinvenibile "on-line sul sito istituzionale della provincia di Foggia nonché attraverso i comuni motori di ricerca (google.it o virgilio.it)", arrecando al ricorrente "isolamento e turbamento nella vita privata e sociale incidenti negativamente sullo stato di salute"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 settembre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato di avere comunicato all´interessato, con nota del 3 settembre 2012, di avere provveduto a rimuovere il provvedimento "dall´archivio informatico dell´Ente" ;

VISTA la nota del 24 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha sostenuto la non veridicità dell´affermazione della controparte, in quanto la delibera oggetto del presente ricorso risulta "pubblicata sul portale web della (…) Provincia di Foggia ancora successivamente al 12 settembre 2012 e sulle pagine web dei motori di ricerca google e mozilla (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 novembre 2012 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare che effettivamente, "per una questione meramente tecnica di temporaneo malfunzionamento del sito", alla data indicata dal ricorrente la delibera oggetto del presente ricorso "di fatto" era ancora presente sul sito istituzionale dell´ente, ha dichiarato "di avere provveduto a rimuovere dal sito medesimo il provvedimento de quo";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, provvedendo a rimuovere dal sito web il provvedimento in questione che non risulta, allo stato, pubblicato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Provincia di Foggia, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Provincia di Foggia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia