g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 novembre 2012 [2248132]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2248132]

Provvedimento del 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 358 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 5 luglio 2012 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate da RCI Banque S.A. al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un finanziamento concesso in data 8 febbraio 2005 per il quale aveva assunto la posizione di garante; il ricorrente, infatti, ha sostenuto l´illiceità del trattamento dei dati da parte di Crif S.p.A. ai sensi dell´art. 6, comma 5, del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) in quanto sarebbero decorsi oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto ovvero dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 24 luglio 2012 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che le informazioni creditizie di tipo negativo di cui il ricorrente chiede la cancellazione si riferiscono ad un prestito finalizzato accordato l´8 febbraio 2005 da RCI Banque S.A., censito nel s.i.c. di Crif S.p.A. "con la fase operazione in estinto" e con la segnalazione di credito ceduto a fronte di ritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati (più di 8 rate); rilevato che la conservazione di tali informazioni è lecita in conformità con il disposto dell´art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta, "non essendo (…) ancora decorso il termine di 36 mesi dalla data dell´ultimo aggiornamento contribuitoci dall´ente e coincidente con la data di estinzione del rapporto (settembre 2011)"; rilevato, infatti, che nel settembre 2011, RCI Banque S.A. ha ceduto a terzi il credito il questione comunicando a Crif S.p.A. l´intervenuta cessazione del rapporto di credito con il ricorrente;

VISTA la nota inviata il 14 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto e ha ribadito la propria richiesta;

VISTA la nota inviata in data 17 ottobre 2012, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale RCI Banque S.A. ha trasmesso copia del contratto di finanziamento in questione e del consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal ricorrente quale garante, copia dell´informativa sul trattamento dei dati personali, nonché copia dei numerosi solleciti di pagamento contenenti il preavviso di segnalazione ai s.i.c. di cui all´art. 4, comma 7, del citato codice; infine tale società ha dichiarato che il 28 settembre 2011 ha ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti del ricorrente ad una società terza che è attualmente titolare di ogni diritto e azione inerente al credito medesimo;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al finanziamento in questione, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da RCI Banque S.A. al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione è stata effettuata in modo lecito; rilevato, pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dal citato s.i.c. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non ancora regolarizzati (art. 6, comma 5 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta), vale a dire almeno 36 mesi dalla data dell´ultimo aggiornamento avente ad oggetto la cessione del credito a terzi comunicato a Crif S.p.A. dalla citata società finanziaria nel settembre 2011;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro 

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia