g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 settembre 2006 [1356288]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1356288]

Provvedimento del 28 settembre 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 10 maggio 2006 nei confronti di Zanox s.r.l., con il quale Stefano Gandolfo, nel contestare la ricezione di una comunicazione commerciale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica per il tramite del sito Internet "www.zanox.it", ha ribadito le richieste formulate (con precedente istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-Codice in materia di protezione dei dati personali) alla medesima società, ritenuta mittente del messaggio indesiderato, al fine di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile opponendosi, altresì, al trattamento dei dati in questione per fini promozionali; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 28 giugno questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 7 giugno e il 14 luglio 2006 con le quali la resistente ha comunicato di essere società "interamente controllata dalla Zanox.de AG, società di diritto tedesco, con sede" a Berlino e che i dati personali del ricorrente "sono stati raccolti esclusivamente dalla Zanox AG tramite il suo sito Internet www.zanox.com/it al momento" dell´iscrizione del ricorrente al programma "Zanox affiliate" gestito interamente dalla società tedesca; rilevato che la società resistente, dichiarando di non trattare alcun dato personale "dei partner affiliati al programma Zanox affiliate", ha chiarito che "la raccolta, il trattamento e la conservazione dei (…) dati personali" del ricorrente "è effettuata quindi dalla Zanox AG che, pertanto, è l´unico titolare del trattamento"; rilevato infine che la società resistente ha imputato il mancato riscontro all´istanza dell´interessato ad un disguido interno alla medesima, ma ha sostenuto di non essere comunque "tenuta a dare alcuna risposta" all´istanza del ricorrente non essendo titolare del trattamento in questione;

VISTE le note pervenute il 9 giugno e il 18 luglio 2006 con le quali il ricorrente, nel sottolineare di essere stato costretto alla presentazione del ricorso al Garante per non aver ricevuto alcun riscontro all´istanza precedentemente formulata ex artt. 7 e 8 del Codice a Zanox s.r.l., ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che va disatteso il rilievo sollevato dalla resistente circa la necessità di fornire riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice avanzata dal ricorrente, in quanto a tale richiesta la società avrebbe dovuto comunque fornire risposta ai sensi dell´art. 8, comma 1, del Codice anche al solo fine di comunicare di non detenere dati personali del ricorrente (cfr., al riguardo, art. 10, comma 7, del medesimo Codice) e di chiarire di non essere il titolare del trattamento lamentato;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), adeguato riscontro in merito alle richieste del ricorrente, attestando in particolare di non detenere e di non aver mai trattato dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli