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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi > Archivi di reparti ospedalieri
Ai fini della tutela della riservatezza degli ammalati di A.I.D.S., l´accesso agli archivi elettronici di una divisione di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri, in cui i nominativi dei pazienti risultino raccolti e conservati, dev´essere reso possibile soltanto ai dipendenti di detti reparti e sempreché sussistano reali esigenze di accesso connesse a ragioni di assistenza e cura dei singoli ammalati.
Garante 7 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 13 [doc. web n. 38989]
Il d.lg. n. 135/1999, recante disposizioni integrative della legge n. 675/1996, circa il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici prevede che gli organismi sanitari che trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute rispettino i principi di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996, adottando specifiche cautele a tutela della riservatezza degli interessati; tra queste, particolarmente significativa è quella secondo cui i dati anagrafici devono essere conservati separatamente da quelli sanitari che, se contenuti in elenchi, registri o banche dati, ai sensi dell´art. 3, commi 4 e 5, d.lg. n. 135/1999 devono essere trattati con tecniche di cifratura, mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di risalire agli interessati solo in caso di necessità.
Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 7 [doc. web n. 30907]