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15. Concessionari di pubblici servizi.Relazione 2006 - Parte II - L'attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007 [1425010]

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[doc. web n. 1425010]

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Relazione 2006 - Parte II - L´attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007

 

15. Concessionari di pubblici servizi

Nel 2006 l´attività dell´Autorità nella materia è stata caratterizzata da due principali filoni di intervento.

Diverse segnalazioni hanno richiamato l´attenzione del Garante circa le modalità di trattamento dei dati personali di contribuenti in sede di cd. "dichiarazioni stragiudiziali".

In passato l´Autorità aveva reputato illecita la prassi, propria di alcune società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi, consistente nel richiedere a terzi creditori informazioni personali sul contribuente, in modo da ottenere "dichiarazioni" attestanti l´esistenza di crediti del contribuente su cui rivalersi. Ciò, in quanto all´epoca nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuiva alle società concessionarie il potere di effettuare questo tipo di trattamento.


Dichiarazioni stragiudiziali

Con la legge finanziaria 2005 è stato invece introdotto in materia l´istituto della "dichiarazione stragiudiziale" sulla base della quale il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è considerato legittimato a chiedere ai debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare, per iscritto, cose e somme dovute allo stesso soggetto, anche solo in modo generico. In risposta a quesiti e segnalazioni l´Autorità si è più volte riportata al provvedimento generale del 25 maggio 2005 [doc. web n. 1131826], con il quale il Garante aveva sottolineato la necessità di verificare il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nonché di assicurare che la competente amministrazione impartisca ai concessionari idonee istruzioni, a norma di legge, per i casi in cui si ritenga di dover ricorrere a tale strumento. In tale occasione l´Autorità aveva altresì rilevato la necessità che il concessionario fornisca all´interessato una comunicazione preventiva riguardo alla possibilità che, in caso di mancato pagamento, venga acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi, utilizzando tale strumento solo dopo aver documentato l´impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito. Si è rilevato che va verificato su base casistica, anche in relazione all´importo, se le cose e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate dal terzo in modo generico oppure puntuale, e che è doveroso evidenziare chiaramente nella richiesta la facoltatività o meno della risposta e il dettaglio delle informazioni da acquisire.

Con alcune segnalazioni si è eccepita la non integrale aderenza alle prescrizioni del Garante da parte di alcuni concessionari per la riscossione dei tributi locali. L´Autorità si è riservata la possibilità di effettuare ulteriori verifiche.

Un secondo filone che ha generato un numero considerevole di segnalazioni e reclami, nell´ambito dei trattamenti effettuati da concessionari di pubblici servizi, è strettamente connesso alle modalità di trattamento di dati personali –messe in atto dall´Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, nonché dalla Rai- Radiotelevisione italiana, quale responsabile– riguardo alla riscossione del canone per i servizi radiotelevisivi.

Numerose segnalazioni hanno riguardato le modalità di accertamento dell´eventuale evasione del canone, denunciando quale intimidatorio il riferimento alla possibile segnalazione alla Guardia di finanza in caso di mancato conferimento di determinate informazioni.


Agenzia
delle entrate
e Rai-
Radiotelevisione italiana

Altre segnalazioni hanno riguardato il trattamento dei dati personali dei componenti il nucleo familiare degli abbonati in sede di disdetta dal rapporto contrattuale in essere con Rai. All´atto del cd. "suggellamento dell´apparecchio televisivo", ai sensi dell´art. 10 r.d.l. n. 246/1938, l´Agenzia delle entrate richiederebbe di conoscere direttamente dagli abbonati, indipendentemente dalle risultanze di cui all´anagrafe comunale, dati identificativi di eventuali terzi conviventi a vario titolo con l´abbonato, sempre a fini anti-elusivi del pagamento del canone, condizionando la disdetta dell´abbonamento al conferimento di tali informazioni. Numerosi segnalanti hanno denunciato, al riguardo, la vessatorietà e l´eccedenza di tale richiesta rispetto alle finalità da perseguire.

Negli anni passati il Garante si è pronunciato più volte nei riguardi dell´Agenzia delle entrate e della Rai, mediante provvedimenti di carattere generale –e, in qualche caso, a seguito di ricorsi– relativamente alle modalità di trattamento dei dati raccolti al fine di far rispettare gli obblighi di pagamento del canone radiotelevisivo; sottolineando la particolare attenzione da porre necessariamente per tutelare i diritti di terzi conviventi dell´abbonato, a volte anche minori e/o disabili.

L´Autorità ha ricordato ai segnalanti quanto già indicato all´Agenzia delle entrate e alla Rai con i provvedimenti del 12 luglio 2000 [doc. web n. 30923] e del 13 dicembre 2000 [doc. web n. 42018], anche in riferimento alle modalità di trattamento dei dati dei cittadini. In tali occasioni, il Garante ha avuto modo di censurare sia l´uso di toni vessatori, sia il non corretto riferimento a possibili controlli da parte della Guardia di finanza sia, infine, la mancata osservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza in riferimento ai dati relativi a terzi e conviventi.

È peraltro intenzione del Garante di avviare comunque un tavolo di lavoro con l´Agenzia delle entrate e la Rai, volto a definire i profili che sollevano diffuse criticità, sulla base delle segnalazioni ricevute, relativi al trattamento dei dati personali degli abbonati e utenti, attuali e potenziali.