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Provvedimento del 11 ottobre 2006 [1357835]

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[doc. web n. 1357835]

Provvedimento del 11 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 ed 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto a Sarc s.r.l. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato che l´interessato si è anche opposto al trattamento dei dati che lo riguardano presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia con specifico riferimento alle informazioni relative ad un credito in sofferenza oggetto di segnalazione da parte di Sarc s.r.l. in qualità di cessionaria di BNL S.p.A. (originaria titolare del credito e soggetto nei cui confronti lo stesso interessato ha in precedenza proposto un ricorso ex art. 145 già definito con provvedimento del Garante); rilevato che l´interessato ha altresì sollecitato l´aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione di tali dati, ritenendola illecita perché relativa ad un credito "in contestazione", e non già "passato a sofferenza", nonché in considerazione dell´asserito pagamento dell´intero debito;

VISTO il ricorso presentato da XY in data 19 maggio 2006 nei confronti di Sarc s.r.l. con il quale il ricorrente ha ribadito esclusivamente la richiesta di cancellazione della segnalazione a suo nome effettuata alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; vista la successiva nota del 17 luglio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 16 giugno 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che, allo stato, Sarc s.r.l. vanta un credito nei confronti del ricorrente pari ad euro 6.577,58, risultante dal credito originario di euro 8.230,58 (ceduto a Sarc s.r.l. da Bnl S.p.A. il 28 giugno 2005) sottratta la somma di euro 1.653,00 già pagata dal ricorrente; rilevato che il credito "in sofferenza" attualmente segnalato da Sarc s.r.l. alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia ammonta alla predetta cifra; rilevato infine che, in ordine alla cancellazione della segnalazione in questione, la resistente ha sostenuto che l´obbligo di segnalazione sussiste "finché permane il rischio che ha generato la segnalazione a prescindere da ogni eventuale contestazione, a meno che non intervenga una sentenza definitiva passata in giudicato che accerti l´inesistenza della pretesa (…), pronuncia ad oggi (…) mai intervenuta ";

VISTA la nota fatta pervenire il 22 giugno 2006 con la quale il ricorrente, nel ritenere inesistente il credito della resistente nei propri confronti (come sarebbe stato, a suo avviso, stabilito anche dal Tribunale di ZK nella sentenza del 13 dicembre 2005 che ha dichiarato la nullità del precetto notificato al ricorrente da Bnl S.p.A. e nei cui confronti lo stesso aveva presentato opposizione) ha ribadito la richiesta di cancellazione della segnalazione ritenuta illecita;

VISTA la nota inviata il 1° settembre 2006 con la quale la resistente, nel ricostruire le vicende contabili relative al credito in questione, ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di ZK menzionata dal ricorrente non avrebbe accertato l´inesistenza del credito, avendo "solo accolto l´opposizione al precetto proposta dal Signor XY, in quanto BNL non ha potuto produrre l´originale del contratto di mutuo, perché già prodotto nella procedura esecutiva immobiliare pendente"; rilevato, inoltre, che la somma di euro 1.350,00 (cui devono sommarsi Iva e Cpa) pagata dal ricorrente "si riferisce alle sole spese legali relative al giudizio di opposizione all´esecuzione promosso dal Signor XY avanti il Tribunale di ZK" (giudizio diverso da quello precedente ed inserito nell´ampio contenzioso in essere fra le parti), conclusosi con una sentenza di rigetto e con la condanna al pagamento delle spese legali nella misura del predetto importo in favore di Bnl S.p.A.; rilevato, infine, che la resistente ha sostenuto che l´inesistenza del credito non è stata ancora accertata da alcuna pronuncia definitiva e "che, anzi, l´inesistenza del credito non è mai stata in discussione, nemmeno nei giudizi fino ad ora proposti ed ancora pendenti " (avendo in realtà l´interessato posto in discussione l´entità degli interessi corrisposti);

VISTA la nota inviata il 4 settembre 2006 con la quale l´interessato, nel contestare le deduzioni avverse, ha insistito per l´accoglimento della propria richiesta di cancellazione;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, il contestato trattamento dei dati del ricorrente attualmente svolto dalla resistente non risulta essere effettuato in modo illecito in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti le segnalazioni presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia (artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995, circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di Sarc S.r.l.;

RILEVATO che restano impregiudicati i profili contrattuali attinenti al rapporto di mutuo intercorso fra il ricorrente e Bnl S.p.A. che potranno, se del caso, essere valutati dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1357835
Data
11/10/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso


Vedi anche (10)