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Provvedimento del 2 febbraio 2006 [1353436]

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[doc. web n. 1353436]

Provvedimento del 2 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 ed 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati stessi, le finalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato che l´interessato si è anche opposto al trattamento dei dati che lo riguardano presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia con specifico riferimento alle informazioni relative ad un credito in sofferenza comunicate dalla banca citata; rilevato che l´interessato ha altresì sollecitato la cancellazione di tali dati, ritenendola illecita perché relativa ad un credito "in contestazione", e non già "passato a sofferenza", nonché in considerazione dell´asserito pagamento dell´intero debito;

VISTA la nota dell´11 ottobre 2005 con la quale la predetta banca aveva sostenuto la liceità della segnalazione in questione la quale sarebbe stata effettuata "in presenza di importi insoluti derivanti da rate scadute e non pagate " in relazione ad un mutuo ipotecario intestato all´interessato, somme per il cui recupero era stata contestualmente avviata una procedura esecutiva immobiliare; rilevato che la predetta banca, con la citata nota, aveva anche fornito riscontro in ordine alle restanti richieste dell´interessato mettendo a disposizione dello stesso l´informativa predisposta ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il ricorso presentato da XY in data 28 ottobre 2005, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A. con il quale il ricorrente ha ribadito esclusivamente la richiesta di cancellazione della segnalazione a suo nome contenuta nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; vista la successiva nota del 13 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 30 novembre 2005 e la successiva nota del 30 dicembre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto che l´obbligo di segnalazione presso la predetta Centrale dei rischi sussiste "finché permane il rischio che ha generato la segnalazione a prescindere da ogni eventuale contestazione, a meno che non intervenga una sentenza definitiva passata in giudicato che accerti l´inesistenza della pretesa "; rilevato che la banca, nel ricostruire le vicende contabili relative alla formazione del credito in questione, ha comunque precisato che il credito residuo sarebbe stato ceduto, in data 28 giugno 2005, alla società Sarc s.r.l. la quale, a sua volta, avrebbe conferito mandato di gestione alla società S.G.C.; rilevato, quindi, che a decorrere da quella data sarebbero cessate da parte della resistente le segnalazioni alla Centrale dei rischi in relazione al ricorrente, in quanto il relativo onere farebbe ora capo alla cessionaria cui dovrebbero essere inviate eventuali istanze da parte dello stesso;

VISTA la nota fatta pervenire il 12 dicembre 2005 con la quale il ricorrente, nel sostenere che -così come sarebbe stato stabilito dal Tribunale di KH nella sentenza relativa al ricorso per opposizione all´esecuzione ai sensi dell´art. 615 c.p.c.- l´importo a proprio debito sarebbe pari ad euro 1.350,00, ha quindi ulteriormente sostenuto la illiceità dell´attuale segnalazione a proprio carico che riguarderebbe invece un importo superiore a 8.000,00 euro;

VISTA la nota fatta pervenire il 18 gennaio 2006 e la successiva comunicazione del 20 gennaio 2006 con le quali il ricorrente ha fornito prova dell´avvenuto pagamento in favore della resistente dell´importo liquidato nella predetta sentenza (1653,00= 1350,00 + CAP e IVA) ed ha quindi insistito per l´accoglimento della propria richiesta di cancellazione;

VISTA la nota inviata in data 23 gennaio 2006, a seguito di specifica richiesta del Garante, con la quale la resistente ha inviato un estratto conto (certificato ai sensi dell´art. 50 del d.lg. n. 385/1993) dal quale si evince che l´ammontare del credito nei confronti del ricorrente ceduto alla società SARC s.r.l. in data 28/6/2005, "con riferimento alla posizione contabile a far data dal 30/04/05, ammontava, a complessivi (…) 8.230,58 " euro;

VISTA la nota inviata in data 24 gennaio 2006, a seguito di specifica richiesta del Garante, con la quale SARC s.r.l. ha confermato le risultanze fornite dalla resistente precisando che il credito attualmente segnalato dalla società alla Centrale dei Rischi presso la Banca d´Italia ammonta a 8.230,58 euro;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, il contestato trattamento dei dati del ricorrente (peraltro attualmente svolto da altro soggetto) non risulta essere stato effettuato dalla resistente in modo illecito in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), 106 e 107 d.lg. n. 385/1993; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995, circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

RILEVATO che restano impregiudicati i diritti che il ricorrente potrà, se del caso, far valere, ai sensi dell´art. 7 del Codice, nei confronti della società cui la resistente ha ceduto il credito in data 28 giugno 2005, nonché i profili contrattuali attinenti al rapporto giuridico sottostante che potranno, se del caso, essere valutati dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1353436
Data
02/02/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)