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Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501532]

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[doc. web n. 1501532]

Provvedimento del 5 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)  con la quale XY e WY, avendo avuto conoscenza di una segnalazione a sofferenza iscritta a loro nome presso la Centrale rischi della Banca d´Italia da Unicredito Italiano S.p.A. (già Capitalia S.p.A.) e di una iscrizione ipotecaria, riportata negli archivi di Crif S.p.A., registrata in favore dell´istituto di credito presso l´Agenzia del territorio di Civitavecchia su un immobile di cui gli stessi non sono più proprietari, hanno chiesto all´istituto di credito medesimo la cancellazione di tali informazioni, rilevando di non aver "acceso alcun finanziamento e/o mutuo presso Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) salvo il frazionamento del mutuo concesso dalla Banca di Roma nel 1979" ad altra società, garantito con un´ipoteca su un immobile venduto dai ricorrenti nel 1989, mutuo rispetto al quale, prima della vendita dell´immobile medesimo, non si erano registrate insolvenze;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 26 novembre 2007 proposto da XY e WY, rappresentati e difesi dall´avv. Carmine Laurenzano, con il quale i ricorrenti, non avendo ricevuto riscontro, hanno ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati e hanno chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 14 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 19 dicembre 2007 con la quale la banca resistente ha comunicato che "la posizione a sofferenza (…) menzionata è sorta a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario, garantito da ipoteca costituita a favore della banca", mutuo rispetto al quale i ricorrenti, in qualità di debitori originari, risultano coobbligati unitamente al successivo compratore dell´immobile, dal momento che la banca non ha aderito all´accollo del mutuo da parte di quest´ultimo;

RILEVATO che, a seguito del mancato pagamento da parte del compratore dell´immobile di alcune rate del mutuo, la banca, in ossequio alle disposizioni della Banca d´Italia, ha segnalato in Centrale rischi i nominativi dei debitori originari;

RILEVATO che la resistente ha altresì rappresentato che "l´ultima segnalazione in centrale rischi effettuata (…) in relazione alla posizione a sofferenza in parola risale al mese di aprile 2007", data di chiusura di detta sofferenza, e che dunque, "già a decorrere dalla predetta data la banca non effettua più la segnalazione (…) contestata" (precisando tuttavia che tale segnalazione potrà essere visibile per gli intermediari, come consultazione storica, nei limiti temporali stabiliti dalle istruzioni della Banca d´Italia);

RILEVATO che la resistente ha anche precisato di non poter chiedere a Crif S.p.A. la cancellazione delle informazioni relative alle iscrizioni ipotecarie dal momento che le stesse non sono conferite a tale società "dagli intermediari, ma provengono direttamente dagli uffici di pubblicità immobiliare";

VISTA la memoria pervenuta il 28 dicembre 2007 con la quale i ricorrenti, nel rilevare di non avere avuto più alcun rapporto contrattuale con la resistente e di non ritenersi responsabili per le eventuali insolvenze da parte di un terzo, hanno ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati;

VISTO il verbale dell´audizione del 3 gennaio 2008 durante la quale i ricorrenti hanno nuovamente contestato la segnalazione effettuata a proprio nome;

VISTA la memoria del 28 gennaio 2008 con la quale la resistente, nel fornire alcune informazioni in ordine al mancato pagamento delle rate del mutuo, ha ribadito la correttezza della segnalazione effettuata a nome dei ricorrenti, in qualità di debitori originari, a seguito della propria mancata adesione all´accordo di accollo intervenuto tra i ricorrenti e il successivo acquirente dell´immobile, rilevando di aver agito non "seconda la propria discrezionalità", ma in ossequio "agli obblighi imposti dalla normativa di settore che stabilisce precise regole di comportamento alle quali gli intermediari finanziari devono attenersi";

VISTA la memoria datata 13 febbraio 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato il riscontro, rilevando che "l´iscrizione dei dati pregiudizievoli (…) ricade di fatto a danno degli odierni ricorrenti, per fatti agli stessi non imputabili";

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione  dei dati segnalati dalla resistente alla Centrale rischi della Banca d´Italia dal momento che il trattamento di dati dei ricorrenti non risulta, allo stato della documentazione in atti, essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto a ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RILEVATO che risulta parimenti infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione delle informazioni relative all´ipoteca contenute negli archivi di Crif S.p.A. dal momento che la loro raccolta e la loro conservazione risultano effettuate, in qualità di autonomo titolare del trattamento, da parte di tale ultima società;

RILEVATO tuttavia che la richiesta potrà essere proposta, se del caso, direttamente nei confronti di Crif S.p.A. nei modi e nei termini di cui agli artt. 7 e s. del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla segnalazione di "sofferenza" nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

b) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati dei ricorrenti, relativi all´iscrizione ipotecaria, dagli archivi di Crif S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli