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Comunicazione istituzionale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Casi particolari > Comunicazione istituzionale

Anche nell´ipotesi in cui l´operatore telefonico/titolare del trattamento soddisfi la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere i dati a quest´ultimo, inoltri sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche e, eventualmente, i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento, si è in presenza di un trattamento che non può ritenersi liberamente consentito. Pertanto, gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell´interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo, evenienza che può ricorrere in caso di disastri e calamità naturali, nei quali l´invio dei messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati può essere specificamente disposto da un soggetto pubblico, centrale o locale, all´atto dell´adozione – con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente – di un provvedimento d´urgenza fondato su ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica (ad es., ai sensi dell´art. 2 del t.u.l.p.s., dell´art. 32 della legge n. 833/1978 o dell´art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000). A tal fine, è necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se la norma di legge che prevede l´adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di tutela dei dati personali, e se in presenza di accertati presupposti di pericolosità ed urgenza la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitandosi, così, generici collegamenti con le esigenze tutelate. In ogni caso, il principio del consenso non è derogabile per comunicazioni istituzionali di tipo diverso, seppur connesse ad ulteriori fini di pubblica utilità (ad es., legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]