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Giornalismo: diffusione di dati di interesse clinico e dignità della persona - 2 aprile 2009 [1605603]

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Giornalismo: diffusione di dati di interesse clinico e dignità della persona - 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l´articolo del 10 giugno 2008 dal titolo "Quei seni straziati" pubblicato sul sito Internet "www.lastampa.it", edito da La Stampa S.p.A., che narra la vicenda relativa a una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno ritenuti non necessari;

RILEVATO che il predetto articolo è stato portato all´attenzione del Garante nell´ambito di un procedimento, riguardante la medesima vicenda, avviato nei confronti di altro titolare del trattamento (provv. del 26 febbraio 2009);

CONSIDERATO che l´articolo in esame contiene il nome e il cognome delle donne che hanno subito l´intervento chirurgico unitamente a descrizioni particolareggiate riguardanti le modalità dell´intervento e ai dati relativi alle patologie da cui le stesse erano affette;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona gli organi di informazione devono osservare particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007, del 6 dicembre 2007, del 5 marzo 2008 rispettivamente doc. web nn. 1064770122589814780831478059 e 1523741); considerato, in particolare, che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del codice di deontologia cit.);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione del nome e cognome delle interessate, sebbene riferita a un episodio di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i princìpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e  139, comma 5, del Codice);

RITENUTO di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento sopra individuato il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di La Stampa S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi