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Rigetto dell'istanza di autorizzazione riguardante l'esonero dell'informativa da rendere agli interessati con riguardo al trattamento di dati pres...

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[doc. web n. 1753351]

Rigetto dell´istanza di autorizzazione riguardante l´esonero dell´informativa da rendere agli interessati con riguardo al trattamento di dati presenti nel database telefonico unico (DBU) - 16 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista l´istanza di Consodata S.p.A. (di seguito "Consodata") del 13 aprile 2010 con la quale la società ha richiesto l´esonero, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") dell´informativa da rendere agli interessati con riguardo al trattamento di dati presenti nel database telefonico unico (cd. DBU), costituito ai sensi della delibera n. 36/02/Cons e della delibera n. 180/02/Cons dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito "DBU";

Visto il provvedimento del Garante del 23 maggio 2002 con il quale l´Autorità ha segnalato a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione agli utenti;

Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 con il quale l´Autorità ha prescritto a tutti gli operatori le misure ancora da adottare, le garanzie e le modalità per il trattamento dei dati personali relativi agli elenchi telefonici comunque realizzati e la fornitura dei servizi di informazione all´utenza;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Consodata S.p.A. ha presentato a questa Autorità, in data 13 aprile 2010, un´istanza per "esonero/semplificazione dell´informativa per manifesta sproporzione ai sensi dell´art. 13. 5, lett. c) del Codice" tra l´impiego dei mezzi necessari per l´adempimento dell´onere del rilascio dell´informativa ai soggetti presenti nel DBU ed il diritto tutelato.

La società ha motivato la suddetta istanza evidenziando di voler acquisire i dati presenti nel DBU per trasferirli nel proprio database telefonico al fine di cederli successivamente in licenza d´uso alla propria clientela. Detti dati sarebbero trattati da Consodata, in qualità di autonomo titolare, e ceduti a soggetti terzi (anch´essi autonomi titolari) per la realizzazione di finalità diverse da quelle di promozione commerciale o di ricerca di mercato e non richiederebbero l´acquisizione del consenso dei soggetti interessati, essendo in particolare volti a realizzare finalità proprie di soggetti pubblici, ovvero particolari finalità di soggetti privati che peraltro non esporrebbero a rischi meritevoli di considerazione i diritti tutelati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La richiesta di "esonero/semplificazione" dell´informativa da rendere in forma individuale è stata motivata dalla circostanza che i dati presenti nel DBU riguarderebbero milioni di utenti tra aziende ed individui e che anche il rilascio di un´informativa ai nuovi abbonati che progressivamente entrano a far parte di tale database comporterebbe un´attività estremamente complessa. La società dovrebbe pertanto affrontare notevoli difficoltà organizzative ed economiche per informare in modo adeguato un numero particolarmente elevato di soggetti.

Nell´istanza la società ha quindi proposto modalità alternative per consentire agli abbonati di essere comunque informati degli elementi di cui al citato art. 13 del Codice.

CONSIDERATO CHE:

- la disposizione applicabile nell´ipotesi evidenziata dalla società istante non concerne la semplificazione dell´informativa (art. 13, comma 3, del Codice), quanto piuttosto l´esonero o le modalità equipollenti per informare gli interessati rispetto a dati personali acquisiti da terzi (art. 13, commi 4 e 5, del Codice), posto che Consodata dovrebbe acquisire i dati presso terzi estraendoli in particolare dal DBU telefonico;

- l´art. 13, comma 5, lett. c), del Codice prevede l´"esonero" dall´obbligo dell´informativa diretta, orale o scritta, all´interessato rispetto ai dati personali raccolti presso terzi, qualora l´informativa stessa comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- le finalità del trattamento dei dati personali presenti nel DBU rappresentate da Consodata non risultano previste tra quelle per le quali tale banca dati unica è stata costituita;

- in base alle citate delibere n. 36/02/Cons e 180/02/Cons dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché ai provvedimenti del Garante del 23 maggio 2002 e 15 luglio 2004, il DBU rappresenta, infatti, un archivio elettronico unico che raccoglie i dati personali dei clienti di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile (compresi i possessori di carte prepagate) per la formazione dei nuovi elenchi telefonici e la fornitura dei servizi di informazione abbonati;

- come esplicitato inoltre nel modello di informativa diretta all´abbonato (All. IV al provvedimento di questa Autorità del 15 luglio 2004) il DBU costituisce un "… archivio elettronico unico (…) dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile, che li possono consultare ed utilizzare al solo fine di prestare i servizi (…) richiesti…" dall´abbonato, "…realizzare gli elenchi telefonici, prestare servizi di informazione ed eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc…" se richiesti dall´abbonato stesso;

- ogni trattamento dei dati presenti nel DBU per finalità diverse da quelle per le quali detto database è stato costituito vìola, pertanto, il principio di finalità di cui all´art. 11, comma 1, lett. b)  del Codice e rende il trattamento illecito ed il dato inutilizzabile ai sensi del successivo comma 2 della norma.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

rigetta l´istanza con cui Consodata S.p.A. ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali ha richiesto l´esonero dall´informativa con riguardo al trattamento dei dati personali dell´abbonato presenti nel database telefonico unico (cd. DBU) per finalità diverse da quelle per le quali detto archivio elettronico è stato costituito, configurandosi tale trattamento di per sé illecito ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. b) del Codice.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli