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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Ro.Ri s.r.l. - 15 novembre 2012 [2286646]

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[doc. web n. 2286646]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Ro.Ri s.r.l. - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 348 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni prot. nr. 3271/53969 del 15 febbraio 2010, formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ha svolto un´attività di controllo nei confronti della Casa di cura S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l. – P.I.: 01687770568, con sede in Viterbo, viale Trieste n. 87, incorporata, in data 28 dicembre 2006, nel Gruppo Ro.Ri s.r.l., con sede in Roma, via dei Valeri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 22 aprile 2010 e integrata con la documentazione inviata dalla società incorporante con nota n. 105 del 6 maggio 2010, a fronte della quale è stato accertato che la Casa di cura, a seguito della sua fusione per incorporazione nel Gruppo Ro.Ri. s.r.l., non ha provveduto a notificare al Garante, ai sensi dell´art. 38, comma 4, del Codice, la cessazione del trattamento di dati di cui all´art. 37 del Codice;

VISTO il verbale nr. 43 redatto in data 20 maggio 2010 nei confronti Casa di cura S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l. (che riporta, per un mero errore materiale, la data del 20 maggio 2009), che qui si intende integralmente richiamato, con il quale è stata contestata, alla predetta società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 in relazione all´art. 38, comma 4, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che, a seguito della nota dell´Ufficio prot. n. 3184/69512 datata 8 febbraio 2012 ritualmente notificata, con la quale Gruppo Ro.Ri s.r.l., società incorporante la Casa di cura Santa Teresa del Bambin Gesù s.r.l., è stata nuovamente invitata per essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nessun rappresentante della società si è presentato presso gli uffici dell´Autorità alla data e ora indicati e senza che, peraltro, pervenisse alcuna comunicazione in merito;

RILEVATO, altresì, che la società incorporante, oltre a non essersi presentata per essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, non si è avvalsa delle altre facoltà previste dal medesimo art. 18 della stessa legge;

RILEVATO, pertanto, che la Casa di Cura Santa Teresa del Bambin Gesù s.r.l., incorporata nel Gruppo Ro.Ri s.r.l., non ha provveduto, ai sensi dell´art. 38, comma 4 del Codice, a notificare al Garante la cessazione del trattamento di dati sottoposto agli obblighi di cui all´art. 37 del Codice;

RILEVATO, altresì, che la notifica della cessazione del trattamento avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre la data di cessazione della società ovvero entro il 28 dicembre 2006 e che, di conseguenza, la norma sanzionatoria applicabile al caso di specie è quella vigente a tale data;

VISTO l´art. 163 del Codice che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione alle modalità concrete della condotta, all´intensità dell´elemento psicologico e all´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva come al Garante non sia stata notificata alcuna cessazione del trattamento di dati;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerato che la società non ha precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva come la società incorporante, per l´anno 2010, abbia dichiarato un rilevante valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, nella misura di euro 25.000,00 (vinticinquemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Gruppo Ro.Ri s.r.l., con sede in Roma, via dei Valeri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale società incorporante la Casa di cura S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l., con sede in Viterbo, viale Trieste n. 87, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia