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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817937]

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[doc. web n. 1817937]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 177 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY con la quale l´interessata, in relazione alla ricezione di una comunicazione indesiderata inviata, tramite posta ordinaria, dall´Associazione della Madonna di Fatima-Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione e volta a promuovere l´attività svolta dall´Associazione, ha chiesto alla stessa la conferma e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano e di conoscerne l´origine, nonché di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che l´interessata ha anche sollecitato la cancellazione dei dati stessi;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 22 marzo 2011, presentato da XY nei confronti dell´Associazione della Madonna di Fatima-Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione, con il quale la ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della predetta associazione, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota trasmessa via fax il 20 aprile 2011 con la quale l´associazione resistente ha fornito riscontro alle richieste della ricorrente, indicando anche l´esatta origine dei dati che la riguardano e ha dichiarato di aver già provveduto a cancellarli dai propri archivi;

VISTA la nota inviata via fax il 25 aprile 2011 con la quale la ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto positivo riscontro alle proprie richieste, ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´associazione resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´Associazione della Madonna di Fatima-Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli